Cassazione Civile, Ordinanza n. 10061/2025 del 16/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia origina dal ricorso monitorio proposto da una dipendente del ruolo avvocati di un ente regionale per ottenere il pagamento di euro 40.666,67 oltre accessori, a titolo di indennità speciale per gli anni 2012-2014. Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d'appello di Napoli, in riforma, aveva revocato il decreto ingiuntivo ritenendo che la delibera regionale posta a fondamento della pretesa non fosse effettivamente attuativa del giudicato amministrativo, che il credito non fosse sufficientemente determinato e che comunque la disciplina regionale non potesse introdurre trattamenti economici non previsti dalla contrattazione collettiva, in materia riservata all'ordinamento civile. La ricorrente ha proposto tre motivi: con il primo ha denunciato violazione di legge, sostenendo che la delibera regionale fosse completa e ricognitiva del diritto all'indennità speciale; con il secondo ha dedotto violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c. e omesso esame di un fatto storico, lamentando che la Corte territoriale avesse trascurato ulteriori delibere regionali e decisioni amministrative che, a suo dire, confermavano la validità della delibera base; con il terzo ha chiesto, in via conseguenziale, la condanna della controparte alle spese nel caso di accoglimento del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di specificità, poiché la ricorrente non ha adeguatamente indicato le norme violate né ha raffrontato il loro contenuto con la decisione impugnata. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per mancato rispetto degli oneri di specificazione e allegazione ex artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 c.p.c., nonché perché il dedotto omesso esame non riguardava un fatto storico decisivo ma questioni e argomentazioni; è stato inoltre escluso il vizio motivazionale ex art. 132 c.p.c. poiché la sentenza d'appello era congruamente motivata. Il terzo motivo è stato qualificato come non motivo, essendo solo una richiesta condizionata all'eventuale accoglimento del ricorso. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
onere di specificità dei motivi
il motivo di ricorso per cassazione che denunci violazione di legge deve indicare le norme asseritamente violate e confrontarne il contenuto precettivo con la decisione impugnata, a pena di inammissibilità
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
onere di indicazione del documento e del suo contenuto
chi deduce l'omessa o erronea valutazione di un documento deve indicare in quale fase e in quale fascicolo esso si trovi e trascriverne o riassumerne il contenuto
art. 369, comma 4, c.p.c.
deposito degli atti e dei documenti su cui il ricorso si fonda
la censura che si fonda su documenti deve rispettare gli oneri di deposito e allegazione, altrimenti è inammissibile
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
violazione o falsa applicazione di norme di diritto
la doglianza va formulata in modo specifico, con indicazione delle norme e confronto con la sentenza
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio
il vizio riguarda un fatto storico, preciso e decisivo, non questioni giuridiche o argomentative
art. 132 n. 4 c.p.c.
motivazione della sentenza
il vizio ricorre solo se la motivazione manchi del tutto o sia talmente contraddittoria da non consentire di individuarla come giustificazione della decisione
art. 117, comma 2, lett. l), Cost.
la disciplina del trattamento economico del personale pubblico rientra nella materia riservata alla legge statale e non può essere innovata dalla fonte regionale oltre i limiti consentiti
art. 2-45 del t.u.p.i.
richiamati come fonte del rapporto di pubblico impiego e della disciplina collettiva del trattamento economico
art. 40, comma 3, d.lgs. n. 165/2001
la disposizione regionale deve essere letta in coerenza con la fonte statale e collettiva del trattamento economico
art. 40, comma 3 quinquies, d.lgs. n. 165/2001
consente la destinazione di ulteriori risorse regionali alla contrattazione integrativa, ma non l'attribuzione unilaterale di indennità non previste dalla contrattazione collettiva
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione fondato su violazione di legge è inammissibile se non indica con precisione le norme asseritamente violate e non mette a confronto il loro precetto con le rationes decidendi della sentenza impugnata.
- Chi censura in cassazione l'omessa valutazione di documenti deve assolvere agli oneri di specificazione e allegazione, indicando dove i documenti siano stati prodotti e trascrivendone o riassumendone il contenuto rilevante.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360 n. 5 c.p.c. riguarda soltanto un fatto storico decisivo, e non questioni giuridiche, argomentazioni difensive o profili interpretativi.
- La nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante ricorre solo quando la motivazione sia del tutto assente o irriconoscibile come giustificazione del decisum; non basta contestarne la sufficienza o la persuasività.
- In materia di trattamento economico del personale pubblico, la fonte regionale non può introdurre indennità o emolumenti ulteriori al di fuori dei limiti posti dalla disciplina statale e dalla contrattazione collettiva, salvo la gestione delle risorse aggiuntive nei limiti consentiti dalla legge.
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