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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 466/2024 del 05/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di L'Aquila per: (1) contestazione della condanna per resistenza a pubblico ufficiale, sostenendo che si trattò solo di fuga e non di condotta violenta o minacciosa; (2) contestazione della condanna per violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 (sostanze stupefacenti), deducendo la mancata prova della destinazione allo spaccio nonostante il ritrovamento di bilancino e manoscritti; (3) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; (4) erronea quantificazione della pena perché la Corte territoriale, pur riconoscendo l'attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen. prevalente sulla recidiva e riducendo la pena a 6 mesi, non avrebbe applicato la ulteriore diminuzione prevista per il rito abbreviato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto i primi tre motivi ritenendoli infondati: ha confermato la sussistenza del reato di resistenza (perché l'imputato usò forza per sottrarsi al controllo), ha condiviso la valutazione dei giudici di merito circa la destinazione alla vendita della sostanza (bilancino, manoscritti e altri indici) e ha ritenuto legittimo il diniego delle attenuanti generiche come valutazione fattuale insindacabile. Ha però accolto il quarto motivo relativo alla quantificazione della pena: la Corte d'appello non ha applicato la diminuzione prevista per il rito abbreviato; perciò la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente alla pena e ha rideterminato la pena in mesi quattro di reclusione. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile nel resto.

Norme richiamate

  • art. 337 cod. pen.

    Riferito al reato di resistenza a pubblico ufficiale; la Corte ha interpretato che la condotta dell'imputato, consistente nello spintonare gli operatori, alzare le mani e reagire violentemente per sottrarsi al controllo, integra il reato essendo uso di forza idoneo a neutralizzare l'azione del pubblico ufficiale

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma sulla detenzione di sostanze stupefacenti con finalità di spaccio; la Corte ha ritenuto provata la destinazione allo spaccio valorizzando indicatori come bilancino di precisione e manoscritti con nomi e cifre

  • art. 62 n. 4 cod. pen.

    Circostanza attenuante riconosciuta dalla Corte d'appello e ritenuta prevalente sulla recidiva; utilizzata nella valutazione del trattamento sanzionatorio

  • art. 620, comma 1, lett. I) cod. proc. pen.

    Fondata la competenza della Corte di legittimità a rideterminare la pena in sede di annullamento senza rinvio quando la legge prevede misure predeterminate; con questo potere la Cassazione ha rimodulato la pena a 4 mesi

Massime di principio

  • La resistenza a pubblico ufficiale richiede più della mera fuga: comportamenti attivi con uso di forza o ostacolo concreto all'azione dell'ufficiale sono idonei a integrare il reato; le valutazioni in tal senso dei giudici di merito sono difficilmente sindacabili in Cassazione se adeguatamente motivate.
  • La destinazione di sostanze stupefacenti allo spaccio può essere desunta da elementi indiziari concreti (bilancini di precisione, appunti con nomi/cifre, confezionamenti, altre evidenze) anche se esistono dichiarazioni che prospettano un uso personale; la valutazione complessiva degli elementi di fatto resta prevalente.
  • Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è discrezionale e basato su una valutazione complessiva del comportamento e della personalità dell'imputato; la Cassazione non rivede tali apprezzamenti senza un vizio di motivazione o di diritto.
  • La mancata applicazione di diminuzioni di pena previste dalla legge per particolari riti (es. rito abbreviato) costituisce un vizio correggibile in Cassazione; la Corte può annullare senza rinvio e rideterminare la pena quando la legge consente una determinazione predeterminata.
  • In impugnazioni penali è possibile ottenere accoglimenti parziali: anche se le censure sui fatti sono respinte, errori formali o di calcolo del trattamento sanzionatorio possono portare a una rideterminazione favorevole dell'entità della pena.

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