Cassazione Penale, Sentenza n. 31213/2023 del 19/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del G.I.P. del 16/09/2022 di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990. Il ricorrente contestava la configurabilità del reato (assenza di sequestro, assenza di prova del momento consumativo della cessione, natura di 'droga parlata' delle intercettazioni), la carenza e contraddittorietà della motivazione riguardo alle esigenze cautelari (art. 274 c.p.p.), la disparità di trattamento rispetto a coindagati, e sosteneva che la condotta poteva rientrare in ipotesi attenuata (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la valutazione di merito sui gravi indizi e sulle intercettazioni spetti ai giudici del merito e non sia riesaminabile in sede di legittimità salvo vizi di motivazione manifesto-illogici o violazioni di legge specifiche. Ha condiviso la ricostruzione del Tribunale del riesame che ha trovato plurimi elementi convergenti (intercettazioni, comportamenti, precedenti penali) idonei a fondare la gravità indiziaria e l'attualità del pericolo di reiterazione. Ha respinto le censure relative alla cosiddetta "droga parlata" ritenendo le intercettazioni sostanzialmente univoche e correttamente interpretate dal giudice di merito. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
Norma incriminatrice in materia di stupefacenti; i giudici hanno ritenuto sussistente il concorso nell'acquisto, trasporto e detenzione ai fini di spaccio sulla base degli indizi raccolti.
art. 273 cod. proc. pen.
Definisce il requisito dei gravi indizi di colpevolezza per le misure cautelari; la Corte ricorda che in fase cautelare non si richiede prova piena ma elementi idonei a formare una qualificata probabilità di responsabilità.
art. 192 cod. proc. pen.
Norma sul valore degli indizi nel giudizio di merito; la Corte distingue i criteri probatori richiesti per il giudizio di merito da quelli applicabili alla fase cautelare.
art. 274 cod. proc. pen.
Regola il requisito dell'attualità del pericolo per la permanenza delle esigenze cautelari; la Corte conferma che l'attualità richiede una valutazione prognostica sulla possibilità di reiterazione, tenendo conto di personalità, modalità e contesto e non richiede la previsione di specifiche occasioni di recidiva.
art. 309 cod. proc. pen.
Richiamato come riferimento procedurale per l'impugnazione (ricorso al riesame/azioni cautelari); non sostanzialmente decisivo nel merito delle censure.
Massime di principio
- In materia di misure cautelari la Cassazione non riesamina liberamente la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito: può censurare solo vizi di motivazione manifesto-illogici o violazioni specifiche di legge.
- Per l'adozione o la conferma di misure cautelari è sufficiente la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza; tale soglia è meno stringente rispetto alla prova richiesta per la condanna.
- Le intercettazioni, anche se consistono in 'droga parlata', possono costituire valido fondamento indiziario se il loro contenuto risulta univoco e la valutazione è logicamente motivata dal giudice di merito.
- L'attualità del pericolo di reiterazione è valutazione prognostica che tiene conto di precedenti penali, comportamenti recenti e caratteristiche personali; il mero decorso del tempo o il rispetto delle prescrizioni non determinano automaticamente l'esclusione delle esigenze cautelari.
- La disparità di trattamento tra indagati può essere giustificata da elementi fattuali e processuali specifici; il giudice deve motivare le ragioni della diversa misura scelta.
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