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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 10540/2020 del 03/06/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un dipendente con mansioni di capo zona era stato licenziato per avere omesso più volte i controlli di propria competenza presso i punti vendita e per avere utilizzato più volte il telepass aziendale per ragioni extralavorative. Il Tribunale di Milano aveva accolto la domanda di impugnazione del licenziamento; la Corte d’Appello di Milano, con sentenza del 9 luglio 2018, aveva riformato la decisione e respinto la domanda, ritenendo che l’accertato abuso del telepass, non impugnato dal lavoratore in appello, fosse disciplinarmente rilevante e, tenuto conto del ruolo ricoperto e dell’autonomia nello svolgimento delle mansioni, avesse compromesso il vincolo fiduciario. In Cassazione il lavoratore ha proposto tre motivi: con il primo ha denunciato l’omesso esame delle circostanze addotte a giustificazione dell’uso del telepass, sostenendo che si fosse trattato di una svista possibile in prossimità del casello vicino alla propria residenza e richiamando la prassi aziendale, protrattasi durante i dieci anni di impiego, di addebitargli in busta paga i pedaggi non dovuti dalla società, oltre a elementi emersi in istruttoria; con il secondo ha denunciato la violazione dell’art. 18, commi 4 e 5, dello Statuto dei lavoratori, contestando la rilevanza disciplinare della condotta in ragione della prassi aziendale e sostenendo l’intangibilità della pronuncia di primo grado; con il terzo ha contestato, richiamando il CCNL di categoria e gli artt. 18 dello Statuto dei lavoratori e 2119 c.c., che il fatto integrasse una giusta causa di licenziamento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo perché contestavano la sussistenza e la rilevanza disciplinare dell’abuso del telepass, questioni coperte da giudicato interno in quanto il lavoratore non aveva impugnato in appello il relativo accertamento di primo grado. Ha ritenuto infondato il terzo motivo: la valutazione della Corte d’Appello sulla proporzionalità della sanzione e sulla compromissione del vincolo fiduciario era sorretta da argomenti coerenti e immuni da vizi logici o giuridici, anche in relazione al ruolo del lavoratore e all’autonomia nello svolgimento delle mansioni; risultava quindi legittima la sussistenza della giusta causa di recesso ai sensi dell’art. 2119 c.c. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 4.500,00 per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. La Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2119 c.c.

    tale norma imponendo la verifica, in relazione alla mancanza addebitata dell’idoneità lesiva del vincolo fiduciario posto a base del rapporto che alla stessa si riconnette, verifica che ove, come nel caso di specie, con argomenti immuni da vizi logici e giuridici, in quanto coerenti, in particolare per quel che riguarda il rilievo attribuito al ruolo rivestito dall’interessato, con l’orientamento espresso da questa Corte, sfoci in un esito per il quale si giunga a ritenere definitivamente compromesso quel vincolo, così da risultare il comportamento addebitato ostativo alla prosecuzione anche provvisoria del rapporto, legittima la conclusione cui è pervenuta la Corte territoriale circa la sussistenza della giusta causa di licenziamento

    La giusta causa richiede di verificare se la mancanza contestata sia idonea a ledere il vincolo fiduciario in modo da rendere impossibile anche la prosecuzione provvisoria del rapporto. La valutazione può valorizzare il ruolo rivestito dal lavoratore e le modalità di svolgimento delle mansioni; se la conclusione del giudice di merito è sorretta da argomenti coerenti e privi di vizi logici o giuridici, essa è legittima.

Massime di principio

  • La mancata impugnazione in appello di un autonomo accertamento di primo grado sulla sussistenza di un addebito disciplinare determina la formazione del giudicato interno su quel punto; in Cassazione non possono quindi essere rimesse in discussione la sussistenza e la rilevanza disciplinare del fatto accertato.
  • La giusta causa di licenziamento va verificata in concreto accertando se la condotta contestata abbia compromesso il vincolo fiduciario al punto da impedire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto. A tal fine possono rilevare il ruolo del lavoratore e il grado di autonomia con cui svolge le proprie mansioni.
  • La valutazione di merito sulla proporzionalità della sanzione e sull’idoneità della condotta a compromettere il vincolo fiduciario resta legittima quando sia sostenuta da argomenti coerenti e non presenti vizi logici o giuridici.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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