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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16119/2022 del 19/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia trae origine dall'impugnazione di una cartella di pagamento emessa in riscossione provvisoria ex art. 68 d.lgs. n. 546/1992, relativa a IRPEF, sanzioni e interessi per plusvalenza non dichiarata riferita all'anno d'imposta 2002, conseguente a un avviso di accertamento che contestava la tassazione della plusvalenza derivante dalla vendita di un terreno oggetto di contratto preliminare/compravendita condizionato al rilascio della concessione edilizia. La contribuente aveva sostenuto che la cartella non fosse dovuta perché il presupposto impositivo era stato riformato/definito; l'Ufficio, invece, ha proposto ricorso per cassazione deducendo due motivi: violazione degli artt. 2909 e 1306 c.c. per avere la CTR annullato la cartella nonostante l'avviso presupposto per il 2002 fosse, al momento della decisione, ancora sub iudice e il condono invocato riguardasse solo l'anno 2000; violazione dell'art. 295 c.p.c. per non avere la CTR sospeso il giudizio sulla cartella in attesa della definizione del giudizio sull'avviso di accertamento. La contribuente ha resistito e, in via incidentale subordinata, ha dedotto ulteriori violazioni di legge, ma in sede di legittimità ha poi chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, producendo provvedimento di sgravio dell'Amministrazione motivato dall'intervenuta declaratoria di non debenza dei tributi da parte della Cassazione in precedente giudizio.

La decisione

La Corte non è entrata nel merito dei due motivi dell'Agenzia né dei motivi incidentali della contribuente, perché ha preso atto del provvedimento di sgravio emesso dall'Amministrazione finanziaria, non contestato dall'Ufficio, e della conseguente sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere nel giudizio di legittimità e ha compensato integralmente le spese tra le parti costituite; nessuna statuizione sulle spese è stata adottata nei confronti dell'intimata Equitalia Sud S.p.A.

Norme richiamate

  • art. 68 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato come base della riscossione provvisoria del tributo in pendenza del processo tributario; la CTR aveva ritenuto che la norma disciplinasse espressamente l'ipotesi, ma la vicenda si è poi chiusa per sgravio e cessazione della materia del contendere.

  • art. 41-bis d.P.R. n. 600/1973

    indicato come fondamento degli avvisi di accertamento emessi dall'Ufficio per la presunta plusvalenza non dichiarata.

  • art. 1353 c.c.

    richiamato per qualificare il contratto di compravendita come sottoposto a condizione sospensiva del rilascio della concessione edilizia.

  • art. 2909 c.c.

    invocato dall'Agenzia per sostenere che non vi fosse giudicato idoneo a precludere la riscossione provvisoria, poiché l'atto presupposto per il 2002 non era stato definitivamente annullato.

  • art. 1306 c.c.

    invocato dall'Agenzia in connessione agli effetti del giudicato/definizione nei confronti di altri coobbligati o rapporti collegati, per contestare l'annullamento della cartella.

  • art. 295 c.p.c.

    richiamato dall'Agenzia per censurare la mancata sospensione necessaria del giudizio sulla cartella in attesa della definizione del giudizio sull'avviso di accertamento presupposto.

  • art. 395, comma 1, n. 4 c.p.c.

    menzionato nella parte narrativa in relazione alla successiva domanda di revocazione dichiarata inammissibile in altro procedimento.

  • artt. 375 e 380-bis.1 c.p.c.

    richiamati per la trattazione del ricorso in camera di consiglio in Cassazione.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio di legittimità, l'amministrazione finanziaria procede allo sgravio dei tributi oggetto della lite e tale circostanza non è contestata, viene meno l'interesse alla decisione e la Corte dichiara cessata la materia del contendere.
  • La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata anche in Cassazione se sopravviene un fatto estintivo del conflitto sostanziale che elimina la persistenza della pretesa tributaria oggetto di ricorso.
  • In presenza di sopravvenuto sgravio del ruolo, non è necessario esaminare i motivi di ricorso principale o incidentale, poiché la decisione non può più incidere utilmente sulla posizione sostanziale delle parti.
  • Nel processo tributario, la riscossione provvisoria ex art. 68 d.lgs. n. 546/1992 è collegata alla sorte dell'atto presupposto, ma la definizione della controversia può essere resa inutile da successivo sgravio amministrativo.
  • La compensazione delle spese è giustificata quando la cessazione della materia del contendere deriva da un evento sopravvenuto che rende superflua la decisione sul merito della controversia.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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