Sentenza n. 1682/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del Decreto Dirigenziale n. 88 del 14/11/2023, adottato dal Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Napoli, notificato il successivo 21 novembre 2023, avente ad oggetto la conclusione del procedimento di riacquisto ex art. 63 L. n. 448/1998 del compendio industriale e dell'area di proprietà della Montefibre s.p.a. - in liquidazione e concordato preventivo -, ubicati nell'agglomerato ASI del Comune di Acerra (NA), contrada Paraglione Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Curatela Montefibre s.p.a. in liquidazione il 10/5/2024: per la dichiarazione di nullità o, in subordine, per l'annullamento: del Decreto Dirigenziale n° 88 del 14/11/2023, adottato dal Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Napoli, notificato il successivo 21 novembre 2023, avente ad oggetto la conclusione del procedimento di riacquisto ex art. 63 L. n. 448/1998 del compendio industriale e dell''area di proprietà della Montefibre s.p.a. - in liquidazione e concordato preventivo -, ubicati nell''agglomerato ASI del Comune di Acerra (NA), contrada Paraglione;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto dirigenziale che ha disposto il riacquisto coattivo, ai sensi dell'art. 63 l. 448/1998, del compendio industriale e dell'area situati nell'agglomerato ASI di Acerra
Esito
Favorevole al resistente (consorzio industriale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La curatela ha impugnato il decreto di riacquisto coattivo adottato dal Consorzio dopo il fallimento della società e il mancato perfezionamento di una soluzione negoziale nell'ambito della procedura competitiva di vendita. Con il ricorso introduttivo ha dedotto: violazione degli artt. 7 l. 241/1990 e 63 l. 448/1998, sostenendo che, dopo l'abbandono della precedente procedura avviata nel 2018 e la sentenza dichiarativa dell'improcedibilità del relativo ricorso, fosse necessaria una nuova comunicazione di avvio; violazione degli artt. 3 l. 241/1990 e 63 l. 448/1998, nonché dell'art. 42 Cost., per carenza, irragionevolezza e contraddittorietà della motivazione, poiché il riacquisto sarebbe stato disposto soltanto per evitare l'alienazione a terzi nella procedura fallimentare; violazione degli artt. 1 e 3 l. 241/1990, dell'art. 53 d.P.R. 218/1978, dell'art. 63 l. 448/1998 e degli artt. 9 e 13 d.P.R. 327/2001, sostenendo che il potere di riacquisto fosse ormai decaduto per decorso dei termini dei vincoli espropriativi; violazione dell'art. 63 l. 448/1998 e dell'art. 42 Cost., per mancata previsione di un adeguato indennizzo e per l'illegittima compensazione del prezzo delle aree e degli stabilimenti con contributi pubblici risalenti. Con i motivi aggiunti, notificati dopo un accesso agli atti, ha dedotto la nullità del decreto per difetto assoluto di attribuzione e mancanza degli elementi essenziali, nonché violazione della CEDU, della Costituzione, dell'art. 21-septies l. 241/1990, dell'art. 63 l. 448/1998 e della normativa regionale; l'assenza di una dichiarazione di pubblica utilità; l'incompetenza del Direttore del Consorzio e l'inadeguatezza dell'istruttoria delegata. Il Consorzio ha eccepito, tra l'altro, il difetto di giurisdizione sulle questioni patrimoniali relative al corrispettivo e la tardività dei motivi aggiunti.
La decisione
Il TAR ha respinto nel merito le censure principali e ha dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione il quarto motivo, relativo al corrispettivo e alla compensazione con i contributi pubblici, indicando nel giudice ordinario il giudice munito di giurisdizione. Quanto alla comunicazione di avvio, ha ritenuto ancora efficace quella inviata nel 2018, mai revocata né annullata; la precedente sentenza di improcedibilità aveva natura meramente processuale e non aveva prodotto effetti costitutivi sul procedimento amministrativo. Inoltre, la censura era meramente formale, non essendo state indicate le circostanze ulteriori che la parte avrebbe potuto rappresentare. Il decreto è stato ritenuto adeguatamente motivato perché esponeva sia i presupposti del riacquisto sia le ragioni della ripresa del procedimento autoritativo dopo il fallimento della soluzione negoziale e il rischio che la vendita fallimentare perseguisse soltanto la massimizzazione del prezzo, senza garantire gli obiettivi di riqualificazione produttiva, infrastrutturale e occupazionale dell'area. Il TAR ha escluso l'applicabilità dei termini decadenziali dell'art. 13 d.P.R. 327/2001: il potere previsto dall'art. 63 l. 448/1998, pur avendo natura espropriativa, è strutturalmente diverso dall'espropriazione ordinaria, perché opera nei confronti di un assegnatario la cui posizione proprietaria è originariamente conformata alla destinazione produttiva dell'area. Non sono quindi necessari né un nuovo vincolo preordinato all'esproprio né una specifica dichiarazione di pubblica utilità, anche quando siano venuti meno gli effetti temporali del vincolo espropriativo del piano. I motivi aggiunti sono stati dichiarati irricevibili perché notificati oltre sessanta giorni dalla notificazione del decreto. L'accesso agli atti, richiesto tardivamente rispetto alla piena conoscenza dell'atto e dei documenti richiamati nelle sue premesse, non poteva differire il termine di impugnazione. La qualificazione della censura come nullità per difetto assoluto di attribuzione non era idonea a estendere il termine a centottanta giorni, poiché le doglianze riguardavano in realtà la violazione dei presupposti legali del potere e quindi l'annullabilità. In ogni caso, il TAR ha ritenuto le censure aggiunte infondate o inammissibili. Ha escluso che il Consorzio dovesse essere originario proprietario dell'area; ha ritenuto non necessaria una dichiarazione autonoma di pubblica utilità; ha riconosciuto la competenza del Direttore generale sulla base dello statuto e della delega del Comitato Direttivo; ha ritenuto sufficiente l'istruttoria, poiché il decreto valutava la realizzabilità degli obiettivi produttivi e il valore del compendio. La curatela è stata condannata alle spese di lite, liquidate in euro 3.000 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 63 l. 448/1998
I consorzi di sviluppo industriale [...] hanno la facoltà di riacquistare la proprietà delle aree cedute [...] nell'ipotesi in cui il cessionario non realizzi lo stabilimento nel termine di cinque anni dalla cessione; [...] hanno altresì la facoltà di riacquistare [...] gli stabilimenti [...] nell'ipotesi in cui sia cessata l'attività industriale o artigianale da più di tre anni; [...] dovranno corrispondere al cessionario il prezzo attualizzato di acquisto delle aree e, per quanto riguarda gli stabilimenti, il valore [...] decurtato dei contributi pubblici attualizzati
La facoltà di riacquisto è un potere autoritativo connesso alla destinazione produttiva delle aree, esercitabile anche in presenza di procedure concorsuali e non subordinato ai termini e alle garanzie proprie dell'espropriazione ordinaria.
art. 7 l. 241/1990
La comunicazione di avvio già effettuata conserva efficacia se non è stata revocata o annullata; una sentenza di improcedibilità del ricorso contro l'atto procedimentale non determina l'abbandono o l'inefficacia del procedimento amministrativo.
art. 3 l. 241/1990
Il provvedimento di riacquisto è sufficientemente motivato quando indica i presupposti legali del potere e le ragioni concrete per cui, fallita la soluzione negoziale, l'intervento autoritativo è funzionale agli obiettivi di sviluppo e riqualificazione industriale.
art. 13 d.P.R. 327/2001
I termini di efficacia dei vincoli e delle dichiarazioni di pubblica utilità previsti per l'espropriazione ordinaria non si applicano al peculiare potere di riacquisto previsto dall'art. 63 l. 448/1998.
art. 21-septies l. 241/1990
La mera contestazione dell'insussistenza dei presupposti legali del potere non integra un difetto assoluto di attribuzione né una nullità, ma un vizio di violazione di legge soggetto al termine ordinario di impugnazione dell'azione di annullamento.
art. 29 c.p.a.
Le censure dirette all'annullamento dell'atto devono essere proposte entro sessanta giorni dalla piena conoscenza del provvedimento lesivo.
art. 31, comma 4, c.p.a.
Il termine più ampio previsto per far valere la nullità non è applicabile quando il vizio dedotto, nonostante la qualificazione formale della parte, riguarda in realtà la violazione dei presupposti per l'esercizio del potere.
art. 11 c.p.a.
La domanda relativa al profilo patrimoniale del corrispettivo può essere riproposta davanti al giudice ordinario secondo le modalità e i termini previsti per la translatio iudicii.
art. 21 dello Statuto consortile
Il Direttore generale [...] svolge le attività e le funzioni che, in ordine ai singoli atti o a categorie di atti, gli vengono delegate dal Comitato Direttivo e dal Consiglio Generale.
La disposizione fonda la competenza del Direttore generale ad adottare gli atti delegati dagli organi consortili.
Massime di principio
- Il potere di riacquisto previsto dall'art. 63 l. 448/1998 costituisce una potestà autoritativa connessa alla destinazione produttiva delle aree inserite nel sistema consortile; la posizione del soggetto assegnatario è originariamente conformata dall'obbligo di destinazione industriale e non è assimilabile a quella del proprietario estraneo assoggettato a un'espropriazione ordinaria.
- L'esercizio del riacquisto ex art. 63 l. 448/1998 non è subordinato ai termini di efficacia dei vincoli espropriativi e delle dichiarazioni di pubblica utilità previsti dall'art. 13 d.P.R. 327/2001, né richiede una nuova e autonoma dichiarazione di pubblica utilità, poiché le garanzie e le finalità ablative risultano già incorporate nella procedura di assegnazione e nella destinazione produttiva dell'area.
- Una comunicazione di avvio del procedimento non perde efficacia per il solo fatto che il giudizio promosso contro l'atto procedimentale sia dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse; in assenza di revoca o annullamento amministrativo, essa può fondare la prosecuzione del procedimento.
- La contestazione dell'insussistenza dei presupposti legali per l'esercizio del riacquisto configura un vizio di violazione di legge e non un difetto assoluto di attribuzione idoneo a determinare la nullità dell'atto; la relativa censura è pertanto soggetta al termine decadenziale dell'azione di annullamento.
- L'accesso agli atti non consente di differire il termine per impugnare un provvedimento quando i documenti richiesti erano richiamati o avrebbero potuto essere tempestivamente richiesti dopo la piena conoscenza dell'atto lesivo; i motivi aggiunti proposti oltre il termine decadenziale sono irricevibili.
- Le controversie sull'esercizio autoritativo del potere di riacquisto spettano al giudice amministrativo, mentre le questioni relative al prezzo, all'indennizzo e alla compensazione dei contributi pubblici hanno natura patrimoniale e rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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