Sentenza del 05/04/2019 n. 9615 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l'accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate aveva recuperato maggiori imposte IRES e IRAP per il 2005, contestando la deduzione di royalties corrisposte alla controllante estera per l'utilizzo del marchio, la realizzazione stilistica e il contributo all'immagine. L'Ufficio aveva ritenuto eccessiva la percentuale del 3,5%, oltre all'ulteriore 1,6% per la promozione dell'immagine, rideterminandola nel 2% del fatturato rilevante. In Cassazione la società ha denunciato la violazione delle norme sull'accertamento analitico-induttivo e l'omesso esame di documenti e circostanze ritenuti idonei a dimostrare la congruità delle royalties.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e confermato la decisione della CTR Lombardia. Ha ritenuto legittimo l'accertamento fondato sull'art. 110, comma 7, TUIR, considerando il rapporto di controllo societario, il contenuto limitato della licenza e l'assenza di prova sufficiente della congruità della percentuale superiore al 2%. La circolare n. 32 del 1980 è stata ritenuta un parametro oggettivo utile per individuare il valore normale delle royalties, nonché parte di un quadro indiziario più ampio. La Corte ha inoltre escluso il vizio di omesso esame, poiché la CTR aveva esaminato gli elementi prodotti dalla società, ma li aveva motivatamente ritenuti non decisivi. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate.
Norme richiamate
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 110, comma 7, TUIR
I componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, sono valutati in base al valore normale dei beni ceduti, dei servizi prestati e dei beni e servizi ricevuti, determinato a norma del comma 2, se ne deriva aumento di reddito.
La norma disciplina il transfer pricing e consente di rettificare i componenti reddituali derivanti da operazioni infragruppo con società non residenti quando il prezzo pattuito si discosta dal valore normale e tale rettifica comporta un aumento del reddito imponibile. Non è necessario dimostrare un concreto intento elusivo o un effettivo vantaggio fiscale.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 9, comma 3, TUIR
Per valore normale [...] si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza ed al medesimo stadio di commercializzazione.
Il valore normale deve essere determinato mediante confronto con prezzi o corrispettivi praticati tra soggetti indipendenti in condizioni comparabili, tenendo conto, ove possibile, di listini, tariffe, sconti d'uso e delle caratteristiche concrete dell'operazione.
D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 39 e 40
Le disposizioni regolano i metodi di accertamento delle imposte sui redditi. Nel caso esaminato la Corte ha escluso che la rideterminazione delle royalties fosse illegittima, poiché l'accertamento era fondato non soltanto sulla circolare, ma anche su elementi concreti relativi al controllo societario e al contenuto della licenza.
Codice civile, art. 2697
In applicazione del principio di vicinanza della prova, l'Amministrazione deve dimostrare l'esistenza di operazioni infragruppo a condizioni apparentemente non normali, mentre il contribuente deve provare la congruità e la normalità del prezzo o costo dedotto.
Art. 9 del Modello di Convenzione OCSE
Esprime il principio di libera concorrenza, imponendo che le operazioni tra imprese associate siano valutate come se fossero state concluse tra imprese indipendenti in circostanze comparabili.
Circolare n. 32 del 22 settembre 1980
La circolare individua, per le royalties, una fascia fino al 2% considerata non sospetta, una fascia dal 2% al 5% da giustificare in base ai dati tecnici dell'impresa, al contratto e all'utilità per il licenziatario, e una fascia superiore al 5% riservata a casi eccezionali e a settori con elevato contenuto tecnologico. Nel caso concreto il 2% è stato assunto come parametro di riferimento in assenza di prova contraria adeguata.
Massime di principio
- Nei rapporti infragruppo con società estere, le royalties e gli altri corrispettivi devono essere determinati secondo il principio di libera concorrenza e confrontati con operazioni comparabili tra soggetti indipendenti.
- L'Amministrazione finanziaria non deve provare necessariamente un intento elusivo o un concreto risparmio fiscale: è sufficiente dimostrare il rapporto di controllo e la plausibile non conformità del prezzo al valore normale.
- Il contribuente che deduce royalties superiori ai parametri ordinari deve conservare e produrre una documentazione completa: contratto, analisi funzionale, comparables indipendenti, caratteristiche del marchio e della tecnologia, benefici ottenuti, criteri di calcolo e prove dei servizi effettivamente resi.
- Le percentuali indicate da circolari o linee guida non costituiscono automaticamente limiti inderogabili, ma possono essere utilizzate come parametri presuntivi e oggettivi; per superarle occorre fornire una giustificazione concreta e specifica.
- La mera esistenza di risultati economici positivi, di una certificazione contabile o di contratti con percentuali più elevate non dimostra necessariamente la congruità della royalty, se non sono comparabili per mercato, diritti concessi, funzioni svolte e rischi assunti.
- In Cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione delle prove: se il giudice di merito ha esaminato gli elementi principali e ha spiegato perché li ritiene non decisivi, il ricorso per omesso esame o insufficiente motivazione tende a essere respinto.
- La valutazione della royalty deve considerare il contenuto effettivo della licenza: ampiezza dei diritti concessi, esclusiva, territorio, durata, obblighi di marketing, titolarità della produzione e commercializzazione, contributi del licenziatario e valore economico del marchio.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 5 apr 2019Sentenza del 05/04/2019 n. 283 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
- Sentenza · 5 apr 2019Sentenza del 05/04/2019 n. 315 - Comm. Trib. Prov. Avellino
- Sentenza · 5 apr 2019Sentenza del 05/04/2019 n. 450 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 5 apr 2019Sentenza del 05/04/2019 n. 457 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 5 apr 2019Sentenza del 05/04/2019 n. 713 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 5 apr 2019Sentenza del 05/04/2019 n. 3083 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →