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Sentenza

Sentenza n. 162/2026 - Pescara, Sezione 1

per l'ottemperanza della Sentenza n.164/2025 del Tribunale di Pescara – RG 1956/2024, notificata come per legge in data 07/03/2025, avente ad oggetto Bonus Carta del Docente.

Giustizia amministrativa202600016

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - Pescara, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza civile che riconosceva alla ricorrente somme a titolo di Bonus Carta del Docente

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 164/2025 del Tribunale di Pescara, notificata il 7 marzo 2025, avente a oggetto il riconoscimento di somme relative al Bonus Carta del Docente. Nel corso del giudizio, l'Amministrazione ha provveduto al pagamento delle somme spettanti. La ricorrente ha quindi chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con condanna dell'Amministrazione alle spese secondo il principio della soccombenza virtuale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., rilevando che il pagamento intervenuto nel corso del giudizio aveva integralmente soddisfatto l'interesse originariamente leso e fatto venir meno ogni ragione di contrasto tra le parti. Le spese sono state poste a carico del Ministero, secondo il principio della soccombenza virtuale, poiché il soddisfacimento della pretesa è avvenuto solo dopo l'instaurazione del giudizio. Le spese sono state liquidate in 500 euro, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Considerato, in definitiva, che deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.

    La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, viene integralmente soddisfatto l'interesse sostanziale azionato, facendo venir meno ogni ragione di contrasto tra le parti.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, il pagamento o l'adempimento intervenuto dopo l'instaurazione del giudizio, quando soddisfa integralmente la pretesa azionata, determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
  • La sopravvenuta soddisfazione della pretesa nel corso del giudizio non esclude la condanna alle spese dell'amministrazione, che può essere disposta sulla base della soccombenza virtuale quando l'adempimento sia avvenuto solo dopo l'introduzione del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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