Sentenza n. 578/2026 - Catania, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto – Sezione Lavoro - n. 636/2023 del 15 novembre 2023 (R.G. n. 603/2023) e sulla sentenza n. 126/2025 del Tribunale di Messina – Sezione Lavoro – n. 126 del 17 gennaio 2025 (R.G. 853/2023).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di due sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, aventi ad oggetto l'attribuzione della carta elettronica del docente e il pagamento della retribuzione professionale docenti
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza sostenendo che il Ministero dell'Istruzione e del Merito non aveva dato esecuzione a due sentenze del giudice ordinario passate in giudicato: la prima, relativa all'attribuzione della carta elettronica del docente per euro 500,00 oltre accessori, e la seconda, relativa al pagamento di euro 639,90 a titolo di retribuzione professionale docenti per l'anno scolastico 2020/2021, oltre interessi. Ha dedotto il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione e ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna al pagamento di una somma di denaro a titolo di astreinte per il ritardo nell'esecuzione. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile e non ha contestato specificamente l'idoneità dei titoli né provato l'avvenuto pagamento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati. Ha ritenuto ammissibile il giudizio di ottemperanza, poiché le sentenze da eseguire erano pronunce del giudice ordinario passate in giudicato, espressamente ricomprese dall'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Ha verificato il rispetto del termine decennale per la proposizione dell'azione, delle regole sul deposito e dell'adempimento previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996, consistente nella notificazione del titolo all'amministrazione. Nel merito, ha ritenuto sussistente l'inadempimento ministeriale: l'amministrazione non aveva contestato i titoli né dimostrato il pagamento, mentre i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto dovevano essere provati da chi li eccepiva. Ha quindi ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alle sentenze entro novanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza di ottemperanza. Ha respinto la domanda di astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ritenendo giustificato il ritardo dall'improvviso e ingente contenzioso sulla medesima questione e dal conseguente impatto sulle capacità organizzative del Ministero. Per l'eventuale ulteriore inadempienza ha nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli novanta giorni decorrenti dalla scadenza del termine concesso all'amministrazione. Il commissario non è stato onerato di compenso, in quanto dirigente dell'amministrazione debitrice e attività ricompresa nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 500,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.
art. 114, comma 1, c.p.a.
Stabilisce il termine decennale per la proposizione dell'azione di ottemperanza, ritenuto rispettato nel caso concreto.
art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di nominare un commissario ad acta per l'esecuzione sostitutiva in caso di persistente inadempimento dell'amministrazione.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Prevede la possibilità di imporre una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell'esecuzione; la domanda è stata respinta perché il ritardo è stato ritenuto giustificato dall'ingente contenzioso e dall'incidenza sulle capacità organizzative del Ministero.
art. 87, comma 3, c.p.a.
È stato richiamato per la verifica del termine di deposito del ricorso nei giudizi camerali di ottemperanza.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
È stato ritenuto adempiuto mediante la notificazione all'amministrazione della sentenza della cui esecuzione si chiedeva l'ottemperanza.
art. 2697 c.c.
I fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto devono essere provati dalla parte che vi ha interesse; pertanto, in assenza di prova del pagamento da parte del Ministero, è stato ritenuto persistente l'obbligo di esecuzione.
art. 5-sexies, comma 8, l. 24 marzo 2001, n. 89
può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro
La disciplina relativa all'assenza di compenso per il commissario ad acta nei giudizi di ottemperanza a decreti ex l. n. 89/2001 è stata applicata analogicamente a una condanna al pagamento di somme di denaro.
art. 1, comma 777, lett. l), l. 28 dicembre 2015, n. 208
Richiamato quale disposizione collegata alla disciplina dell'art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001, applicata analogicamente quanto al mancato compenso del commissario ad acta.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando l'amministrazione destinataria non abbia adempiuto agli obblighi conformativi o patrimoniali derivanti dal titolo.
- Nel giudizio di ottemperanza relativo a una condanna al pagamento di somme di denaro, se l'amministrazione non contesta specificamente il titolo esecutivo e non dimostra l'avvenuto pagamento, permane l'obbligo di esecuzione, poiché i fatti estintivi, modificativi o impeditivi devono essere provati da chi li eccepisce.
- In presenza di un persistente inadempimento dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può assegnare un termine per l'esecuzione e nominare sin d'ora un commissario ad acta, destinato a operare in via sostitutiva dopo la scadenza del termine.
- La condanna al pagamento di una somma di denaro per ogni ritardo nell'esecuzione ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere negata quando il ritardo sia ritenuto giustificato da circostanze organizzative eccezionali, quali un improvviso e ingente contenzioso sulla medesima questione.
- Quando il commissario ad acta è individuato in un dirigente dell'amministrazione debitrice, l'incarico può essere svolto senza compenso aggiuntivo se l'attività rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; tale regola può essere applicata analogicamente anche a condanne diverse da quelle disciplinate direttamente dalla l. n. 89/2001.
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