Sentenza n. 267/2026 - Campobasso, Sezione 1
per la riassunzione del giudizio promosso dinanzi alla Corte d’appello di Campobasso n.r.g. 407/2024, al fine di accertare e dichiarare la responsabilità del Comune di Isernia, dell’Istituto autonomo case popolari di Isernia e della Regione Molise, per aver applicato alla ricorrente un canone di locazione non dovuto e comunque difforme e superiore rispetto a quanto previsto per legge e per non averlo rettificato, con decorrenza dalla stipula del contratto di locazione; giudizio concluso con sentenza n. 110/2025 (pubbl. il 04.04.2025), con la quale è stato dichiarato il difetto di giurisdizione del G.O. in favore del giudice amministrativo, con condanna alle spese legali, oltre accessori;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione del canone di locazione dell'alloggio ERP in misura superiore a quella prevista dall'accordo territoriale applicabile e mancata restituzione dei maggiori importi versati
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e ente gestore)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha riassunto dinanzi al TAR, a seguito della declinatoria di giurisdizione del giudice ordinario, la domanda diretta ad accertare la responsabilità del Comune di Isernia, della Regione Molise e dello IACP di Isernia per avere applicato, dal 2013, un canone di locazione di € 46,50/mq anziché quello di € 36,05/mq previsto dall'accordo territoriale del Comune di Isernia, nonché per avere rettificato il canone soltanto dal gennaio 2019 senza restituire le somme versate in eccedenza. La ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto alla riduzione del canone sin dalla stipula del contratto, la sostituzione delle clausole illegittime, la restituzione dei maggiori importi e il risarcimento dei danni. Ha dedotto la violazione della normativa in materia di edilizia residenziale pubblica e locazioni convenzionate, del programma ministeriale "20.000 abitazioni", dell'accordo territoriale del 2006 sottoscritto dal Comune di Isernia e l'illegittimità della tardiva rettifica. Il Comune ha eccepito, tra l'altro, la tardività del ricorso, l'acquiescenza, il proprio difetto di legittimazione passiva e la prescrizione quinquennale.
La decisione
Il TAR ha riconosciuto la legittimazione passiva del Comune di Isernia, poiché aveva approvato il bando di assegnazione degli alloggi con la deliberazione n. 10 del 15 febbraio 2011, nel quale il canone era stato predeterminato. Ha ritenuto che il canone non fosse frutto di libera negoziazione contrattuale, ma fosse stato unilateralmente fissato nel bando e poi recepito nel contratto di locazione; pertanto, le censure avrebbero dovuto essere rivolte tempestivamente contro il bando, l'assegnazione e il contratto. Il giudice ha affermato la propria giurisdizione esclusiva, rilevando che la vicenda si inseriva nell'esecuzione di accordi tra pubblica amministrazione e privati riconducibili all'art. 11 l. 241/1990 e all'art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, c.p.a.; tale giurisdizione comprende anche le controversie sull'esecuzione degli accordi e le domande risarcitorie connesse. Nel merito processuale, tuttavia, ha ritenuto il ricorso irricevibile per tardività: il bando e gli atti conseguenti erano impugnabili già nel 2013, mentre la causa civile era stata introdotta soltanto nel 2022, e la traslatio iudicii non consentiva la rimessione in termini. In via alternativa, ha ritenuto il ricorso comunque inammissibile per prescrizione quinquennale delle pretese restitutorie e risarcitorie, decorrente dal contratto di locazione del 2013 quale atto esecutivo dell'accordo. Il ricorso è stato quindi dichiarato irricevibile e, comunque, inammissibile. Le spese sono state compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 5 d.m. n. 142/2001
La determinazione dei canoni degli alloggi realizzati nell'ambito del programma "20.000 abitazioni" doveva essere effettuata dalla Regione in misura non superiore ai canoni concertati previsti dalla normativa richiamata.
art. 60, comma 1, d.lgs. 112/1998
È richiamato quale fondamento della competenza regionale alla determinazione dei canoni di locazione.
art. 2, comma 3, l. 431/1998
Individua il parametro dei canoni concertati e degli accordi territoriali rilevanti per la determinazione del canone.
art. 11 l. 241/1990
la formazione, conclusione ed esecuzione di accordi stipulati, nel pubblico interesse, dalla P.A. con i privati
Le controversie relative alla formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi tra amministrazione e privati rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e consentono anche il ricorso ai rimedi contrattuali.
art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, c.p.a.
Radica la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie relative agli accordi disciplinati dall'art. 11 l. 241/1990.
art. 41, comma 2, c.p.a.
È richiamato quale disposizione che fissa il termine per l'impugnazione degli atti lesivi; il termine decorreva dalla conoscenza del bando e degli atti di assegnazione e locazione.
art. 1442, comma 2, codice civile
È richiamato, in via alternativa, a sostegno della prescrizione quinquennale collegata alla contestazione del contratto.
art. 2948, punto 3, codice civile
È richiamato quale fondamento della prescrizione quinquennale della pretesa di rimborso dei maggiori canoni.
Massime di principio
- Quando il contenuto economico di un contratto di locazione con una pubblica amministrazione è predeterminato unilateralmente in un bando di assegnazione, la contestazione del canone investe il bando e gli atti amministrativi presupposti, non una libera pattuizione contrattuale; tali atti devono essere impugnati nel termine decadenziale decorrente dalla loro conoscenza.
- La traslatio iudicii conseguente alla declinatoria di giurisdizione non rimette in termini la parte che abbia lasciato decorrere il termine per impugnare l'atto amministrativo lesivo prima della proposizione della domanda davanti al giudice privo di giurisdizione.
- Le controversie concernenti la formazione, conclusione ed esecuzione di accordi tra pubblica amministrazione e privati, stipulati nell'esercizio di funzioni pubblicistiche ai sensi dell'art. 11 l. 241/1990, appartengono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo anche quando siano proposte domande di adempimento, restituzione o risarcimento del danno.
- Nella giurisdizione esclusiva sugli accordi amministrativi, la cognizione del giudice amministrativo si estende anche ai diritti e consente l'applicazione dei rimedi contrattuali, ma non esclude il rispetto dei termini decadenziali per l'impugnazione degli atti amministrativi né dei termini prescrizionali per le pretese patrimoniali.
- Il Comune che approva il bando di assegnazione nel quale è predeterminato il canone di locazione ha legittimazione passiva rispetto alla controversia sulla legittimità della determinazione del canone, anche se l'immobile è stato costruito, posseduto e gestito da un diverso ente attuatore.
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