Cassazione Civile, Sentenza n. 4977/2020 del 25/02/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (società)
La controversia
La ricorrente aveva ottenuto dal Tribunale di Sassari, con sentenza n. 1176/2013, la dichiarazione di acquisto per usucapione di un terreno di 0,15.42 ettari e la condanna della società convenuta alle spese. La Corte d'appello di Sassari, con sentenza n. 6/2015, accolse l'appello della società e rigettò la domanda, ritenendo non provata in modo univoco né l'effettiva modalità del possesso utile ad usucapionem né la sua durata ultraventennale. La ricorrente propose tre motivi contro tale sentenza: violazione dell'art. 342 c.p.c. per asserita genericità dell'appello; violazione degli artt. 329, 324, 342 e 115 c.p.c. per asserita acquiescenza e formazione di giudicato interno, oltre che per effetto devolutivo e non contestazione; omesso esame del fatto decisivo relativo alla data di inizio del possesso esclusivo e nullità per motivazione apparente ex art. 132 c.p.c. Propose inoltre due motivi contro la sentenza n. 539/2016, che aveva respinto la revocazione: sostenne che la valutazione delle deposizioni testimoniali integrasse errore di fatto revocatorio ai sensi dell'art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c., e denunciò l'omessa motivazione su tale questione e l'omesso esame di un fatto decisivo. I due ricorsi per cassazione furono riuniti per connessione e interdipendenza.
La decisione
La Cassazione ha esaminato prioritariamente il ricorso contro la sentenza di revocazione, in quanto le due sentenze impugnate definivano inscindibilmente un unico giudizio. Ha respinto entrambi i motivi: la Corte d'appello aveva motivato adeguatamente che le contestazioni riguardavano una diversa valutazione delle prove, non una falsa percezione immediata degli atti; il dissenso sull'apprezzamento delle testimonianze non configura errore di fatto revocatorio. Ha poi respinto integralmente il ricorso contro la sentenza n. 6/2015. Il primo motivo è infondato perché l'appello della società individuava i punti contestati e le relative ragioni, criticando la ricostruzione fattuale, la valutazione delle prove e la prova della durata ultraventennale; non erano richieste forme sacramentali né un progetto alternativo di decisione. Il secondo è infondato perché la contestazione dell'usucapione era stata ritualmente devoluta al giudice d'appello e non si era formato giudicato interno. Il terzo è infondato: la sentenza d'appello aveva esaminato la data d'inizio del possesso e i relativi riscontri probatori, con motivazione conforme all'art. 132 c.p.c.; la censura mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove e non denunciava un omesso esame rilevante ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. La Corte ha quindi rigettato entrambi i ricorsi, condannando la ricorrente alle spese dei due giudizi di cassazione, liquidate unitariamente in Euro 3.400,00, di cui Euro 400,00 per esborsi, oltre accessori di legge, e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto, per ciascun ricorso.
Norme richiamate
art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c.
l’errore di fatto, quale motivo di revocazione della sentenza ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, deve consistere in una falsa percezione di quanto emerge dagli atti sottoposti al suo giudizio, concretatasi un una svista materiale su circostanze decisive, emergenti direttamente dagli atti con carattere di assoluta immediatezza e semplice e concreta rilevabilità, con esclusione di ogni apprezzamento in ordine alla valutazione delle risultanze processuali, con la conseguenza che il vizio con il quale si imputa alla sentenza un erroneo apprezzamento delle prove raccolte è, di per sè, incompatibile con l’errore di fatto, essendo ascrivibile non già ad un errore di percezione, ma ad un preteso errore di giudizio.
L'errore revocatorio consiste in una svista percettiva immediatamente rilevabile dagli atti su un fatto decisivo; non comprende la critica alla valutazione delle prove, che attiene a un errore di giudizio.
art. 342 c.p.c.
il citato art. 342 (come l’art. 434) c.p.c., nel testo innovato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012 (con specifico riferimento al testo di cui al comma 1), n. 2 va interpretato nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata
L'appello è ammissibile se individua con chiarezza i punti della decisione contestati e le ragioni di critica, senza necessità di formule sacramentali o di formulare una decisione alternativa; il giudizio conserva natura di revisione della decisione di primo grado.
art. 329, secondo comma, c.p.c.
Dalla reiezione del primo motivo sull’insussistenza dell’addotto difetto di specificità dei motivi di appello deriva, per consequenzialità logico-giuridica, l’infondatezza del secondo motivo, non essendosi formata alcuna acquiescenza alle statuizioni contenute nella sentenza di primo grado sull’usucapione (la cui contestazione – come posto in risalto – era stata ritualmente devoluta al giudice di appello) e, quindi, senza che possa ravvisarsi la configurazione di alcun giudicato al riguardo.
Quando la statuizione sull'usucapione è stata ritualmente contestata con l'appello, non si forma acquiescenza né giudicato interno su quella statuizione.
art. 324 c.p.c.
Dalla reiezione del primo motivo sull’insussistenza dell’addotto difetto di specificità dei motivi di appello deriva, per consequenzialità logico-giuridica, l’infondatezza del secondo motivo, non essendosi formata alcuna acquiescenza alle statuizioni contenute nella sentenza di primo grado sull’usucapione (la cui contestazione – come posto in risalto – era stata ritualmente devoluta al giudice di appello) e, quindi, senza che possa ravvisarsi la configurazione di alcun giudicato al riguardo.
Non si forma giudicato interno sulla statuizione ritualmente devoluta al giudice d'appello mediante una valida impugnazione.
art. 115 c.p.c.
dal contenuto dei motivi riportato in controricorso si evince chiaramente che l’ARST s.p.a., quale appellante, aveva contestato l’incompleta e lacunosa ricostruzione delle circostanze fattuali come apprezzate dal primo giudice, ponendo in evidenza come quest’ultimo avesse proceduto ad un’apparente e, comunque, inidonea valutazione delle risultanze istruttorie, oltre a non tenere debitamente conto della documentazione offerta in produzione, procedendo ad individuare i passaggi delle deposizioni testimoniali dai quali non poteva evincersi l’emergenza della prova del possesso ultraventennale così come vantato dalla M.
La Corte ha ritenuto che l'appellante avesse specificamente contestato la ricostruzione dei fatti e la sufficienza delle prove sul possesso ultraventennale; non ha enunciato un principio autonomo sulla non contestazione.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Pertanto non può discorrersi certamente di “omesso esame” del suddetto fatto decisivo ma, a tutto concedere, della prospettazione di una insufficiente motivazione (che, in effetti, si risolve in una “mancata condivisione” della stessa), come tale non più ammissibile a seguito della nuova versione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 “ratione temporis” applicabile nel caso di specie
Il motivo di ricorso per cassazione per omesso esame non consente di censurare una motivazione ritenuta insufficiente quando il fatto decisivo risulta esaminato; il dissenso sulla valutazione del fatto non equivale a omissione.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Anche il terzo ed ultimo motivo si palesa del tutto infondato non sussistendo affatto la prospettata apparenza della motivazione della sentenza impugnata (tale da comportarne l’asserita nullità) sul fatto (effettivamente decisivo) relativo alla data di inizio del possesso vantato dalla M. come esclusivo. Nel percorso logico-giuridico dell’impugnata sentenza (v., soprattutto, pag. 2) il menzionato fatto risulta, invero, esaminato in modo diretto ed adeguato, ponendosi specifico riferimento anche ai riscontri probatori a tal proposito.
Non sussiste nullità per motivazione apparente quando la sentenza esamina direttamente e adeguatamente il fatto decisivo e indica i riscontri probatori considerati.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ciascun ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
In seguito al rigetto dei ricorsi, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per ciascun ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- L'errore di fatto revocatorio richiede una falsa percezione, immediata e obiettivamente verificabile dagli atti, di una circostanza decisiva; non ricorre quando la censura contesta il modo in cui il giudice ha valutato le prove, trattandosi in tal caso di un asserito errore di giudizio.
- Nel regime dell'art. 342 c.p.c. applicabile agli appelli proposti dopo l'11 settembre 2012, l'appellante deve individuare chiaramente le questioni e i punti della decisione contestati e formulare argomenti che contrastino le ragioni del primo giudice; non sono necessarie formule sacramentali né un progetto alternativo di decisione.
- La statuizione di primo grado ritualmente contestata con l'appello non è coperta da acquiescenza o giudicato interno.
- Il motivo di ricorso per cassazione relativo all'omesso esame di un fatto decisivo non permette di ottenere una nuova valutazione delle prove o di censurare la mera insufficienza della motivazione quando il fatto risulta esaminato.
- La motivazione non è apparente, e non determina la nullità della sentenza, se il giudice affronta direttamente il fatto decisivo e indica in modo adeguato i riscontri probatori utilizzati.
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