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Ordinanza

Ordinanza n. 688/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Per l’annullamento, previa sospensiva, del verbale UVI n. -OMISSIS- con il quale verrà interrotto alla data del 15/2/2026 senza concrete alternative il PTRI con budget di salute in corso; Atti presupposti: 1) Decreto n. -OMISSIS- del Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di rientro sanitario nella parte in cui indiscriminatamente prevede un tempo massimo di durata dei PTRI con budget di salute di anni 2+1 anche per i malati cronico/degenerativi non autosufficienti a vita che necessitano di assistenza h24, 365 gg. all’anno con rapporto 1:1; 2) Del G.R. Campania n. 483 del 21/09/2012 nella parte in cui (pag. 13 Linee Guida) indiscriminatamente prevede un tempo massimo di durata dei PRT con budget di salute di anni 2+1 anche per i malati cronico/degenerativi non autosufficienti a vita che necessitano di assistenza h24, 365 gg. all’anno con rapporto 1:1; 3)Ogni altro atto comunque lesivo degli interessi e diritti dei ricorrenti

Giustizia amministrativa202601027

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: verbale UVI che dispone l'interruzione, dal 15 febbraio 2026, del PTRI con budget di salute, nonché gli atti presupposti relativi alla durata massima dei PTRI

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (tutore dell'utente disabile)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il verbale dell'Unità di valutazione integrata con cui sarebbe stata disposta l'interruzione del PTRI con budget di salute in corso, deducendo l'illegittimità della cessazione senza concrete alternative assistenziali. Sono stati altresì impugnati, nella parte ritenuta lesiva, il decreto del Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di rientro sanitario e la deliberazione della Giunta regionale della Campania n. 483 del 21 settembre 2012, in quanto prevederebbero indiscriminatamente una durata massima di due anni, prorogabile di un ulteriore anno, anche per persone affette da patologie cronico-degenerative, non autosufficienti a vita e bisognose di assistenza continuativa. La ASL ha sostenuto che l'UVI aveva individuato come setting appropriato un centro polifunzionale a gestione sociale per persone con disabilità e che le alternative erano state rifiutate dalla ricorrente. Quest'ultima ha replicato che la mera individuazione del centro non sarebbe sufficiente, occorrendo definire giorni, orari, costi e relativa ripartizione tra utente e Comune.

La decisione

Il TAR ha ritenuto che le questioni processuali e di merito necessitino dell'approfondimento della fase di merito, senza quindi definire in via cautelare la legittimità della durata massima del PTRI né la completezza delle alternative assistenziali. Tuttavia, nel bilanciamento degli interessi e tenuto conto delle condizioni della persona disabile, ha accolto la domanda cautelare nei limiti indicati in motivazione, sospendendo il verbale UVI impugnato e consentendo la prosecuzione, nelle more del giudizio, del trattamento precedentemente erogato dalla ASL. Il giudice ha inoltre sollecitato tutte le amministrazioni intimate, comprese quelle non costituite, e la parte ricorrente ad attivarsi secondo collaborazione e buona fede per individuare e rendere operativi gli ulteriori strumenti sanitari e socio-assistenziali previsti dall'ordinamento per persone maggiorenni in condizioni analoghe. Le carenze relative a giorni, orari e costi dovranno essere superate attraverso un confronto collaborativo e leale. È stata fissata l'udienza pubblica del 3 novembre 2026 per il merito e sono state compensate le spese della fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata nell'ambito della tutela cautelare, con sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato in ragione del bilanciamento degli interessi e delle condizioni della persona disabile.

  • art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990

    principi di collaborazione e di buona fede

    Le amministrazioni intimate e la parte ricorrente devono cooperare lealmente per attivare, nelle more del giudizio, gli strumenti sanitari e socio-assistenziali disponibili e per definire concretamente modalità, tempi e costi della presa in carico.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Sono stati ritenuti sussistenti i presupposti per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    La disciplina dei dati relativi alla salute è richiamata quale fondamento dell'oscuramento disposto nel provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    La norma è richiamata, unitamente alla disciplina europea e nazionale sulla protezione dei dati sanitari, per giustificare l'oscuramento delle informazioni sensibili.

Massime di principio

  • In sede cautelare, quando l'interruzione di un trattamento sanitario o socio-assistenziale può incidere gravemente sulle condizioni di una persona con disabilità, il giudice può sospendere l'atto interruttivo e consentire la prosecuzione temporanea del trattamento già erogato, in attesa della decisione di merito.
  • La mera individuazione di una struttura alternativa per la presa in carico di una persona disabile può non essere sufficiente a rendere concreta ed effettiva l'alternativa assistenziale, se non sono specificati almeno tempi e modalità di frequenza, costi e criteri di ripartizione degli oneri.
  • Nelle more della definizione del giudizio, amministrazioni e parte interessata sono tenute ad attivarsi secondo i principi di collaborazione e buona fede per individuare e rendere operativi gli strumenti sanitari e socio-assistenziali previsti dall'ordinamento, anche diversi dal trattamento originario.
  • Il bilanciamento cautelare degli interessi deve considerare in modo concreto le condizioni individuali della persona disabile e il rischio derivante dalla discontinuità assistenziale.

Come è indicizzato

MaterieAssistenza e prestazioni sanitarieTutela cautelarePartecipazione al procedimento
RamiSanitàProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
IstitutiTutela cautelareBuona fede e correttezza della PAPonderazione degli interessi e interesse pubblicoEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

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