Cassazione Penale, Ordinanza n. 24642/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorreva avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado per tentato furto aggravato. Il ricorso si fondava su un unico motivo, qualificato come deduzione di un duplice errore di fatto asseritamente commesso dalla Corte di cassazione nella precedente sentenza n. 30627 del 4 giugno 2025: da un lato, la difesa contestava la rilevanza dell'assoluzione pronunciata nei confronti di un terzo, ritenendo che la Corte avesse erroneamente valorizzato tale dato; dall'altro lato, lamentava una pretesa rivalutazione dei fatti contestati al capo 20. La Corte ha però ritenuto che tali doglianze non integrassero un vero errore di fatto decisivo, ma si risolvessero in una critica all'interpretazione delle norme e alla ricostruzione del quadro probatorio.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha escluso la decisività dell'asserito errore relativo all'assoluzione del terzo, osservando che la valenza mafiosa dell'incontro era stata desunta dal contesto complessivo e dai partecipanti, sicché quel dato era irrilevante rispetto alla ritenuta intraneità del ricorrente e di altro soggetto. Quanto alla doglianza sulla rivalutazione dei fatti, la Corte ha rilevato che non si trattava di una svista materiale o di un equivoco nella lettura degli atti, ma di una contestazione su norme sostanziali e processuali. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- L'errore di fatto rilevante nel giudizio di legittimità deve consistere in una svista o in un equivoco percettivo della Corte su dati interni agli atti, e non può essere trasformato in una critica alla interpretazione delle norme o alla valutazione giuridica dei fatti.
- Un errore dedotto come motivo di ricorso è inammissibile se non è decisivo, ossia se il dato asseritamente trascurato o mal letto non avrebbe potuto incidere sulla ratio decidendi della decisione impugnata.
- La rilevanza di un fatto esterno, come l'assoluzione di un terzo, va apprezzata alla luce del complessivo contesto fattuale valorizzato dalla decisione, e non in modo isolato; se la motivazione si fonda su elementi ulteriori e autonomi, quel dato può risultare irrilevante ai fini dell'esito.
- Non è consentito veicolare sotto la veste dell'errore di fatto una censura che, in realtà, investe la ricostruzione giuridica della vicenda o la valutazione delle risultanze processuali.
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