Sentenza n. 746/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l'annullamento previa concessione di idonee misure cautelari - della nota prot. n. 15171 del 23/5/2025 della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato della Difesa dell'Ambiente - Direzione Generale dell'Ambiente - Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali, con la quale è stata definitivamente archiviata l’istanza pre-sentata dalla ricorrente per la realizzazione, in agro di Nuraminis, di un impianto fotovoltaico a terra di potenza pari a 19,98 MWp; - del preavviso di rigetto di cui alla nota prot. n. 5504 del 20/2/2025 della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato della Difesa dell'Ambiente - Direzione Generale dell'Ambiente - Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali, con la quale è stata comunicata l’improcedibilità dell’istanza suddetta, con assegnazione ex art. 10 bis della legge n. 241/1990 del termine di 10 giorni per «presentare osservazioni, eventualmente corredate da documenti» preavvisando che, decorso il suddetto termine, in assenza di riscontro, il Servizio avrebbe provveduto all'archiviazione dell’istanza; - in via meramente subordinata, solo per quanto occorrer possa, degli artt. 1 e 3 del D.M. 21 giugno 2024 recante “Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili” adottato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di concerto con il Ministero della Cultura e il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e nonché i relativi allegati, già parzialmente annullato dal TAR Lazio, sez. III, con la sentenza n. 9155/2025, laddove interpretato nel senso di legittimare l’intervento legislativo delle Regioni nell’individuazione delle aree inidonee e non, in-vece, delle sole aree idonee; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi comprese, per quanto possa occorrere, le note regionali prot. nn. 17192 del 30/5/2024, 27206 del 10/9/2024 e 37904 del 16/12/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: archiviazione definitiva e dichiarazione di improcedibilità dell’istanza di PAUR per la realizzazione di un impianto fotovoltaico, nonché il relativo preavviso di rigetto e gli atti presupposti
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore energetico)
Prevale il privato
La controversia
La società aveva presentato un’istanza per il rilascio del Provvedimento Unico regionale in materia ambientale relativo a un impianto fotovoltaico a terra. Dopo la sospensione e la ripresa del procedimento, la Regione aveva dichiarato l’istanza improcedibile e l’aveva archiviata ritenendo che il progetto ricadesse in aree non idonee individuate dagli allegati alla l.r. Sardegna n. 20/2024. L’amministrazione aveva applicato l’art. 1, comma 5, della legge regionale, che vietava in via assoluta la realizzazione degli impianti ricadenti nelle aree non idonee e disponeva il divieto anche per i procedimenti già in corso. La ricorrente ha dedotto, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale della disciplina regionale per violazione degli artt. 3 e 117, commi 1 e 3, Cost., nonché ha impugnato in via subordinata il d.m. 21 giugno 2024. Le amministrazioni statali hanno eccepito l’incompetenza territoriale del TAR Sardegna in ragione dell’impugnazione del decreto ministeriale.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente affermato la propria competenza territoriale, rilevando che i provvedimenti impugnati erano fondati esclusivamente sulla l.r. Sardegna n. 20/2024 e non sul d.m. 21 giugno 2024; pertanto, la contestazione subordinata del decreto ministeriale non incideva sulla competenza. Nel merito, il ricorso è stato accolto sulla base della sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 184/2025, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 5, della l.r. n. 20/2024 per contrasto con l’art. 117, commi 1 e 3, Cost., in relazione ai principi eurounitari di massima diffusione delle energie rinnovabili, all’art. 20 d.lgs. n. 199/2021, al d.m. 21 giugno 2024 e allo Statuto speciale. Secondo la Corte, la qualificazione di un’area come non idonea non può tradursi in un divieto assoluto e aprioristico di realizzazione dell’impianto. Poiché la disposizione regionale è stata espunta dall’ordinamento con efficacia ex tunc, la Regione non poteva dichiarare improcedibile e archiviare l’istanza per il solo fatto della localizzazione in area non idonea. I provvedimenti sono stati quindi annullati. La Regione è stata obbligata a riavviare il procedimento PAUR e a concluderlo entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, verificando in concreto la fattibilità del progetto, senza automatismi e senza applicare la procedura semplificata prevista per le aree idonee. Il TAR ha dichiarato inammissibile ogni anticipata valutazione sull’applicabilità del sopravvenuto d.l. n. 175/2025, convertito dalla l. n. 4/2026, rimettendone la valutazione alla fase di riesercizio del potere amministrativo, ai sensi dell’art. 34, comma 2, c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate per la novità e complessità delle questioni.
Norme richiamate
art. 1, comma 5, l.r. Sardegna n. 20/2024
È vietata la realizzazione degli impianti ricadenti nelle rispettive aree non idonee così come individuate dagli allegati A, B, C, D, E, e dai commi 9 e 11 [...]. Il divieto di realizzazione si applica anche agli impianti e gli accumuli FER la cui procedura autorizzativa e di valutazione ambientale, di competenza regionale o statale, è in corso al momento dell’entrata in vigore della presente legge. Non può essere dato corso alle istanze di autorizzazione che, pur presentate prima dell’entrata in vigore della presente legge, risultino in contrasto con essa e ne pregiudichino l’attuazione.
La disposizione, nella parte in cui introduceva un divieto assoluto di realizzazione degli impianti localizzati in aree non idonee, è stata dichiarata costituzionalmente illegittima; non poteva quindi costituire base giuridica per l’improcedibilità e l’archiviazione automatica dell’istanza.
art. 117, comma 1, Cost.
È stato individuato quale parametro costituzionale violato in relazione ai principi di massima diffusione dell’energia da fonti rinnovabili espressi dalla direttiva 2023/2413/UE.
art. 117, comma 3, Cost.
È stato individuato quale parametro costituzionale violato in relazione ai principi fondamentali della materia, tra cui l’art. 20 d.lgs. n. 199/2021 e la disciplina statale sulle aree idonee e non idonee.
art. 20 d.lgs. n. 199/2021
La disciplina statale consente alle Regioni di individuare le aree idonee anche considerando le aree non idonee, ma non consente di equiparare l’inidoneità a un divieto assoluto e aprioristico.
artt. 1, comma 2, 2 e 7 d.m. 21 giugno 2024
Sono stati indicati dalla Corte costituzionale come parametri interposti rilevanti nel giudizio di costituzionalità della disciplina regionale.
artt. 3 e 4, lettera e), Statuto speciale della Sardegna
Rilevano nel delimitare la potestà legislativa regionale in materia, che deve comunque essere esercitata nel rispetto dei limiti costituzionali e dei principi fondamentali statali.
art. 34, comma 2, c.p.a.
Impedisce al giudice di pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati, sicché l’applicabilità della normativa sopravvenuta deve essere valutata dalla Regione in sede di riesercizio del potere.
art. 10-bis l. n. 241/1990
Richiamato quale base del preavviso di rigetto con assegnazione del termine per presentare osservazioni; il provvedimento finale è stato tuttavia annullato per l’illegittimità della presupposta disciplina regionale.
Massime di principio
- La qualificazione regionale di un’area come non idonea alla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili non può tradursi in un divieto assoluto e aprioristico di installazione, dovendo la compatibilità e la fattibilità del progetto essere valutate concretamente nel procedimento autorizzatorio.
- Quando una disposizione legislativa regionale dichiarata incostituzionale costituisce l’unico fondamento di un provvedimento amministrativo, la dichiarazione di illegittimità costituzionale, operando ex tunc, determina l’illegittimità del provvedimento adottato sulla sua base.
- La localizzazione di un impianto in area non idonea non consente all’amministrazione di dichiarare automaticamente improcedibile o archiviare l’istanza; l’amministrazione deve riavviare il procedimento e svolgere una valutazione concreta degli interessi e degli elementi progettuali.
- L’individuazione di un’area come non idonea esclude l’applicazione della procedura semplificata prevista per le aree idonee, ma non preclude in assoluto l’esame ordinario della fattibilità del progetto.
- Il giudice amministrativo non può accertare anticipatamente l’applicabilità di una normativa sopravvenuta che non sia stata valutata dall’amministrazione nel provvedimento impugnato, quando ciò implichi l’esercizio per la prima volta di un potere amministrativo; la questione deve essere esaminata dall’amministrazione in sede di riesercizio del potere.
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