Sentenza n. 1871/2026 - Palermo, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Termini Imerese, sezione Lavoro, n. 322/2024, relativa all’attribuzione della Carta del docente e delle somme corrispondenti
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno chiesto l’ottemperanza alla sentenza n. 322/2024, passata in giudicato e regolarmente notificata al Ministero, che aveva accertato il loro diritto all’assegnazione della Carta elettronica per gli anni scolastici indicati e condannato l’Amministrazione all’erogazione di buoni elettronici per complessivi euro 500,00 in favore di una ricorrente e di euro 1.500,00 in favore di ciascuna delle altre due, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, della l. n. 724/1994. Le ricorrenti hanno inoltre domandato la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora. Il Ministero si è costituito, ma non ha dedotto di avere eseguito la sentenza né ha allegato fatti modificativi o estintivi delle ragioni creditorie.
La decisione
Il TAR ha accolto integralmente il ricorso, rilevando che la sentenza azionata era passata in giudicato, conteneva una condanna pecuniaria e risultava ritualmente notificata all’Amministrazione, mentre il Ministero non aveva dimostrato l’avvenuto adempimento. Ha ordinato al Ministero di rilasciare la Carta del docente e di accreditarvi gli importi stabiliti dal giudicato, oltre agli interessi legali o alla rivalutazione monetaria, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza. Per l’ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della competente Direzione generale ministeriale, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di sessanta giorni per liquidare e corrispondere le somme, compresa l’eventuale penalità di mora. Ha inoltre applicato l’astreinte prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrente dalla notificazione della sentenza di ottemperanza sino all’adempimento spontaneo e comunque non oltre il termine di sessanta giorni concesso al Ministero. Le spese di lite sono state poste a carico dell’Amministrazione e liquidate in euro 550,00, oltre accessori e rifusione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente, nell’ambito del giudizio di ottemperanza, di ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e fissare una penalità di mora per ogni violazione, inosservanza o ritardo nell’esecuzione, anche in relazione a condanne aventi a oggetto prestazioni pecuniarie.
art. 1, comma 781, lett. a), l. n. 208/2015
Ha modificato l’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., rendendo applicabile la penalità di mora anche alle decisioni di condanna relative a prestazioni di natura pecuniaria.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
Disciplina il riconoscimento degli interessi legali o della rivalutazione monetaria sulle somme dovute, applicati dal momento del diritto all’accredito sino alla concreta attribuzione.
art. 107 l. n. 107/2015
Costituisce il riferimento normativo per la Carta elettronica destinata all’aggiornamento e alla formazione dei docenti.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Prevede il riferimento normativo per la successiva determinazione e liquidazione del compenso eventualmente spettante al commissario ad acta.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza passata in giudicato contenente una condanna pecuniaria, la mancata dimostrazione dell’adempimento da parte dell’amministrazione obbligata giustifica l’ordine giudiziale di esecuzione entro un termine perentorio e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere applicata anche per l’inadempimento di condanne aventi a oggetto prestazioni pecuniarie, purché l’inadempimento sia ingiustificato, l’attività richiesta non presenti particolare complessità e non ricorrano ragioni ostative tali da rendere la penalità manifestamente iniqua.
- La penalità di mora deve operare come strumento propulsivo dell’adempimento e, quando sia stato nominato un commissario ad acta, può essere limitata al termine assegnato per l’adempimento spontaneo, poiché dopo tale termine interviene il rimedio sostitutivo e la prosecuzione dell’astreinte potrebbe risultare iniqua.
- In presenza di un giudicato che riconosca somme dovute e di una persistente inerzia dell’amministrazione, il commissario ad acta può essere incaricato non solo dell’esecuzione principale, ma anche della liquidazione e corresponsione della penalità di mora maturata.
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