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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18819/2023 del 04/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava in Cassazione l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva rigettato il reclamo avverso la dichiarazione di inammissibilità della sua richiesta di ristoro ai sensi dell'art. 35-ter ord. pen. (introdotto dal d.l. n. 92/2014). Denunciava violazione di art. 35-ter ord. pen. e dell'art. 2, comma 3, d.l. n. 92/2014 nonché della regola di diritto affermata dalla precedente sentenza della Corte (n. 1267/2019), sostenendo che la Corte aveva già accertato la competenza del magistrato di sorveglianza e che, pertanto, il giudice doveva limitarsi ad accertare la sussistenza di trattamento inumano o degradante. Inoltre il ricorrente sosteneva che non poteva essere applicata la decadenza semestrale di cui all'art. 2, comma 3 d.l. 92/2014 perché non vi era stato alcun periodo di libertà successivo all'entrata in vigore del decreto e che l'annullamento con rinvio della Corte aveva reso preclusa la valutazione della decadenza.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha ritenuto che la precedente sentenza n. 1267/2019 non avesse deciso in ordine all'ammissibilità della domanda secondo l'art. 2, comma 3, d.l. n. 92/2014, poiché quella sentenza aveva definito soltanto la competenza del magistrato di sorveglianza. I fatti accertati (i segmenti di pena cui la domanda si riferisce si erano conclusi il 17/09/2012, cioè anteriormente all'entrata in vigore del d.l. n. 92/2014) non sono stati contestati dal ricorrente. Ne deriva l'applicazione della disciplina transitoria dell'art. 2, comma 3 d.l. 92/2014, che impone il termine di decadenza di sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto per chi, a quella data, abbia già cessato di espiare la pena. Poiché la domanda è stata proposta oltre tale termine, è intervenuta la decadenza e l'ordinanza impugnata è stata confermata. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 35-ter ord. pen. (introdotto dall'art. 1 del d.l. n. 92/2014)

    Attribuisce al magistrato di sorveglianza la competenza a valutare le domande di ristoro per trattamenti contrari ai diritti fondamentali subiti in stato di detenzione; prevede come opzione privilegiata il ristoro "specifico" ma contempla anche il ristoro in forma monetaria quando la specifica riparazione non sia praticabile. La Corte ha ricordato che la competenza del magistrato è sempre esclusiva per le domande proposte da persone in stato di detenzione.

  • art. 2, comma 3, d.l. 26/6/2014, n. 92, conv. L. 11/08/2014, n. 117

    coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, hanno cessato di espiare la pena detentiva o non si trovano più in stato di custodia cautelare in carcere, possono proporre l'azione di cui all'articolo 35-ter, comma 3, della legge 26 luglio 1975, n. 354, entro il termine di decadenza di sei mesi decorrenti dalla stessa data

    Disciplina transitoria che stabilisce il termine di decadenza di sei mesi per proporre l'azione risarcitoria per i periodi di detenzione già definitivamente espiati alla data di entrata in vigore del decreto. La Corte ha interpretato la norma come finalizzata a garantire certezza dei rapporti evitando che fatti perfezionatisi anteriormente possano rimanere azionabili illimitatamente; dunque se la pena è stata esppiata prima dell'entrata in vigore, per ottenere il ristoro monetario occorre aver proposto l'azione entro i sei mesi.

  • principio giurisprudenziale (Sez. 1, n. 31042/2020 e Sez. 1, n. 1267/2019)

    La giurisprudenza di legittimità afferma che l'avvenuta espiazione della pena determina la possibilità di richiedere solo il ristoro in forma monetaria e che il successivo inizio di un nuovo periodo di detenzione del tutto slegato dal primo non restituisce la possibilità di ottenere il ristoro "specifico" per la precedente carcerazione, salvo che non si tratti di espiazione unificata (cumulo) senza soluzione di continuità.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che dispone la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso per cassazione; applicata dalla Corte al ricorrente per il rigetto del ricorso.

  • Corte EDU, Torreggiani e altri c. Italia, 8/01/2013

    Motivazione primaria della disciplina nazionale: il d.l. n. 92/2014 ha dato attuazione alle indicazioni della Corte EDU in materia di trattamenti carcerari degradanti e ha introdotto il rimedio risarcitorio previsto dall'art. 35-ter.

Massime di principio

  • Verificare sempre se il periodo di detenzione cui si riferisce la domanda è stato integralmente esppiato prima o dopo l'entrata in vigore del d.l. n. 92/2014: se la pena è stata esppiata prima, la domanda risarcitoria monetaria è soggetta al termine di decadenza di sei mesi dall'entrata in vigore del decreto;
  • Quando la detenzione ``pregiudizievole'' è stata seguita senza soluzione di continuità da una successiva esecuzione unificata (cumulo), è possibile sostenere il rimedio "specifico"; viceversa, se tra i periodi vi è una cesura temporale, il rimedio specifico non è normalmente disponibile per il periodo già esppiato;
  • Il magistrato di sorveglianza è competente a decidere le domande presentate da persone in stato di detenzione e deve valutare la sussistenza dei presupposti per il ristoro (specifico o monetario); la questione della competenza è distinta da quella dei termini di decadenza previsti dalla disciplina transitoria;
  • Se si contesta la decorrenza dei termini, occorre fornire prova precisa delle date di espiazione dei singoli segmenti di pena e della esistenza o meno di un'esecuzione unificata senza soluzione di continuità;
  • Per conservare i diritti è importante agire tempestivamente: in presenza di pene già esppiate alla data di entrata in vigore del d.l. 92/2014, proporre l'azione entro sei mesi o rischiare la decadenza; in caso di dubbio, instaurare subito il procedimento davanti al magistrato di sorveglianza competente.

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