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Sentenza

Sentenza n. 2151/2026 - Milano, Sezione 3

Per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano n. 1588/2025, depositata in data 03.04.2025

Giustizia amministrativa202503393

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano che aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione la carta docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano n. 1588/2025, passata in giudicato e ritualmente notificata, che aveva imposto al Ministero di mettere a sua disposizione la carta docente per tre anni scolastici, per l'importo di euro 500,00 annui. Il ricorrente ha dedotto l'omesso adempimento dell'obbligo giudizialmente imposto. Il TAR ha rilevato che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento e che l'amministrazione non aveva effettuato neppure pagamenti parziali. Il Ministero, pur costituito, non ha contestato l'esistenza o l'entità del credito e non ha fornito indicazioni sull'andamento della procedura. L'azione di ottemperanza non comprendeva invece le spese di lite liquidate dal giudice ordinario e distratte in favore dei difensori, non essendo stata proposta domanda esecutiva con riferimento a tale capo della sentenza.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, accertando l'inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Milano. Ha ordinato al Ministero di effettuare integralmente i pagamenti dovuti entro 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio; il commissario dovrà provvedere entro ulteriori 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza effettuata dalla parte ricorrente, compiendo tutti gli atti necessari a carico e spese dell'amministrazione inadempiente. L'incarico è stato qualificato come adempimento connesso ai doveri d'istituto. Le spese del giudizio sono state poste a carico del Ministero e liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori della parte ricorrente dichiaratisi antistatari.

Norme richiamate

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento

    Il termine dilatorio per l'esecuzione dei pagamenti da parte dell'amministrazione deve essere decorso prima di poter accertare l'inadempimento rilevante ai fini dell'ottemperanza.

  • art. 112 c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza consente di accertare l'inottemperanza a una pronuncia esecutiva e di ordinare all'amministrazione di eseguire integralmente il comando giudiziale, anche mediante la nomina preventiva di un commissario ad acta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza di condanna nei confronti di una pubblica amministrazione, l'inottemperanza può essere accertata quando il titolo sia passato in giudicato e ritualmente notificato, sia decorso il termine dilatorio previsto per i pagamenti pubblici e l'amministrazione non abbia eseguito, neppure parzialmente, la prestazione dovuta.
  • La mancata contestazione da parte dell'amministrazione, costituita in giudizio, dell'an e del quantum del credito e l'assenza di indicazioni sull'adempimento consentono di ritenere non controverso l'obbligo risultante dal titolo esecutivo.
  • Accertata l'inottemperanza, il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per l'esecuzione e nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia, prevedendo un successivo termine decorrente dalla comunicazione dell'inadempimento.
  • L'oggetto dell'ottemperanza resta delimitato dalle domande effettivamente proposte: il giudizio non si estende a capi della pronuncia, quali le spese distratte in favore dei difensori, se non sono stati azionati nel processo esecutivo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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