Cassazione Civile, Ordinanza n. 08996/2025 del 04/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente pubblico)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società di lavanderia per il pagamento del corrispettivo del lavaggio di alcuni tendaggi di proprietà di un comune. Il comune propose opposizione, ammettendo l'esistenza del rapporto ma deducendo inesatto adempimento perché, dopo la riconsegna, i tendaggi risultavano più corti e più sottili; chiese anche il risarcimento dei danni. La società resistette sostenendo di aver eseguito la prestazione secondo le istruzioni ricevute, che i tendaggi erano vetusti, privi di etichettatura e già esposti a rischio di alterazione, e che gli usi camerali escludevano responsabilità in casi simili. In primo grado furono rigettate sia l'opposizione sia le domande risarcitorie di entrambe le parti. In appello il comune ottenne la revoca del decreto ingiuntivo: la Corte territoriale ritenne che la lavanderia, pur non avendo commesso un errore tecnico nel lavaggio, avesse violato il dovere di diligenza qualificata omettendo di informare il committente dei rischi insiti nel trattamento di quei tendaggi e di sperimentare la procedura su un campione; tuttavia respinse la domanda risarcitoria del comune per mancanza di prova del danno all'immagine e respinse pure la domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata dalla società. La società ha quindi ricorso per cassazione con tre motivi: omesso esame/travisamento della CTU, omesso esame del fatto dell'esecuzione del lavaggio secondo le istruzioni del cliente, e violazione degli usi camerali richiamati dalla legge di settore. Il comune ha proposto ricorso incidentale con due motivi: violazione dell'art. 342 c.p.c. perché la Corte d'appello avrebbe escluso il risarcimento nonostante l'accertato inadempimento, e motivazione apparente/violazione degli artt. 132 e 112 c.p.c. per la mancata conseguenza risarcitoria dell'inadempimento. La Cassazione ha ritenuto infondati sia il ricorso principale sia quello incidentale. Ha affermato che la Corte d'appello aveva esaminato la CTU ma aveva tratto da essa conseguenze giuridiche proprie, valorizzando non un errore materiale nel lavaggio bensì la mancata informazione sui rischi; ha ribadito che, nel contratto d'opera, la diligenza qualificata impone di apprezzare i rischi della prestazione e di informarene il committente; ha escluso che gli usi invocati escludessero la responsabilità per omissione informativa, perché si riferivano semmai all'esito del lavaggio in sé, non alla violazione del dovere di cautela. Quanto al ricorso incidentale, ha precisato che l'accertamento dell'inadempimento non comporta automaticamente il risarcimento: il danno, anche non patrimoniale per enti collettivi, deve essere allegato e provato, e nel caso il comune aveva dedotto solo un pregiudizio all'immagine non provato. La sentenza impugnata è stata dunque confermata integralmente, con compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente sia il ricorso principale della società di lavanderia sia il ricorso incidentale del comune. Ha confermato la decisione di merito nella parte in cui aveva revocato il decreto ingiuntivo per il corrispettivo, ritenendo sussistente un inadempimento contrattuale della lavanderia per violazione del dovere di diligenza e di informazione sui rischi del trattamento, ma ha anche confermato il rigetto della domanda risarcitoria del comune per difetto di prova del danno. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate per reciproca soccombenza, con ulteriore contributo unificato a carico di entrambe le parti, se dovuto.
Norme richiamate
art. 2226 c.c.
È richiamato come norma sulla decadenza per la denuncia dei vizi e sulla prescrizione dell'azione nel contratto d'opera; la Corte di merito ne ha fatto applicazione, ma la Cassazione non fonda la propria decisione su tale profilo perché la responsabilità è stata affermata per omissione informativa e non per vizio tecnico dell'opera in sé.
art. 1668 c.c.
È evocato dalla ricorrente come disciplina dei rimedi del committente in caso di vizi dell'opera; la Cassazione non accoglie la censura perché la responsabilità della prestatrice è stata ricondotta alla mancata informazione dei rischi, non a un errore esecutivo in senso stretto.
art. 1176, comma 2, c.c.
È la regola di diligenza qualificata applicata anche al contratto d'opera: l'esercente l'attività deve valutare i rischi della prestazione richiesta, informarne il committente e adottare le cautele necessarie.
art. 1218 c.c.
Viene richiamato come parametro della responsabilità contrattuale e dell'esattezza dell'adempimento, connesso alla violazione del dovere di diligenza e informazione.
L. n. 84 del 2006
La legge di settore sulla tinto-lavanderia viene richiamata per sostenere il rilievo degli usi camerali e, secondo la Corte, non esclude l'applicazione della diligenza qualificata ex art. 1176, comma 2, c.c.
art. 8 disp. prel. c.c.
È richiamato dalla ricorrente per sostenere la rilevanza degli usi negoziali; la Cassazione osserva che gli usi invocati non escludono la responsabilità per omessa informazione sui rischi.
art. 3, lett. e), L. n. 84 del 2006
La norma viene letta nel senso di salvare l'applicazione degli usi accertati e raccolti dalle camere di commercio, ma non fino al punto di esonerare l'esercente dal dovere di diligenza e di avviso al committente.
art. 129 degli Usi della Provincia di Massa Carrara
È richiamato per sostenere l'esclusione di responsabilità per articoli deteriorati o per accorciamenti dovuti alla natura del tessuto o a vizi di confezione; la Corte ne limita la portata perché il fondamento della decisione è l'omessa informazione sui rischi, non l'errore tecnico di lavaggio.
art. 342 c.p.c.
La Corte esclude la violazione della norma sull'appello: il comune aveva dedotto sufficientemente i capi da riformare, ma il danno non è stato riconosciuto per difetto di prova, non per carenza di specificità dell'appello.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
È invocato per omesso esame di fatti decisivi e travisamento della CTU; la Cassazione nega il vizio perché la Corte d'appello aveva esaminato la consulenza, limitandosi a trarne valutazioni giuridiche diverse.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro del motivo di violazione di legge proposto dalla ricorrente principale e dal ricorrente incidentale.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È richiamato dal ricorso incidentale per dedurre nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione degli artt. 132 e 112 c.p.c.; la censura è respinta.
art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.
È richiamato come norma sull'obbligo di motivazione; la Corte esclude che la sentenza d'appello presenti una motivazione apparente o incomprensibile.
art. 112 c.p.c.
È evocato per asserita omessa pronuncia/contraddizione sul risarcimento; la Cassazione esclude la violazione, poiché la domanda è stata esaminata e rigettata per difetto di prova del danno.
art. 96 c.p.c.
La domanda di responsabilità aggravata è respinta perché non erano allegati e provati gli estremi del danno da lite temeraria e del dolo o colpa grave della controparte.
art. 92, comma 2, c.p.c.
È richiamato per giustificare la compensazione integrale delle spese in Cassazione per reciproca soccombenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È applicato per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, dovuto da entrambe le parti se dovuto.
Massime di principio
- Nel contratto d'opera, la diligenza qualificata impone al prestatore non solo di eseguire correttamente la prestazione, ma anche di valutare i rischi specifici del servizio richiesto e di informarne preventivamente il committente quando tali rischi siano percepibili alla luce della natura del bene o della lavorazione.
- La responsabilità contrattuale può derivare anche da una condotta omissiva di cautela e informazione, senza che sia necessario dimostrare un errore tecnico nell'esecuzione materiale dell'opera.
- Gli usi negoziali o camerali invocati dal professionista non esonerano dalla responsabilità quando la censura riguarda la mancata informazione sui rischi della prestazione e non l'esito tecnico del servizio in sé.
- L'accertamento dell'inadempimento non comporta automaticamente il diritto al risarcimento: il danno deve essere specificamente allegato e provato, anche quando si invochi un pregiudizio all'immagine di un ente collettivo.
- Nel giudizio di legittimità, dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., non è consentito rimettere in discussione il merito della valutazione probatoria; il vizio è configurabile solo per omesso esame di un fatto decisivo, non per semplice dissenso sulla lettura delle prove o della consulenza tecnica.
- La consulenza tecnica d'ufficio non può sostituirsi al giudice nelle qualificazioni giuridiche: il consulente accerta fatti tecnici, mentre la valutazione della responsabilità e dei doveri informativi resta riservata al giudice di merito.
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