Sentenza n. 5502/2026 - Roma, Sezione 5T
per l'annullamento del decreto n. -OMISSIS- notificato in data del 19.12.2022 con oggetto sottoposizione a visita medica ai sensi dall'art. 119 c.4 c.d.s.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: obbligo di sottoposizione a visita medica presso la Commissione Medica Locale ai sensi dell’art. 128 del Codice della strada
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento prefettizio notificato il 19 dicembre 2022, adottato dopo un incidente stradale e dopo accertamenti tossicologici dai quali erano emerse tracce minime di sostanza stupefacente. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione degli artt. 186, 187 e 128 del Codice della strada, sostenendo che l’applicazione dell’obbligo di visita medica fosse automatica e non consentisse un adeguato esercizio del diritto di difesa, poiché i risultati di laboratorio non indicavano la quantità dei cannabinoidi e alcuni dati del verbale di pronto soccorso erano oscurati. Ha inoltre rilevato che la perquisizione domiciliare non aveva consentito di rinvenire sostanze stupefacenti. In secondo luogo, ha dedotto violazione delle medesime disposizioni, travisamento dei fatti, eccesso di potere, erronea motivazione, violazione dell’art. 14 della legge n. 689/1981 e sviamento, sostenendo che l’invio alla Commissione Medica Locale fosse irragionevole in assenza di prova di una persistente inidoneità psico-fisica, anche perché non avrebbe causato l’incidente. L’Amministrazione si è costituita chiedendo il rigetto.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendolo infondato. Ha interpretato l’art. 128 del Codice della strada nel senso che il prefetto può disporre la visita medica quando sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti fisici e psichici necessari per la guida. Nel caso concreto, il ricorrente, dopo essersi rifiutato di sottoporsi al prelievo di campioni di fluido orale, era stato accompagnato presso una struttura sanitaria pubblica, dove gli accertamenti tossicologici avevano evidenziato tracce di sostanze stupefacenti. La mancata indicazione della quantità della sostanza e del momento dell’assunzione può rilevare sul piano sanzionatorio, ma non incide sulla legittimità della visita medica, che persegue finalità preventive di tutela della sicurezza e dell’incolumità pubblica e serve a verificare la persistenza dei requisiti psico-fisici. Il giudice ha richiamato l’allegato III, lettera F, del d.lgs. n. 59/2011, secondo cui la patente non deve essere rilasciata o rinnovata a chi faccia uso di sostanze psicotrope o stupefacenti, qualunque sia la categoria di patente. Ne consegue che anche la sola presenza di tracce di sostanza stupefacente, indipendentemente dalla quantità, è sufficiente a giustificare il dubbio prefettizio e l’invio alla Commissione Medica Locale. Sono irrilevanti, a questi fini, sia la responsabilità dell’interessato nel sinistro sia le circostanze dell’incidente che hanno occasionato gli accertamenti. Il provvedimento è stato ritenuto immune dai vizi dedotti. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di 1.500 euro di spese di lite, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 128 Codice della strada
Gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, nonché il prefetto nei casi previsti dagli articoli 186 e 187, possono disporre che siano sottoposti a visita medica presso la commissione medica locale di cui all'art. 119, comma 4, o ad esame di idoneità i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell'idoneità tecnica.
Il prefetto può disporre la visita medica quando emergano dubbi sulla persistenza dei requisiti psico-fisici per la guida; l’accertamento ha natura preventiva e non richiede la dimostrazione di una definitiva o attuale inidoneità.
art. 187, comma 3, Codice della strada
Nei casi previsti dal comma 2-bis, qualora non sia possibile effettuare il prelievo di campioni di fluido del cavo orale ovvero qualora il conducente rifiuti di sottoporsi a tale prelievo, gli agenti di polizia stradale ... accompagnano il conducente presso strutture sanitarie ... per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Il rifiuto del prelievo del fluido orale consente l’accompagnamento presso una struttura sanitaria per gli accertamenti biologici necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope.
allegato III, lettera F, d.lgs. n. 59/2011
La patente di guida non deve essere rilasciata né rinnovata al candidato o conducente che faccia uso di sostanze psicotrope o stupefacenti, qualunque sia la categoria di patente richiesta.
La disciplina dei requisiti di idoneità alla guida è rigorosa e considera ostativa l’assunzione di sostanze psicotrope o stupefacenti indipendentemente dalla categoria della patente; la presenza di tracce giustifica quindi il dubbio sulla persistenza dei requisiti.
art. 119, comma 4, Codice della strada
Individua la Commissione Medica Locale presso la quale può essere disposta la visita medica di verifica dell’idoneità alla guida.
art. 186-bis, comma 6, Codice della strada
È richiamato nel provvedimento prefettizio insieme all’art. 187 quale base della sospensione della patente e degli ulteriori provvedimenti conseguenti, ma la decisione si concentra sulla legittimità dell’obbligo di visita medica.
art. 14 legge n. 689/1981
È stato invocato dal ricorrente, ma il TAR non ha ravvisato una violazione rilevante ai fini della legittimità dell’obbligo di sottoposizione a visita medica.
Massime di principio
- L’obbligo prefettizio di sottoposizione a visita medica ai sensi dell’art. 128 del Codice della strada può essere disposto quando emergano elementi idonei a far sorgere un dubbio sulla persistenza dei requisiti psico-fisici di guida; non è necessario che sia già accertata in via definitiva l’inidoneità del conducente.
- Ai fini dell’invio alla Commissione Medica Locale, la presenza di tracce di sostanza stupefacente può essere sufficiente, indipendentemente dalla quantità rilevata o dalla prova del momento dell’assunzione, poiché tali elementi possono rilevare sul piano sanzionatorio ma non escludono il dubbio preventivo sull’idoneità alla guida.
- La visita medica prevista dall’art. 128 del Codice della strada ha finalità preventive di tutela della sicurezza e dell’incolumità pubblica e si distingue dagli accertamenti necessari per l’irrogazione delle sanzioni relative alla guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti.
- Ai fini della legittimità dell’invio alla visita medica sono irrilevanti la responsabilità del conducente nella causazione dell’incidente e le circostanze del sinistro che hanno occasionato gli accertamenti, quando questi abbiano comunque evidenziato tracce di sostanze stupefacenti.
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