Sentenza del 20/05/2016 n. 3186 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli - Irpef - Motivazione degli atti - Utilizzo documenti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato l’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento, censurando in particolare la motivazione per relationem mediante rinvio a un precedente atto istruttorio e l’utilizzo, ai fini dell’accertamento, di documentazione rinvenuta dalla polizia giudiziaria nel corso di indagini penali. È stata quindi messa in discussione anche l’applicazione del meccanismo presuntivo previsto dall’art. 32 del d.P.R. n. 600/1973.
La decisione
La sentenza ha ritenuto legittima la motivazione per relationem quando i passaggi dell’atto richiamato sono facilmente individuabili e gli elementi utilizzati sono già conosciuti dal contribuente, poiché il rinvio comporta soltanto un’economia di scrittura e non compromette il contraddittorio. È stato inoltre ritenuto legittimo l’utilizzo della documentazione acquisita dalla polizia giudiziaria durante indagini penali e l’applicazione delle presunzioni previste dall’art. 32 del d.P.R. n. 600/1973. Ne consegue il rigetto delle contestazioni del contribuente e la conferma della legittimità dell’accertamento.
Norme richiamate
Art. 32 del d.P.R. n. 600/1973
Consente all’Amministrazione finanziaria di utilizzare determinati dati e documenti, anche acquisiti nell’ambito di attività investigative, fondando su di essi presunzioni nell’accertamento dei redditi. Nel caso esaminato, il meccanismo presuntivo è stato ritenuto applicabile anche alla documentazione rinvenuta durante indagini di polizia giudiziaria svolte in un procedimento penale.
Art. 7 della legge n. 212/2000
Impone la motivazione degli atti tributari. La motivazione per relationem è ammissibile se l’atto richiamato è identificabile e i suoi contenuti sono conosciuti o facilmente conoscibili dal contribuente, così da consentire un’effettiva difesa.
Massime di principio
- Un avviso di accertamento può rinviare a un precedente atto istruttorio senza essere automaticamente nullo, purché il rinvio sia chiaro, puntuale e riferito a elementi già conosciuti o concretamente accessibili al contribuente.
- La motivazione per relationem non è sufficiente quando il rinvio è generico, non consente di individuare i dati utilizzati oppure impedisce al contribuente di comprendere le ragioni della pretesa e di difendersi.
- Documenti acquisiti dalla polizia giudiziaria nel corso di indagini penali possono essere utilizzati dall’Amministrazione finanziaria per l’accertamento tributario, se acquisiti e utilizzati secondo le regole applicabili.
- Le presunzioni basate su documentazione investigativa possono sostenere l’accertamento, ma il contribuente può contestarle dimostrando l’irrilevanza, l’inattendibilità o l’erronea riferibilità dei documenti alle operazioni accertate.
- In situazioni analoghe, occorre verificare concretamente se l’atto tributario esponga in modo comprensibile i fatti, le fonti documentali e il percorso logico seguito dall’Amministrazione, non limitandosi alla mera presenza formale di un richiamo ad altri atti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 20 mag 2016Sentenza del 20/05/2016 n. 925 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 20 mag 2016Sentenza del 20/05/2016 n. 930 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 20 mag 2016Sentenza del 20/05/2016 n. 932 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 20 mag 2016Sentenza del 20/05/2016 n. 956 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 20 mag 2016Sentenza del 20/05/2016 n. 957 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 20 mag 2016Sentenza del 20/05/2016 n. 1143 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →