Sentenza del 20/05/2016 n. 932 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva contestato, per l'anno d'imposta 2005, l'indebita detrazione dell'IVA relativa ad acquisti di pelli semilavorate, ritenendo che le fatture del fornitore fossero soggettivamente inesistenti e inserite in una presunta frode carosello. Secondo l'Ufficio, la contribuente avrebbe dovuto sapere che il fornitore partecipava a un'evasione, anche sulla base del mancato utilizzo del plafond, dei prezzi ritenuti vantaggiosi e delle modalità di consegna della merce. La contribuente sosteneva invece di essere un'impresa effettivamente operativa, di avere acquistato la merce a prezzi di mercato, pagato l'IVA mediante operazioni bancarie e agito in buona fede, senza sapere né poter sapere dell'eventuale frode del fornitore.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale aveva respinto il ricorso ritenendo che la contribuente difficilmente potesse ignorare la frode. La Commissione Tributaria Regionale ha invece accolto l'appello, ritenendo che l'Ufficio avesse fornito soltanto elementi indiziari vaghi e contraddittori, non sufficienti a dimostrare che la contribuente sapesse o avrebbe dovuto sapere di partecipare a una frode IVA. È stata valorizzata l'effettività delle operazioni, la regolarità delle fatture e dei pagamenti bancari, la congruità dei prezzi e l'assenza di un concreto vantaggio indebito. La pretesa tributaria è stata dichiarata non fondata. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 223/2006
raddoppio dei termini di accertamento
La norma è stata richiamata dall'Amministrazione finanziaria per estendere i controlli agli anni d'imposta precedenti, compreso il 2005.
Principi dell'Unione europea in materia di detrazione IVA e sentenza CGUE 22 ottobre 2015, causa C-277/14, PPUH Stehcemp
sapeva o avrebbe dovuto sapere
Il diritto alla detrazione dell'IVA può essere negato al cessionario solo quando l'Amministrazione dimostri, con elementi oggettivi, che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere che l'operazione era collegata a un'evasione. La mera inesistenza soggettiva del fornitore o la presenza di anomalie commerciali non è sufficiente senza una prova concreta della consapevole partecipazione alla frode.
Massime di principio
- Nelle contestazioni di frode IVA, l'Amministrazione deve provare non solo l'eventuale irregolarità o inesistenza soggettiva del fornitore, ma anche la conoscenza effettiva o colpevole ignoranza della frode da parte del cessionario.
- La detrazione dell'IVA non può essere negata sulla base di semplici sospetti, anomalie commerciali o indizi isolati: gli elementi devono essere gravi, precisi e concordanti.
- L'effettività delle operazioni, la presenza di una struttura aziendale reale, la congruità dei prezzi, la regolarità delle fatture e i pagamenti tracciabili costituiscono elementi favorevoli alla buona fede del contribuente.
- Il contribuente non è tenuto a svolgere indagini illimitate sul proprio fornitore, ma deve adottare una normale diligenza commerciale; la perdita della detrazione richiede comunque una prova concreta del collegamento consapevole con la frode.
- La valutazione deve concentrarsi sulla posizione specifica del singolo acquirente: il coinvolgimento del fornitore in irregolarità fiscali non determina automaticamente la responsabilità del cliente.
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