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Sentenza

Sentenza del 20/05/2016 n. 956 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Ires - Responsabilità del socio unico per il pagamento delle imposte - Sussiste soltanto nel caso di mancato versamento dei conferimenti o fino a quando non sia stata attuata la pubblicità prescritta.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La pretesa di pagamento nei confronti del socio unico è ammissibile soltanto se l’Amministrazione dimostra il mancato versamento dei conferimenti oppure l’inosservanza, nel periodo rilevante, degli obblighi pubblicitari relativi all’unicità della partecipazione. In assenza di tali presupposti, il socio non risponde personalmente delle imposte dovute dalla società, che restano garantite dal patrimonio sociale.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l’estensione della responsabilità del socio unico per le imposte dovute dalla società. Il ricorrente contestava la responsabilità personale, sostenendo che, ai sensi dell’art. 2462, comma 1, c.c., per le obbligazioni sociali risponde normalmente soltanto la società con il proprio patrimonio. La responsabilità del socio unico costituisce un’eccezione e sussiste esclusivamente se non sono stati effettuati i conferimenti dovuti ai sensi dell’art. 2464 c.c. oppure fino a quando non sia stata eseguita la pubblicità prevista dall’art. 2470 c.c.

Norme richiamate

  • Art. 2462, comma 1, codice civile

    Nella società a responsabilità limitata per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio; in caso di insolvenza della società, il socio unico risponde illimitatamente quando i conferimenti non siano stati effettuati ovvero fin quando non sia stata attuata la pubblicità prescritta dall’articolo 2470.

    La responsabilità patrimoniale esclusiva della società costituisce la regola. La responsabilità personale del socio unico è eccezionale, limitata ai casi di mancato versamento dei conferimenti o di mancata attuazione della pubblicità prescritta.

  • Art. 2464 codice civile

    Disciplina i conferimenti dovuti dai soci della società a responsabilità limitata. Il mancato o incompleto versamento può determinare, nei casi previsti, la responsabilità personale del socio unico.

  • Art. 2470 codice civile

    Prevede gli obblighi pubblicitari relativi ai trasferimenti delle partecipazioni e all’unicità del socio. La mancata esecuzione della pubblicità mantiene la responsabilità personale del socio unico fino alla regolarizzazione.

Massime di principio

  • Il socio unico di una S.r.l. non risponde automaticamente dei debiti tributari della società: la separazione patrimoniale resta la regola.
  • Per superare la responsabilità limitata, l’Amministrazione deve provare uno dei presupposti eccezionali: mancato versamento dei conferimenti oppure mancata pubblicità dell’unicità della partecipazione.
  • La mera qualità di socio unico non consente di imputare direttamente al socio le imposte dovute dalla società.
  • La responsabilità personale collegata alla pubblicità omessa opera fino a quando l’adempimento pubblicitario non viene eseguito.
  • In casi analoghi occorre verificare documentazione dei conferimenti, iscrizioni e comunicazioni al Registro delle imprese e il periodo temporale cui si riferisce la pretesa tributaria.

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