Sentenza del 20/05/2016 n. 1143 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Procedimento tributari - Avviso di accertamento - Motivazione per relatione1n al processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza regolarmente notificato o consegnato all'interessato - Sufficienza - Specificazione delle prove - Onere dell'Amministrazione - Sussistenza - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha dedotto il difetto di motivazione dell'avviso di accertamento, sostenendo che il mero rinvio al processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza non fosse sufficiente e che l'Ufficio dovesse specificare autonomamente le prove e svolgere una propria valutazione dei rilievi contenuti nel verbale.
La decisione
La contestazione è stata respinta. L'avviso di accertamento è motivato adeguatamente quando consente al contribuente di conoscere gli elementi essenziali della pretesa tributaria. È sufficiente il rinvio per relationem a un processo verbale di constatazione regolarmente notificato o consegnato al contribuente. Non è necessario che l'Amministrazione riproduca integralmente il verbale o specifichi nuovamente tutte le prove, purché il contribuente abbia avuto effettiva conoscenza dei presupposti dell'accertamento. Il richiamo alle conclusioni del verbale non implica carenza di autonoma valutazione, ma può esprimere la condivisione delle stesse e una legittima economia di scrittura, senza compromettere il contraddittorio.
Norme richiamate
Principio generale sull'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento
La motivazione è sufficiente se rende conoscibili al contribuente gli elementi essenziali della pretesa fiscale e gli consente di esercitare concretamente il diritto di difesa.
Motivazione per relationem
L'avviso può rinviare a un processo verbale di constatazione precedentemente notificato o consegnato al contribuente, senza doverne riprodurre integralmente il contenuto.
Principio del contraddittorio
Il rinvio a un atto conosciuto dal contribuente è legittimo quando non gli impedisce di comprendere la pretesa e di contestarla efficacemente.
Massime di principio
- Un avviso di accertamento può essere motivato anche mediante rinvio a un atto precedente, come un processo verbale di constatazione, purché tale atto sia stato regolarmente notificato o consegnato al contribuente.
- Non è indispensabile che l'Amministrazione ripeta nell'avviso tutte le prove e argomentazioni già contenute nell'atto richiamato; è sufficiente che il contribuente possa individuarle e comprenderle.
- Il richiamo alle conclusioni della Guardia di Finanza non dimostra, da solo, l'assenza di una valutazione da parte dell'Ufficio: può indicare la condivisione motivata dei rilievi e una semplificazione redazionale.
- La motivazione è insufficiente solo quando il rinvio riguarda un atto non conosciuto dal contribuente o non consente di comprendere la pretesa fiscale e di predisporre una difesa concreta.
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