Cassazione Penale, Sentenza n. 19627/2025 del 26/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza d'appello che li aveva condannati per bancarotta fraudolenta documentale (capo A, art. 216, comma 1, n. 2 l. fall.) e bancarotta semplice per omissione di tempestiva richiesta di fallimento (capo C, art. 217, comma 1, n. 4 l. fall.). Hanno denunciato: (1) errata qualificazione e carenza di motivazione sul profilo soggettivo, per avere i giudici di merito fuso due diverse condotte (omessa tenuta delle scritture contabili nel periodo 2004-2014 e tenuta in guisa da non rendere possibile la ricostruzione) e applicato un dolo generico dove per l'omessa tenuta sarebbe richiesto dolo specifico; (2) mancata riqualificazione in bancarotta semplice documentale (art. 217) qualora non risultasse dolo specifico; (3) insufficiente motivazione sul capo C riguardo al carattere colposo/doloso della condotta di omissione nella richiesta di fallimento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso: ha annullato la sentenza impugnata con rinvio limitatamente al capo A (bancarotta fraudolenta documentale) perché la Corte d'Appello aveva illegittimamente applicato il coefficiente soggettivo del dolo generico a una condotta di omessa tenuta delle scritture che, se configurata come omessa tenuta "diacronica" o totale/partiale, rientra nella prima fattispecie dell'art. 216, comma 1, n. 2, e richiede la verifica del dolo specifico. Il ricorso è dunque accolto solo su questo punto e il processo è rinviato al giudice d'appello in diversa composizione per che valuti la sussistenza del dolo specifico e, se necessario, la riqualificazione in bancarotta semplice (art. 217). Il terzo motivo (capo C) è stato invece rigettato: la Corte d'Appello aveva fornito adeguata motivazione circa l'aggravamento del dissesto e il ritardo nella richiesta di fallimento, individuando elementi concreti di insolvenza dal 2004/2005.
Norme richiamate
art. 216, comma 1, n. 2, legge fallimentare
bancarotta fraudolenta documentale (prima e seconda parte della disposizione)
La prima parte (sottrazione/distruzione/falsificazione e omessa tenuta) è norma a dolo specifico: l'omessa tenuta, anche parziale o diacronica, integra la fattispecie specifica solo se sorretta da dolo specifico (scopo di arrecare pregiudizio ai creditori o procurare un ingiusto profitto). La seconda parte (tenuta in guisa da non rendere possibile la ricostruzione) è fattispecie a dolo generico connessa a falsità ideologica o annotazioni originarie false/omesse sui libri effettivamente rinvenuti.
art. 217, comma 1, n. 4, legge fallimentare
bancarotta semplice documentale
In assenza di dolo specifico per l'omessa tenuta, la condotta può essere valutata quale bancarotta semplice documentale. L'art. 217 punisce la condotta colposa o dolosa che causi o aggravi il dissesto; l'omessa richiesta di fallimento può integrare il reato se dal ritardo deriva un aggravamento del dissesto, valutato sulla base di indicatori oggettivi.
Massime di principio
- Distinguere sempre, nell'accertamento della bancarotta documentale, tra l'omessa tenuta delle scritture (anche parziale o 'diacronica') e la tenuta falsata delle stesse: la prima richiede verifica del dolo specifico, la seconda è collegata al dolo generico.
- Se l'imputazione riguarda omessa tenuta di scritture contabili protratta nel tempo, il giudice deve espressamente valutare e motivare la sussistenza o meno del dolo specifico (intenzione di recare pregiudizio ai creditori o di ottenere un ingiusto profitto); in mancanza, va considerata la possibile riqualificazione in bancarotta semplice.
- La presenza di libri contabili 'rinvenuti ma lacunosi' o di annotazioni originarie false/omesse rinvia al profilo della falsità documentale e al dolo generico; occorre quindi accertare se vi siano falsificazioni o semplici omissioni di tenuta.
- Nelle contestazioni per omissione della richiesta di fallimento (art. 217 n.4) la prova dell'aggravamento del dissesto può fondarsi su indicatori oggettivi (mancata presentazione dichiarazioni, cessazione rapporti di lavoro essenziali, abbandono beni, ammontare dei debiti, ammissioni delle parti) e il giudice deve motivare la connessione causale tra ritardo e aggravamento.
- In appello e in cassazione, errori di qualificazione giuridica derivanti dalla 'fusione' di diverse condotte richiedono annullamento e rinvio perché deve essere ricostruito separatamente il piano oggettivo e soggettivo del reato.
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