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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32531/2025 del 02/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso articolato in un unico motivo con due censure relative ai reati di bancarotta fraudolenta documentale (capo A) e patrimoniale (capo B): la difesa ha dedotto omissione di motivazione della Corte d'appello rispetto a (a) se il Minnone avesse effettivi poteri gestori (amministratore di fatto) dopo il presunto avvicendamento; (b) la riconducibilità al Minnone della sottrazione della documentazione contabile, posto che i libri sarebbero stati consegnati al nuovo amministratore (Bruni/Alcide) e non erano stati effettuati accertamenti sul consegnatario; (c) l'insufficienza probatoria circa la condotta distrattiva, in particolare l'assenza di prova della concreta disponibilità delle somme sottratte e l'impossibilità di fondare la prova solo sui dati contabili non decurtati dei costi. La Corte di legittimità ha ritenuto che la motivazione impugnata non abbia esaminato adeguatamente tali specifiche deduzioni e che mancassero chiarimenti necessari (danno di prova sulla continuità di funzioni gestorie, sulla effettiva consegna/occultamento dei libri, e sulla attendibilità/valore probatorio delle scritture contabili rispetto alla disponibilità del bene).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato, e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente ai reati contestati ai capi A) e B) (bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale). Ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna per nuovo giudizio su quei capi. Le restanti imputazioni tributarie non sono state invalidate (con riferimento al capo D è stata comunque indicata in motivazione una prescrizione parziale). Il ricorso del PM per il rigetto era stato respinto dalla Cassazione per le parti annullate.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 74 del 2000

    Norme richiamate per le imputazioni di omessa dichiarazione e di occultamento/distruzione di documenti contabili; la Cassazione non discute il contenuto normativo ma segnala che la motivazione deve valutare le specifiche deduzioni difensive in relazione a tali contestazioni

  • art. 2710 cod. civ.

    La presunzione di attendibilità delle scritture contabili prevista dall'art. 2710 c.c. non è automatica: ove l'imprenditore contesti la disponibilità o la veridicità dei dati, la Corte deve verificare la attendibilità della documentazione e non può basare su di essa un'accertamento di responsabilità senza ulteriore prova

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione richiamata

    Sez. 5, n. 55740 del 25/09/2017 (Del Papa, Rv. 271839); Sez. 5, n. 7588 del 26/01/2011 (Buttitta, Rv. 249715); Sez. 5, n. 52219 del 30/10/2014 (Ragosa, Rv. 262197)

    Principi: l'amministratore cessato risponde solo per la contabilità relativa al periodo di sua gestione e per l'occultamento della contabilità al momento della consegna; la bancarotta per distrazione richiede prova della previa disponibilità da parte dell'imputato dei beni sottratti; tale disponibilità non può essere ricavata automaticamente dalle scritture contabili se queste sono contestate

Massime di principio

  • La Corte è obbligata a motivare specificamente rispetto alle censure difensive: omissioni su punti decisivi (es. poteri di fatto, riconducibilità materiale di atti, prova della disponibilità di beni) possono determinare annullamento e rinvio
  • L'amministratore cessato risponde principalmente per la regolare tenuta della contabilità durante il suo mandato e per l'occultamento della contabilità al momento della consegna; se vi è un avvicendamento, occorre provare che abbia mantenuto di fatto poteri gestori o abbia partecipato all'occultamento
  • Per la bancarotta per distrazione è necessario accertare la concreta e preventiva disponibilità dell'imputato sui beni (rapporti giuridicamente ed economicamente valutabili); non basta il solo dato contabile se non supportato da altri elementi probatori
  • La presunzione di attendibilità delle scritture contabili (art. 2710 c.c.) è relativa: può essere superata se l'imprenditore contesta la veridicità o la disponibilità dei beni risultanti dai libri
  • In presenza di questioni probatorie decisive e non affrontate, il rimedio corretto è l'annullamento parziale con rinvio per consentire alla Corte territoriale di compiere le necessarie valutazioni o acquisizioni probatorie
  • Difesa efficace in simili casi: puntare su prove che dimostrino l'avvenuto passaggio di consegne, la materiale riconsegna/ubicazione dei libri contabili, e l'assenza di effettiva disponibilità dell'imputato sui beni contestati

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