Ordinanza n. 1079/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento del Decreto -OMISSIS- del 13.10.2022, notificato in data 2.11.2022, con cui il Ministero della Difesa – Direzione Generale della Previdenza Militare e della leva – II Reparto – 5^ Divisione – 3^ Sezione ha rigettato la domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la domanda di concessione dell'equo indennizzo presentata dal ricorrente per le seguenti infermità “Ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico; Diabete Mellito tipo 2 in trattamento con agonista del recettore GLP-1 (dulaglutide sottocutaneo), dislipidemia e ipercolesterolemia (in trattamento farmacologico con ezetimibe orale), intolleranza alimentare al glutine di tipo non celiaco ed al lattosio, allergia alimentare e cutanea al nichel e al balsamo del Perù con reattività sistemica (in trattamento con piano nutrizionale specifico come parte integrante della terapia farmacologica), Gastrite cronica HP positiva (in trattamento farmacologico orale con inibitori di pompa protonica lansoprazolo), Adenomiomatosi della colecisti, Insufficienza mitralica lieve, Tiroidite di Hashimoto, disturbo dell'adattamento reattivo con ansia e umore depresso di tipo misto e di entità medio grave (in trattamento con antidepressivo orale SSRI paroxetina ) e di tutti gli atti presupposti, preparatori e comunque connessi ivi espressamente compresi il parere nr. -OMISSIS- del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio emesso nell'adunanza -OMISSIS- del 27.04.2022 nella parte in cui ha giudicato non dipendente da causa di servizio le infermità sofferte dal ricorrente ed il parere nr. -OMISSIS- del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio del 4.12.2009, richiamato impropriamente nel Decreto impugnato in quanto riferito a patologia diversa (“Sindrome ansiosa in buon compenso farmacologico”) diversa rispetto quella indicata dal ricorrente nell'istanza (disturbo dell'adattamento reattivo con ansia e umore depresso di tipo misto e di entità medio grave, in trattamento con antidepressivo orale SSRI paroxetina).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale di rigetto della domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e di concessione dell’equo indennizzo, con i presupposti pareri del Comitato di verifica per le cause di servizio
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del Ministero della Difesa che aveva rigettato la domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la domanda di equo indennizzo relative a plurime infermità, nonché i pareri del Comitato di verifica per le cause di servizio, contestando anche il richiamo a un precedente parere riferito a una diversa patologia. Il TAR ha rilevato d’ufficio, previa comunicazione alle parti ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., un possibile difetto di competenza territoriale. Poiché il ricorrente era già stato collocato in congedo nel 2019, prima dell’instaurazione del giudizio, non trovava applicazione il foro speciale del pubblico impiego previsto dall’art. 13, comma 2, c.p.a.; doveva invece applicarsi il criterio ordinario dell’art. 13, comma 1, c.p.a., con riguardo all’efficacia territoriale diretta dell’atto. Il ricorrente risiedeva nella città metropolitana di Bari e il diniego produceva i propri effetti diretti in tale ambito territoriale.
La decisione
Il TAR Lazio ha dichiarato la propria incompetenza territoriale, ritenendo competente il TAR Puglia. Il giudice ha distinto tra il criterio del foro del pubblico impiego, applicabile quando il rapporto di pubblico impiego è ancora in corso al momento della proposizione del ricorso, e il criterio ordinario dell’art. 13, comma 1, c.p.a., applicabile quando il rapporto è cessato. Nell’ambito del criterio ordinario, ha applicato il criterio dell’efficacia spaziale dell’atto, in quanto il diniego di riconoscimento della causa di servizio e dell’equo indennizzo esauriva i propri effetti diretti nel luogo di residenza del ricorrente, ricadente nella circoscrizione del TAR Puglia. È stata disposta la compensazione delle spese della fase.
Norme richiamate
art. 13, comma 1, c.p.a.
«il criterio dell’estensione territoriale della res controversa»
Quando il rapporto di pubblico impiego è cessato prima della proposizione del giudizio, la competenza territoriale è individuata secondo il criterio ordinario della sede dell’autorità emanante o, se l’atto produce effetti diretti esclusivamente in un diverso ambito territoriale, secondo il criterio dell’efficacia spaziale.
art. 13, comma 2, c.p.a.
«c.d. foro del pubblico impiego»
Il foro speciale del pubblico impiego opera nelle controversie riguardanti pubblici dipendenti quando il rapporto di impiego è ancora in corso al momento del radicamento del giudizio.
art. 13, comma 3, c.p.a.
È richiamato nel quadro delle ipotesi legali di competenza territoriale del TAR Lazio, senza applicazione al caso concreto.
art. 14 c.p.a.
È richiamato, insieme all’art. 13, comma 3, c.p.a., per escludere un’accentrata competenza del TAR Lazio al di fuori delle ipotesi previste dalla legge.
art. 73, comma 3, c.p.a.
È stato applicato per dare alle parti avviso della possibile questione di incompetenza territoriale emersa in udienza.
art. 125 Cost.
È richiamato quale fondamento costituzionale della logica di decentramento e prossimità nella distribuzione della competenza territoriale tra i TAR.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato in relazione alla tutela dei dati relativi alla salute e all’oscuramento disposto in caso di diffusione del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
È richiamato quale ulteriore base normativa per la protezione dei dati relativi alla salute.
Massime di principio
- Nelle controversie relative a dipendenti pubblici, il foro speciale del pubblico impiego previsto dall’art. 13, comma 2, c.p.a. si applica solo quando il rapporto di pubblico impiego è ancora in corso al momento della proposizione del giudizio; se il rapporto è cessato, si applicano i criteri ordinari dell’art. 13, comma 1, c.p.a.
- Il criterio della sede dell’autorità emanante e quello dell’efficacia spaziale dell’atto, previsti dall’art. 13, comma 1, c.p.a., operano secondo una logica di complementarietà: il criterio della sede cede a quello dell’efficacia quando l’atto produce effetti diretti esclusivamente nell’ambito territoriale di un diverso TAR.
- Un diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e di concessione dell’equo indennizzo, adottato nei confronti di un dipendente già collocato in congedo, produce effetti diretti nel luogo di residenza dell’interessato quando tale luogo individua l’ambito concreto di esplicazione della lesione; la competenza spetta quindi al TAR comprendente quel territorio.
- La competenza territoriale nel processo amministrativo è inderogabile e deve essere individuata mediante regole predeterminate, senza possibilità di concentrare la controversia presso il TAR Lazio per il solo fatto che l’autorità emanante abbia sede a Roma.
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