Cassazione Penale, Ordinanza n. 19022/2025 del 21/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello di Firenze aveva confermato la condanna pronunciata dal GUP di Firenze nei confronti di tre imputati per reati in materia di stupefacenti, con riferimento ai delitti previsti dagli artt. 73 e 74 d.P.R. 309/1990, in continuazione ex art. 81 c.p., irrogando pene detentive e, per uno degli imputati, anche una multa. Avverso la sentenza di secondo grado tutti e tre gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione deducendo: (1) violazione di legge in relazione all'art. 273 c.p.p., norma però riferita alla gravità indiziaria nella fase delle indagini preliminari e quindi non pertinente rispetto al giudizio di legittimità su una sentenza di merito; (2) violazione dell'art. 81 c.p. per asserita mancata esplicitazione, già da parte del primo giudice, dei passaggi seguiti per la determinazione della pena e degli aumenti per continuazione. La Corte ha rilevato che il secondo motivo era comunque smentito dal testo della sentenza impugnata, che dava conto dell'avvenuta determinazione degli aumenti in continuazione e della sua condivisione da parte del giudice d'appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi per genericità e difetto di specificità dei motivi. Ha ritenuto il primo motivo del tutto fuori fuoco perché fondato su una norma relativa a una fase processuale diversa da quella oggetto di impugnazione; ha considerato il secondo motivo infondato in fatto, poiché la sentenza impugnata descriveva espressamente il criterio seguito per gli aumenti di pena in continuazione. Conseguentemente ha condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 81 c.p.
Richiamato in relazione alla continuazione e alla determinazione degli aumenti di pena; la censura difensiva sulla mancata esplicitazione dei passaggi di calcolo è stata ritenuta infondata perché la sentenza dava conto del criterio seguito.
art. 273 c.p.p.
La doglianza è stata ritenuta inconferente, poiché la norma riguarda la valutazione della gravità indiziaria nella fase cautelare/di indagini preliminari, non il ricorso contro una sentenza di appello nel merito.
art. 73 d.P.R. 309/1990
Norma incriminatrice richiamata tra i reati oggetto di condanna nei gradi di merito.
art. 74 d.P.R. 309/1990
Norma incriminatrice richiamata tra i reati oggetto di condanna nei gradi di merito.
art. 616 c.p.p.
Applicato per la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per verificare l'assenza di elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, presupposto per l'applicazione della sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.
Massime di principio
- È inammissibile per genericità il ricorso per cassazione che deduca una violazione di legge priva di pertinenza rispetto alla fase e al provvedimento effettivamente impugnati.
- Il motivo di ricorso deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata: se il provvedimento dà espressamente conto del criterio adottato per la determinazione della pena, la censura che ne denunci l'assenza è infondata.
- In sede di legittimità, la critica alla dosimetria della pena deve essere sorretta da una puntuale indicazione del vizio dedotto e del passaggio motivazionale asseritamente mancante o illogico; la mera asserzione di mancata esplicitazione non è sufficiente.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causazione dell'inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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