Ordinanza n. 452/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento del 22.06.2026, notificato via pec (prot. -OMISSIS- del 22.06.2026), del Settore Urbanistica – Servizio Demanio, di revoca del posto barca assegnato presso i pontili comunali e di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, nei limiti delle doglianze formulate nel presente atto con richiesta di tutela cautelare monocratica ex art. 56 c.p.a. nonché per la condanna dell'AC di Otranto al risarcimento dei danni ovvero, in subordine, al pagamento di un giusto indennizzo e con istanza ex artt. 49 e 52 c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del posto barca assegnato presso i pontili comunali
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il provvedimento comunale di revoca del posto barca, chiedendone la sospensione cautelare, nonché il risarcimento dei danni o, in subordine, un indennizzo. La vicenda traeva origine da indagini della Guardia di Finanza su presunti illeciti nell’assegnazione dei posti di ormeggio. La ricorrente aveva richiesto l’assegnazione avvalendosi della priorità prevista dal regolamento comunale per le società operanti nel settore nautico, dichiarando quale sede operativa il porto o il pontile di Otranto. Il Collegio ha rilevato, in sede di sommaria cognizione, che il posto di ormeggio costituisce proprio l’utilità richiesta e non può essere invocato tautologicamente quale sede operativa o presupposto per ottenere l’assegnazione. La difesa ha inoltre chiesto il differimento della decisione di merito per proporre motivi aggiunti. La ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare in ragione della sospensione dell’efficacia del provvedimento disposta dal Comune fino al 16 settembre 2026.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare. Ha ritenuto che, nei limiti della cognizione sommaria propria della fase cautelare, il provvedimento impugnato apparisse immune dai vizi denunciati, sorretto da puntuale istruttoria e da adeguata motivazione, anche per relationem mediante il richiamo alla relazione e all’attività investigativa della Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza. Il Collegio ha inoltre escluso la concessione della tutela cautelare richiesta, precisando che la parte avrebbe potuto eventualmente riproporla con i motivi aggiunti. La richiesta di differimento della decisione di merito non ha condotto alla concessione della misura cautelare. Nulla sulle spese.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare collegiale, nell’ambito della cognizione sommaria propria della fase cautelare.
art. 56 c.p.a.
La ricorrente aveva formulato anche una richiesta di tutela cautelare monocratica, ma il provvedimento definisce la domanda cautelare collegiale.
art. 60 c.p.a.
Il Collegio aveva prospettato la possibile definizione del ricorso con sentenza in forma semplificata, ma la decisione si è limitata alla domanda cautelare.
artt. 49 e 52 c.p.a.
Sono richiamati nell’epigrafe per le istanze processuali formulate dalla ricorrente, senza una specifica statuizione nel merito su tali profili.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito la base normativa per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
È stato richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Un requisito di priorità previsto da un avviso o da un regolamento per l’assegnazione di un bene pubblico deve essere dimostrato mediante un autonomo elemento localizzativo o organizzativo; il bene stesso richiesto non può essere invocato tautologicamente come sede operativa o come presupposto per conseguirlo.
- In sede cautelare, il giudice può negare la sospensione quando, sulla base della cognizione sommaria, l’atto impugnato risulti sorretto da istruttoria puntuale e da motivazione adeguata, anche mediante richiamo per relationem a una relazione e ad attività investigativa di altra autorità pubblica.
- La sospensione temporanea dell’efficacia dell’atto disposta dall’amministrazione non impedisce al giudice di esaminare e respingere l’istanza cautelare, quando non emergano fumus boni iuris o ulteriori ragioni cautelari sufficienti; l’interessato può eventualmente riproporre la domanda cautelare in relazione a motivi aggiunti.
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