Ordinanza n. 2038/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Quarta) n. 1131/2026, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Campania che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro gli atti relativi all'organizzazione e gestione dei percorsi e dei tour di visita nel Parco Archeologico di Pompei
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e concessionaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'associazione appellante ha impugnato l'ordinanza cautelare del TAR Campania deducendo l'illegittimità degli atti contestati, con particolare riferimento alla disciplina contenuta nell'art. 7.1 del Capitolato, che prevedeva percorsi di visita in luoghi specifici chiusi al pubblico e consentiva al concessionario di proporre ed effettuare tour tematici a contenuto aperto. In sede cautelare ha sostenuto che tale disciplina fosse pregiudizievole per la possibilità delle guide turistiche di accedere al Parco e svolgere la propria attività professionale. Ha inoltre allegato un danno patrimoniale derivante dagli atti impugnati.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare, ritenendo non adeguatamente dimostrato il fumus boni iuris. In particolare, ha rilevato che l'art. 7.1 del Capitolato non si limita a prevedere percorsi in luoghi specifici chiusi al pubblico, ma consente anche al concessionario di proporre ed effettuare tour tematici a contenuto aperto; tale previsione non è stata ritenuta sufficiente, nella fase cautelare e impregiudicata ogni valutazione di merito, a sostenere la domanda di sospensione. È stato escluso anche il periculum in mora, poiché il provvedimento contestato non preclude alle guide turistiche la facoltà di accedere liberamente al Parco e di svolgere la propria attività secondo i principi richiamati dalla legge n. 190/2023. Il danno prospettato è stato qualificato come meramente patrimoniale e, ove accertato in esito al giudizio, come risarcibile. Le spese della fase sono state compensate con il Ministero della Cultura e il Parco Archeologico di Pompei; l'appellante è stata condannata a rifondere alla società concessionaria Vivaticket s.p.a. euro 1.500,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l'appello cautelare davanti al Consiglio di Stato, quale rimedio utilizzato contro l'ordinanza cautelare del TAR.
art. 7.1 del Capitolato
Prevede percorsi di visita in luoghi specifici chiusi al pubblico e consente al concessionario di proporre ed effettuare tour tematici a contenuto aperto; la previsione è stata valutata dal giudice ai fini del fumus cautelare.
l. 190/2023
È richiamata quale fonte dei principi secondo cui le guide turistiche possono svolgere la propria attività; il provvedimento contestato non è stato ritenuto impeditivo di tale facoltà.
Massime di principio
- Nella fase cautelare d'appello, la domanda di sospensione deve essere sorretta da una prospettazione sufficientemente idonea a evidenziare il fumus boni iuris; la mera contestazione della disciplina organizzativa di un servizio non è sufficiente quando la disposizione impugnata ammetta anche modalità di esercizio dell'attività coerenti con gli interessi dedotti dall'appellante.
- Il periculum in mora non sussiste quando l'atto contestato non impedisce in concreto lo svolgimento dell'attività professionale dedotta in giudizio e il pregiudizio allegato ha natura esclusivamente patrimoniale, risultando quindi risarcibile in caso di successivo accoglimento della domanda.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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