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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20073/2021 del 14/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (attore)

La controversia

La controversia nasce da due giudizi riuniti davanti al Tribunale di Venezia, sezione distaccata di San Donà di Piave. In uno, una parte aveva chiesto la definizione di questioni connesse a un’area compresa nel cortile di un fabbricato condominiale; nell’altro, il medesimo soggetto aveva proposto domanda di usucapione di una porzione di 15,83 mq del cortile, sostenendo di averne avuto il possesso sin dagli anni Sessanta e di aver maturato l’acquisto a titolo originario. La Corte d’appello di Venezia ha respinto i gravami e confermato la decisione di primo grado: ha ritenuto insussistente la prova del possesso ultraventennale utile all’usucapione, valorizzando che la struttura prefabbricata originaria insisteva su superficie diversa, che nel 1997 era stata notificata citazione per la rimozione del manufatto del 1981 e che nel 1998 vi era stata una transazione in una lite possessoria. Ha inoltre confermato la compensazione delle spese anche nel giudizio dichiarato estinto per mancata integrazione del contraddittorio. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti tre motivi: 1) violazione delle norme sulle spese processuali e sull’estinzione del giudizio, perché, a fronte dell’estinzione per mancata integrazione del contraddittorio, le spese avrebbero dovuto essere regolate secondo soccombenza e non compensate; 2) violazione delle norme sull’usucapione e vizio motivazionale, sostenendo che la Corte d’appello avesse omesso di confrontarsi con le censure e avesse male valutato le prove, poiché il possesso dal 1961 avrebbe condotto all’usucapione e la citazione del 1997 non sarebbe stata idonea a interrompere il decorso del tempo; 3) violazione delle norme sulle spese di appello, perché sarebbero state poste a carico del ricorrente anche nei confronti di soggetti contro cui non era stata proposta domanda e che erano stati evocati solo per effetto della notifica dell’appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che, nel caso di estinzione del processo per mancata integrazione del contraddittorio, il giudice debba applicare i criteri degli artt. 91 e 92 c.p.c. limitatamente alle spese causate dalla trattazione della questione relativa all’estinzione, senza poter compensare tali spese in ragione della soccombenza maturata in un distinto giudizio riunito, poiché la riunione non elimina l’autonomia dei singoli giudizi ai fini della regolazione delle spese. Ha rigettato il secondo motivo, qualificandolo come richiesta di rivalutazione del merito e delle prove, non consentita in cassazione, e ha osservato che la Corte territoriale aveva comunque esaminato i fatti storici rilevanti. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 102 c.p.c.

    L'ordine di integrazione del contraddittorio, se non adempiuto, conduce all'estinzione del giudizio; l'incombente grava su chiunque abbia interesse a evitare l'estinzione.

  • art. 307 c.p.c.

    In caso di estinzione per inattività o mancata integrazione del contraddittorio, non è possibile individuare sempre una vera parte soccombente per le spese; il criterio va applicato con cautela in relazione alla fase che ha condotto all'estinzione.

  • art. 310 c.p.c.

    Il criterio per cui le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate non si applica quando la questione sull'estinzione sia stata decisa con sentenza, tornando operativi gli artt. 91 e 92 c.p.c. per le spese relative a tale questione.

  • art. 91 c.p.c.

    Trova applicazione, nei limiti delle spese causate dalla trattazione della questione di estinzione, il principio di soccombenza.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione non può essere automaticamente fondata sulla soccombenza in altro giudizio riunito; va valutata solo rispetto alle spese della specifica questione decisa.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato come parametro di censura nei motivi, senza accoglimento autonomo.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    Richiamato come parametro di censura per vizio di motivazione della sentenza, senza accoglimento autonomo.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La denuncia di violazione di legge non può essere usata per contestare in realtà la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio oggi censurabile è solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo; non consente di rimettere in discussione la mera valutazione degli elementi istruttori.

  • art. 1158 c.c.

    Richiamato nel motivo sull'usucapione; la Corte ribadisce che il possesso utile all'usucapione è accertamento di merito insindacabile se non nei limiti del n. 5 dell'art. 360 c.p.c.

  • art. 1140 c.c.

    Richiamato nel motivo sull'usucapione, senza autonoma statuizione diversa da quella sul possesso ad usucapionem.

  • art. 1142 c.c.

    Richiamato nel motivo sull'usucapione, senza autonoma statuizione diversa da quella sul possesso ad usucapionem.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato a sostegno della censura sull'usucapione, ma la Corte non accoglie la doglianza perché diretta a ottenere una diversa valutazione delle prove.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato nel motivo sull'usucapione, senza accoglimento.

  • art. 1165 c.c.

    Richiamato nel motivo sull'usucapione, senza accoglimento.

  • art. 2943 c.c.

    Richiamato nel motivo sull'usucapione in relazione alla pretesa inefficacia/interruzione del possesso utile al decorso del termine, senza accoglimento.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato nel motivo sull'usucapione per il preteso giudicato interno, ma la Corte esclude che la frase della sentenza di primo grado invocata integrasse una statuizione suscettibile di giudicato interno.

  • art. 1117 c.c.

    La Corte richiama la presunzione di proprietà comune delle parti del complesso immobiliare condominiale, in assenza di un titolo contrario che provi la proprietà esclusiva della porzione di cortile.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato anche nel terzo motivo sulle spese di appello, che resta assorbito.

  • art. 332 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo: la partecipazione di alcuni intimati all'appello per notificazione ex art. 332 c.p.c. non comporta automaticamente la loro condanna alle spese se non erano destinatari della domanda.

  • art. 333 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo, senza autonoma decisione nel merito.

  • art. 375, comma 2, c.p.c.

    Norma sul rito camerale di trattazione del ricorso.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Norma sul procedimento in camera di consiglio per la decisione del ricorso.

Massime di principio

  • In caso di estinzione del processo per mancata integrazione del contraddittorio, la liquidazione delle spese va riferita alla specifica fase e alla questione relativa all'estinzione; il giudice non può compensarle automaticamente per effetto della soccombenza maturata in un diverso giudizio riunito.
  • La riunione di più cause non fa venir meno l'autonomia dei singoli giudizi ai fini della regolazione delle spese: la soccombenza e la liquidazione devono essere valutate separatamente per ciascuna domanda.
  • Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare la censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione delle prove e del merito; l'accertamento del possesso utile all'usucapione è tipico giudizio di fatto.
  • Dopo la riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., è denunciabile soltanto l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non già il mancato apprezzamento o la diversa lettura degli elementi istruttori.
  • In materia condominiale, la porzione del complesso immobiliare si presume comune ex art. 1117 c.c. in mancanza di titolo contrario idoneo a provare la proprietà esclusiva.
  • Una statuizione di primo grado può produrre giudicato interno solo se contiene un vero capo decisorio; una mera frase argomentativa non basta a fondare il giudicato su un punto controverso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveSpese di litePossessoProprietàParti comuni
RamiProcesso civileDiritti realiCondominio
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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