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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10756/2022 del 25/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Salerno che aveva confermato la custodia cautelare in carcere nei confronti della Rizzo limitatamente al reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990, annullando invece la misura rispetto ai reati-fine. La ricorrente deduceva: (1) illogicità della ricostruzione del quadro indiziario, lamentando che la gravità indiziaria era fondata principalmente sul conteggio di dodici "agganci" telefonici che però non trovavano corrispondenza nei passaggi rilevati dal GPS (solo due passaggi al luogo della consegna), e mancanza di indicazioni su quantità, qualità della droga e corrispettivo tali da dimostrare l"affectio societatis; (2) illogicità della valutazione delle esigenze cautelari e della scelta della misura, dato che i reati associativi sarebbero cessati dal 2019 e la ricorrente aveva indicato un domicilio per gli arresti domiciliari fuori dall'area di operatività del clan.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: ha rilevato la manifesta illogicità del ragionamento del Tribunale del riesame, osservando che l'annullamento dei provvedimenti relativi ai reati-fine (art. 73 T.U. stupefacenti) determina il venir meno del fondamento della partecipazione associativa ex art. 74 d.P.R. 309/1990, se non sussistono ulteriori elementi indiziari specifici e congrui. Il Collegio ha quindi annullato l'ordinanza impugnata e rinviato per nuovo giudizio al Tribunale di Salerno competente ai sensi dell'art. 309, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Ha precisato che la decisione non comporta automaticamente la rimessione in libertà e ha disposto gli adempimenti di cancelleria previsti dall'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter.

Norme richiamate

  • d.P.R. 309/1990, art. 74

    Articolo richiamato quale fattispecie associativa (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti); la Corte valuta che il fumus per tale reato non può sussistere se vengono meno i presupposti probatori relativi ai reati-fine da cui l'associazione trae sostanza.

  • T.U. stupefacenti, art. 73

    Norma relativa ai reati di detenzione e cessione di stupefacenti; i reati "fine" ex art. 73 costituiscono il fondamento materiale delle accuse associative e la loro esclusione può determinare l'inefficacia del quadro accusatorio associativo.

  • disp. att. cod. proc. pen., art. 173

    Norma sui limiti di impugnazione in Cassazione: il ricorso è stato articolato nei limiti previsti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

  • disp. att. cod. proc. pen., art. 309, comma 1-ter

    Norma che disciplina la rinuncia e la competenza per il nuovo giudizio dopo annullamento; la Corte ha rinviato al Tribunale di Salerno competente ai sensi di tale disposizione.

  • disp. att. c.p.p., art. 94, comma 1-ter

    Norma procedurale sugli adempimenti in caso di annullamento che non comporta la rimessione in libertà; la cancelleria è stata incaricata degli adempimenti previsti.

Massime di principio

  • La semplice ripetizione di contatti telefonici (cell-site) non è in sé sufficiente a dimostrare la stabile partecipazione a un'associazione dedita al traffico di stupefacenti: occorre un quadro probatorio coerente che colleghi contatti, passaggi logistici (es. GPS), consegne effettive, quantità e corrispettivi per dimostrare l'affectio societatis.
  • Se vengono annullati o vengono meno i reati "fine" (es. cessioni o detenzioni contestate), viene meno anche il fondamento della partecipazione associativa salvo l'esistenza di altri elementi indiziari specifici e autonomi che possano provarne la stabile intraneità.
  • La valutazione delle esigenze cautelari richiede motivazione sull'attualità del pericolo di reiterazione o di fuga: la cessazione dell'attività criminosa nel tempo e l'indicazione di un domicilio idoneo possono giustificare misure meno gravose rispetto al carcere se adeguatamente motivate.
  • L'uso combinato di intercettazioni telefoniche e dati GPS deve essere ricostruito in modo coerente: eventuali contraddizioni tra fonti (es. numero di agganci telefonici vs. effettivi passaggi rilevati dal GPS) devono essere chiarite e motivate, non possono essere semplicemente valorizzate senza congrua spiegazione.
  • In sede di riesame cautelare la motivazione deve fornire elementi concreti e specifici (quantità, qualità della droga, modalità e corrispettivi delle forniture, ruoli e dinamiche interne) per fondare il fumus del delitto associativo; formule generiche richiedono integrazioni o possono condurre all'annullamento della misura.

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