Tribunale, Ordinanza T-355/25
Order of the General Court (Third Chamber) of 3 June 2026. — DV v Council of the European Union and Others. — Action for annulment – Common foreign and security policy – National staff member seconded to EUPOL COPPS – Standard Operating Procedure concerning the Performance and Development Process – Form finalising a Performance Improvement Plan – Measure not open to challenge – Intermediate measure – Manifest inadmissibility. — Case T-355/25
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha dichiarato irricevibile il ricorso di una funzionaria distaccata presso EUPOL COPPS che chiedeva l'annullamento della form di chiusura del suo Performance Improvement Plan. Secondo il Tribunale, si trattava di un atto intermedio, inserito in una procedura articolata in più fasi che culminava nella decisione finale del capomissione sulla proroga o meno del distacco. L'atto non produceva quindi effetti giuridici vincolanti autonomamente impugnabili ex articolo 263 TFUE.
Impugnabilità ex articolo 263 TFUE della form di chiusura di un Performance Improvement Plan presso EUPOL COPPS: atto intermedio non immediatamente lesivo e quindi non contestabile
La questione giuridica
Se la form che conclude un Performance Improvement Plan, adottata dal vicecapo di una missione PSDC, costituisca un atto produttivo di effetti giuridici vincolanti e quindi impugnabile ai sensi dell'articolo 263 TFUE, oppure un mero atto intermedio/preparatorio privo di autonoma lesività. In via connessa, se tale form possa essere assimilata a un appraisal report ai fini dell'impugnabilità.
Principio di diritto
La form che conclude un Performance Improvement Plan di un membro del personale di EUPOL COPPS, limitandosi a valutazioni sul rendimento e a non raccomandare la proroga del distacco, non produce di per sé effetti giuridici vincolanti e non determina definitivamente la posizione dell'amministrazione sulla proroga del distacco; essa costituisce quindi un atto intermedio preparatorio, non impugnabile ai sensi dell'articolo 263 TFUE. La Corte ha perciò dichiarato il ricorso manifestamente irricevibile, senza bisogno di esaminare le eccezioni sollevate da Consiglio e SEAE.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 126 del Regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 130, paragrafo 1, del Regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 134, paragrafo 1, del Regolamento di procedura del Tribunale
- Standard Operating Procedure concerning the Performance and Development Process (SOP) di EUPOL COPPS
Impugnabilità della form di chiusura di un Performance Improvement Plan presso EUPOL COPPS
L'ordinanza riguarda un ricorso per annullamento proposto ai sensi dell'articolo 263 TFUE da una membro del personale nazionale distaccata presso la missione EUPOL COPPS. La ricorrente impugnava la form del 19 marzo 2025 con cui il vicecapo missione aveva concluso il suo Performance Improvement Plan e non aveva raccomandato la proroga del distacco.
Fatti e svolgimento della procedura interna
La ricorrente era distaccata dal Ministero italiano degli affari esteri presso EUPOL COPPS dal 20 maggio 2024 al 19 maggio 2025. Dopo un incontro del 20 novembre 2024, la direzione le aveva comunicato l'avvio di un Performance Improvement Plan ai sensi del punto 5 della SOP di EUPOL COPPS, a causa di prestazioni ritenute insufficienti. Il 21 novembre 2024 la ricorrente aveva ricevuto la prima form del piano, che indicava i profili di condotta e di miglioramento attesi.
Dopo due incontri di follow-up, il 19 marzo 2025 il vicecapo missione ha trasmesso l'atto contestato, con il quale ha chiuso il piano senza raccomandare al capo missione la proroga del distacco. Successivamente, il 16 aprile 2025, la ricorrente ha presentato osservazioni e, il 22 aprile 2025, ha ricevuto la form di non proroga, recante la raccomandazione del vicecapo missione e la decisione finale del capo missione del 18 aprile 2025 di non estendere il distacco.
Domanda di annullamento e posizioni delle parti
La ricorrente chiedeva l'annullamento dell'atto del 19 marzo 2025 e la condanna alle spese di Consiglio, SEAE ed EUPOL COPPS. Il Consiglio e il SEAE eccepivano l'irricevibilità del ricorso nei loro confronti, non essendo autori dell'atto contestato né coinvolti nel relativo procedimento. EUPOL COPPS sosteneva che il ricorso fosse irricevibile perché l'atto era una mera raccomandazione, priva di effetti vincolanti.
Quadro normativo e criteri di ricevibilità
Il Tribunale richiama la giurisprudenza costante secondo cui sono impugnabili solo gli atti delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione destinati a produrre effetti giuridici vincolanti, indipendentemente dalla loro forma. Sono invece esclusi gli atti preparatori, le semplici raccomandazioni, le opinioni e, in linea di principio, le istruzioni interne.
Per gli atti adottati in più fasi procedurali, un atto è impugnabile solo se definisce in modo definitivo la posizione dell'organo competente; gli atti intermedi sono in linea di principio non impugnabili se la loro eventuale illegittimità può essere fatta valere contro la decisione finale, garantendo così una tutela giurisdizionale sufficiente.
Ragionamento del Tribunale
Nel valutare il contenuto dell'atto, il Tribunale osserva che esso contiene essenzialmente valutazioni sulla prestazione e sul comportamento della ricorrente, nonché sul suo progresso rispetto alle competenze richieste. La conclusione dell'atto è formulata in termini non vincolanti, poiché il vicecapo missione si limita a non raccomandare la proroga del distacco.
Quanto al contesto, il Tribunale rileva che il Performance Improvement Plan si inserisce in una procedura complessa e articolata: il piano prevede incontri di follow-up e si conclude con una form finale; solo successivamente il diretto superiore può formulare una raccomandazione al capo missione; quest'ultimo adotta poi la decisione finale di proroga o non proroga del distacco; contro tale decisione è persino previsto un ricorso interno davanti a un Appeals Board, prima di una nuova decisione finale del capo missione.
Alla luce di tale struttura, la form contestata non definisce definitivamente la posizione di EUPOL COPPS sulla proroga del distacco e non incide autonomamente sulla situazione giuridica della ricorrente. Inoltre, il vicecapo missione non dispone del potere di adottare la decisione finale sulla proroga del distacco.
Rapporto con l'appraisal report e irrilevanza dell'analogia invocata
La ricorrente sosteneva che l'atto dovesse essere trattato come un appraisal report ai sensi dell'articolo 43 dello Statuto, in quanto contenente valutazioni negative idonee a incidere sulla carriera futura. Il Tribunale respinge l'argomento: gli appraisal reports sono atti periodici e finali di una procedura ordinaria di valutazione, mentre la documentazione relativa a un Performance Improvement Plan ha esclusivamente la funzione di preparare una decisione specifica dell'amministrazione.
In particolare, la procedura in questione viene attivata solo in caso di prestazioni ritenute insoddisfacenti e i documenti che la compongono sono strettamente collegati alla futura decisione sulla proroga del distacco. Non può quindi applicarsi l'orientamento giurisprudenziale sull'impugnabilità delle valutazioni periodiche del personale.
Decisione e conseguenze sulle spese
Il Tribunale conclude che l'atto contestato è un atto intermedio, privo di effetti giuridici vincolanti verso terzi, e dunque non impugnabile ai sensi dell'articolo 263 TFUE. Il ricorso viene pertanto dichiarato manifestamente irricevibile ai sensi dell'articolo 126 del regolamento di procedura, senza necessità di esaminare le eccezioni preliminari del Consiglio e del SEAE.
Quanto alle spese, la ricorrente, risultata soccombente, è condannata a sopportarle ai sensi dell'articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura.
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