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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-1078/23

Judgment of the General Court (Eighth Chamber, Extended Composition) of 3 June 2026. — Meta Platforms, Inc. v European Commission. — Digital services – Regulation EU 2022/1925 – Designation of gatekeepers – Concept of ‘core platform service’ – Online social networking service – Number-independent interpersonal communications service – Online intermediation service – Equal treatment – Article 3(2) and (5) of Regulation 2022/1925 – Important gateway for business users to reach end users – Presumptions – Rebuttal of the presumptions – Article 17(1) and (3) of Regulation 2022/1925 – Conditions for opening a market investigation – Rights of the defence – Obligation to state reasons. — Case T-1078/23

Giurisprudenza europea62023TJ1078

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto integralmente le censure di Meta su Messenger, confermando la sua qualifica di NIICS autonomo e la validità della designazione come importante gateway. Ha invece accolto, per Marketplace, le doglianze relative al perimetro temporale e alla motivazione, annullando l’articolo 2(f) della decisione di designazione. La pronuncia chiarisce inoltre che la verifica della natura di CPS non segue automaticamente il criterio retrospettivo dei tre anni previsto per talune presunzioni quantitative del DMA.

Designazione di Meta come gatekeeper ai sensi del DMA: qualificazione di Messenger come NIICS distinta da Facebook e di Marketplace come OIS, con annullamento parziale per errore sul perimetro temporale e difetto di motivazione relativo a Marketplace.

La questione giuridica

Se la Commissione avesse correttamente: (i) qualificato Messenger come servizio di comunicazione interpersonale indipendente (NIICS) e, quindi, come core platform service distinto dalla funzionalità chat di Facebook; (ii) ritenuto che Messenger soddisfacesse la presunzione dell’articolo 3(2)(b) DMA e che le prove offerte da Meta non la rebaltassero, senza aprire una market investigation; (iii) qualificato Marketplace come online intermediation service (OIS), tenendo conto delle modifiche introdotte nel 2023, e motivando in modo sufficiente la conclusione che esso restava un "importante gateway" per i business users; nonché se vi fossero violazioni dei diritti di difesa e dell’obbligo di motivazione.

Principio di diritto

La Corte ha confermato che Messenger può essere qualificato come NIICS autonomo e distinto da Facebook, perché è offerto e utilizzato come servizio separato, con applicazione dedicata, fruibile anche indipendentemente dall’attivazione dell’account Facebook e sostenuto da una strategia di monetizzazione propria; di conseguenza, la Commissione poteva considerarlo un CPS distinto e applicare le presunzioni dell’articolo 3(2)(b) DMA senza essere tenuta ad aprire una market investigation, poiché Meta non aveva fornito argomenti sufficientemente substantiated per rebaltare la presunzione. Quanto a Marketplace, invece, la Corte ha annullato l’articolo 2(f) della decisione perché la Commissione ha applicato un criterio temporale errato, confondendo il periodo rilevante per verificare la presunzione dell’articolo 3(2)(c) DMA con quello rilevante per la qualificazione qualitativa del servizio ex articolo 2(2) DMA, e ha inoltre motivato in modo insufficiente la conclusione che, dopo le modifiche del 31 luglio 2023, Marketplace continuasse a soddisfare la definizione di OIS.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 296 TFUE
  • Articolo 15 TFUE
  • Articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Regolamento (UE) 2022/1925 (Digital Markets Act)
  • Articolo 2, punti (2), (5), (7), (9), (20) e (21) del regolamento (UE) 2022/1925
  • Articolo 3, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 e 10 del regolamento (UE) 2022/1925
  • Articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/1925
  • Articolo 17, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) 2022/1925
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2023/814
  • Regolamento (UE) 2019/1150
  • Direttiva (UE) 2018/1972
  • Direttiva (UE) 2019/1937
  • Direttiva (UE) 2020/1828

Designazione di Meta come gatekeeper ai sensi del DMA

La sentenza del Tribunale riguarda il ricorso di Meta Platforms, Inc. avverso la decisione della Commissione del 5 settembre 2023 che la designava gatekeeper ai sensi dell’articolo 3 del regolamento (UE) 2022/1925 (DMA). La controversia ha interessato, in particolare, Facebook, Messenger e Marketplace, cioè tre core platform services che la Commissione aveva ritenuto, rispettivamente, una rete sociale online, un servizio di comunicazione interpersonale indipendente e un servizio di intermediazione online.

Fatti e procedimento amministrativo

Meta aveva notificato alla Commissione la propria posizione ai sensi dell’articolo 3(3) DMA, sostenendo che il proprio ecosistema online dovesse essere considerato in modo unitario o, in ogni caso, che Messenger e Marketplace non soddisfacessero le condizioni per la designazione. Dopo una preliminare presa di posizione della Commissione e le osservazioni di Meta, l’istituzione ha adottato la decisione di designazione, affermando che:

  • Facebook è un online social networking service e quindi un CPS ai sensi dell’articolo 2, punto (2), lettera c), DMA;
  • Messenger è un NIICS ai sensi dell’articolo 2, punto (9), DMA, distinto da Facebook e dunque un CPS ai sensi dell’articolo 2, punto (2), lettera e), DMA;
  • Marketplace è un OIS ai sensi dell’articolo 2, punto (5), DMA, distinto da Facebook e dunque un CPS ai sensi dell’articolo 2, punto (2), lettera a), DMA. La Commissione ha inoltre ritenuto che, per ciascuno di tali CPS, fossero soddisfatte le presunzioni quantitative dell’articolo 3(2) DMA, e ha respinto le prove dedotte da Meta per rebaltarle senza aprire una market investigation.

Questioni preliminari: omissis e interesse ad agire su Marketplace

In corso di causa, il Tribunale ha esaminato innanzitutto alcune richieste di omissione di dati vis-à-vis il pubblico, relative a modifiche di Marketplace del 31 luglio 2023 e al concetto interno di “power sellers”. Ha ricordato i criteri di bilanciamento tra pubblicità della giustizia, protezione dei segreti d’impresa e accesso del pubblico alle decisioni, respingendo la richiesta nella misura in cui le informazioni erano già pubbliche, erano state discusse in udienza o erano necessarie per una risposta intelligibile.

Ha poi verificato d’ufficio se Meta conservasse un interesse ad agire sull’annullamento della parte relativa a Marketplace, nonostante una successiva decisione della Commissione del 23 aprile 2025 avesse revocato l’articolo 2(f) della decisione impugnata. Il Tribunale ha risposto affermativamente: la revoca non equivale ad annullamento, opera ex nunc e non fa venir meno gli effetti già prodotti dalla decisione, in particolare l’obbligo di conformarsi al DMA entro sei mesi dalla designazione.

Primo motivo: Messenger come NIICS distinto da Facebook

Il primo motivo di ricorso di Meta contestava la classificazione di Messenger come CPS autonomo e, a cascata, la sua qualificazione come important gateway. Il Tribunale ha respinto tutte le censure.

Valutazione in concreto del servizio

Il Tribunale ha ritenuto non viziata la ricostruzione della Commissione secondo cui Messenger è offerto come servizio separato da Facebook:

  • esiste una applicazione Messenger dedicata per dispositivi mobili, che costituisce il punto d’accesso principale per la maggioranza degli utenti;
  • Messenger può essere utilizzato anche se l’account Facebook è attivato o disattivato;
  • Meta offre strumenti specifici per i business users su Messenger, che mostrano una concezione del servizio come piattaforma autonoma.

Le prove offerte da Meta sui possibili accessi a Messenger tramite Facebook o tramite la web version sono state giudicate eccezioni marginali rispetto alla struttura generale del servizio. Il Tribunale ha inoltre osservato che i dati sul forte overlap tra utenti di Facebook e Messenger non dimostrano che i due servizi siano un unico CPS, ma solo che Meta ha scelto di limitare l’uso di Messenger agli utenti con Facebook ID.

Trattamento non discriminatorio e confronti con altre decisioni DMA

Meta invocava presunte incoerenze rispetto ad altre designazioni DMA, come Apple, Booking o ByteDance. Il Tribunale ha respinto il rilievo, ricordando che la Commissione deve procedere a una valutazione individuale e che il principio di uguaglianza opera solo tra situazioni comparabili. Le differenze fattuali con gli altri casi sono state ritenute sufficienti a escludere ogni disparità irragionevole.

Ruolo dell’allegato al DMA

Il Tribunale ha attribuito rilievo all’allegato del DMA, in particolare alla sezione D(2)(c), che impone di considerare distinti i CPS offerti in modo integrato quando non appartengono alla stessa categoria. Poiché Messenger è un NIICS e Facebook un online social networking service, l’allegato conferma la loro distinta qualificazione.

Errore di diritto sui criteri applicabili

Meta sosteneva che, essendo Messenger una funzionalità chat integrata nella rete sociale, la Commissione avrebbe dovuto compiere una valutazione in concreto per stabilire se prevalesse la categoria di NIICS o quella di social network. Il Tribunale ha risposto che la Commissione, in realtà, aveva già svolto una siffatta analisi in concreto delle modalità di offerta e uso di Messenger; comunque, anche se la tesi di Meta fosse stata corretta in astratto, non avrebbe portato all’annullamento, perché la valutazione concreta risultava comunque effettuata.

Presunzione di important gateway e mancata apertura di market investigation

Il Tribunale ha confermato che Meta non ha rebaltato la presunzione dell’articolo 3(2)(b) DMA. Le prove sui volumi di traffico B2C, sull’uso prevalente nel contesto consumer-to-consumer, sulla multipresenza di servizi di messaggistica e sull’analogia con email o con altri servizi sono state ritenute insufficienti o non adeguatamente circostanziate. In particolare:

  • l’uso massiccio di Messenger da parte di utenti sia consumer sia business conferma piuttosto la sua rilevanza come canale di comunicazione;
  • il fatto che le comunicazioni B2C possano essere avviate dagli end users non impedisce a un servizio di costituire un gateway per i business users;
  • il grande scostamento rispetto alla soglia dei 10.000 business users rafforza la presunzione. Il Tribunale ha anche chiarito che l’articolo 17(1) DMA non si applica ai casi in cui le soglie dell’articolo 3(2) sono soddisfatte; l’articolo 17(3), invece, presuppone che l’impresa abbia presentato argomenti sufficientemente substantiated e manifestamente idonei a rebaltare la presunzione, circostanza qui esclusa.

Diritti di difesa

Le doglianze di Meta sull’introduzione, nella decisione finale, di nuovi elementi probatori non sono state accolte. Il Tribunale ha rilevato che i punti contestati erano stati già discussi nel corso del procedimento amministrativo, in particolare nella preliminary view, nelle richieste di informazioni e nelle osservazioni di Meta. Di conseguenza, non vi è stata violazione del diritto di essere ascoltati.

Secondo motivo: Marketplace come OIS e la questione delle modifiche del 2023

Il Tribunale ha accolto questo motivo solo in parte, limitatamente alla parte della decisione relativa a Marketplace.

Natura giuridica di Marketplace

La Commissione aveva ritenuto che Marketplace fosse un online intermediation service ai sensi dell’articolo 2, punto (5), DMA, perché consentiva ai business users di offrire beni o servizi ai consumatori e facilitava l’avvio di transazioni dirette. Per individuare i business users, la Commissione si era avvalsa del proxy dei “power sellers”, cioè utenti con un numero elevato o frequente di inserzioni.

Errore sul periodo rilevante

Il Tribunale ha distinto tra:

  • la verifica delle presunzioni quantitative dell’articolo 3(2)(c) DMA, che guarda ai tre esercizi finanziari precedenti la designazione;
  • la qualificazione qualitativa di un servizio come CPS ai sensi dell’articolo 2, punto (2), DMA, per la quale il legislatore non ha previsto un simile arretramento temporale.

Ne consegue che la Commissione non poteva limitarsi, per qualificare Marketplace come OIS, a considerare solo i dati dei tre anni precedenti e a trascurare le modifiche intervenute nel 2023 prima della decisione. Tale impostazione è stata giudicata errata anche alla luce del regolamento di esecuzione (UE) 2023/814, che impone al notificante di comunicare senza indugio le modifiche materiali intervenute durante la fase di esame.

Insufficiente motivazione sulle modifiche del 31 luglio 2023

Il punto decisivo è stato il difetto di motivazione. Il Tribunale ha osservato che la Commissione aveva trattato le modifiche del 31 luglio 2023 in modo marginale e contraddittorio, qualificandole come “future limitations” in corso di implementazione, benché Meta le avesse già comunicate come implementate nella fase amministrativa.

Inoltre, la decisione non spiegava in modo chiaro e univoco perché, dopo quelle modifiche, Marketplace continuasse a soddisfare la seconda condizione della definizione di OIS. Ciò è particolarmente rilevante perché la Commissione aveva scelto di fondarsi proprio sul proxy dei power sellers, e Meta sosteneva senza contestazione efficace che, con le nuove limitazioni, quel proxy non avrebbe più individuato business users. Il Tribunale ha quindi concluso che la motivazione non consentiva né a Meta né al giudice di comprendere il ragionamento effettivo della Commissione.

Dispositivo

Il Tribunale ha quindi:

  • annullato l’articolo 2(f) della decisione di designazione, nella parte relativa a Marketplace;
  • respinto il ricorso per il resto, confermando la qualificazione di Messenger e la restante parte della decisione;
  • disposto che Meta, Commissione e Repubblica francese sopportino le proprie spese.

Principi desumibili dalla pronuncia

La sentenza afferma, in sostanza, che:

  • un servizio di messaggistica può essere qualificato come NIICS autonomo anche se è integrato in una rete sociale, quando l’analisi concreta mostra che è offerto e usato come servizio separato;
  • per rebaltare la presunzione dell’articolo 3(2)(b) DMA occorrono argomenti e dati specifici, solidamente circostanziati e idonei a mettere in discussione in modo manifesto le soglie quantitative;
  • la Commissione non è obbligata a aprire una market investigation quando ritiene che tali argomenti non raggiungano la soglia richiesta dall’articolo 3(5) DMA;
  • nella qualificazione di un servizio come CPS ai sensi dell’articolo 2 DMA la Commissione deve considerare i fatti esistenti al momento della decisione e motivare in modo pieno l’eventuale irrilevanza di mutamenti sopravvenuti prima dell’adozione dell’atto.

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