Salta al contenuto
Sentenza

Tribunale, Sentenza T-662/24

Judgment of the General Court (Tenth Chamber) of 3 June 2026. — GW v European Commission. — Civil service – Officials – Retirement pensions – Weighting factor – Resettlement allowance – Decisions of the Swedish courts on the place of residence – Refusal to grant a certificate of residence – Recovery of overpayments – No need to adjudicate in part – Obligation to state reasons – Right to be heard – Duty to have regard for the welfare of officials – Liability. — Case T-662/24

Giurisprudenza europea62024TJ0662

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto il ricorso di un funzionario in pensione contro la Commissione, che gli aveva revocato la resettlement allowance e il coefficiente di ponderazione per la Svezia e recuperato le somme già pagate. Ha ritenuto non provato il trasferimento della residenza in Svezia, valorizzando l’insieme degli elementi fattuali, inclusa la permanenza della moglie in Belgio, e ha escluso violazioni dell’interpretazione autonoma del diritto UE e dell’articolo 85 dello Statuto. Per i successivi atti di recupero con piano di rientro ha dichiarato non più necessario statuire, per sopravvenuta carenza di interesse.

Funzionario in quiescenza: legittimità del diniego della resettlement allowance e del coefficiente di ponderazione per la Svezia, nonché del recupero delle somme indebitamente pagate ex articolo 85 dello Statuto.

La questione giuridica

Se la Commissione abbia legittimamente negato al ricorrente la resettlement allowance e il coefficiente di ponderazione per la Svezia, ritenendo non provato il trasferimento della residenza in Svezia; se abbia correttamente fatto affidamento sulle decisioni delle autorità e dei giudici svedesi; se fosse legittimo il recupero delle somme già versate ai sensi dell’articolo 85 dello Statuto; e se siano stati rispettati obbligo di motivazione, diritto di essere ascoltato, termine ragionevole e duty of care verso il funzionario.

Principio di diritto

Il Tribunale ha affermato che la resettlement allowance e il coefficiente di ponderazione spettano solo se il funzionario prova un effettivo trasferimento del proprio centro stabile o abituale di interessi nel Paese interessato; la mera proprietà di un immobile, la registrazione anagrafica o altri legami formali non bastano, specie in presenza di elementi che indicano una doppia residenza. La Commissione può tener conto delle decisioni delle autorità nazionali come elementi di fatto, senza rinunciare all’interpretazione autonoma del concetto di residenza nello Statuto; inoltre, una volta accertata l’assenza del diritto alle somme, il recupero ex articolo 85 è legittimo se l’indebito era comunque riconoscibile da un funzionario diligente. Il Tribunale ha però dichiarato non luogo a statuire sui provvedimenti del 27 marzo e 8 maggio 2024 per sopravvenuta carenza di interesse, e ha respinto nel resto il ricorso, compresa la domanda risarcitoria.

Norme richiamate

  • Articolo 270 TFUE
  • Articolo 258 TFUE
  • Articolo 296 TFUE
  • Articolo 85 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 6 dell’allegato VII allo Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 20, paragrafo 3, dell’allegato XIII allo Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Direttiva 2004/38/CE
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale

Diniego della resettlement allowance e del coefficiente di ponderazione per la Svezia

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 270 TFUE proposto da un funzionario a riposo contro varie decisioni della Commissione relative alla perdita del diritto alla resettlement allowance e al coefficiente di ponderazione per la Svezia, nonché al recupero delle somme già versate. Il caso ruota attorno alla nozione di "residenza" ai fini dello Statuto dei funzionari e alla rilevanza delle decisioni delle autorità e dei giudici svedesi.

Fatti e procedimento

Il ricorrente, cittadino svedese e tedesco, aveva lavorato presso la Corte di giustizia e poi presso la Commissione, vivendo in Belgio con la famiglia fino al pensionamento nel 2019. Prima del pensionamento aveva comunicato l’intenzione di trasferirsi stabilmente in Svezia, producendo vari documenti (domanda di iscrizione anagrafica, bollette, assicurazione casa, lavori sull’immobile, dichiarazione di residenza), ma le autorità svedesi avevano negato l’iscrizione nel registro della popolazione, rilevando che egli avrebbe trascorso 120 giorni l’anno in Belgio.

Nonostante ciò, inizialmente la PMO gli aveva riconosciuto il coefficiente di ponderazione e poi anche la resettlement allowance. In seguito, dopo una serie di scambi, reclami e decisioni interne, la Commissione ha concluso che il ricorrente non aveva dimostrato di aver effettivamente trasferito la residenza in Svezia e ha disposto il recupero delle somme indebitamente pagate, adottando anche piani di rimborso ai sensi dell’articolo 85 dello Statuto.

Questioni giuridiche esaminate

Il ricorrente sosteneva, in sintesi, che:

  • il trasferimento di residenza fosse provato da elementi fattuali e documentali, non potendo il diniego di iscrizione anagrafica essere decisivo;
  • la Commissione avesse violato il principio di interpretazione autonoma del diritto UE, facendo eccessivo affidamento sulle decisioni svedesi;
  • il recupero delle somme fosse illegittimo perché l’indebito non era per lui manifesto ai sensi dell’articolo 85 dello Statuto;
  • fossero stati violati l’obbligo di motivazione, il diritto a essere ascoltato, il termine ragionevole di trattamento della pratica e il duty of care verso il funzionario.

Normativa e giurisprudenza rilevante

Il Tribunale richiama in particolare:

  • articolo 270 TFUE;
  • articolo 296 TFUE;
  • articolo 41 della Carta;
  • articolo 85 dello Statuto;
  • articolo 6 dell’allegato VII allo Statuto;
  • articolo 20, paragrafo 3, dell’allegato XIII allo Statuto;
  • direttiva 2004/38/CE, richiamata dal ricorrente nel contesto delle decisioni svedesi;
  • articolo 258 TFUE, menzionato dal ricorrente nella sua richiesta di avvio di una procedura d’infrazione.

Richiama inoltre una giurisprudenza consolidata sulla nozione di residenza nel diritto della funzione pubblica, sul carattere solo formale dell’iscrizione anagrafica, sull’interpretazione dell’articolo 85 e sulla tutela procedimentale ai sensi dell’articolo 41 della Carta.

Sulla nozione di residenza ai fini dello Statuto

Il Tribunale ribadisce che la residenza, ai sensi dell’articolo 6 dell’allegato VII e dell’articolo 20, paragrafo 3, dell’allegato XIII dello Statuto, corrisponde al luogo in cui l’interessato ha stabilito e intende mantenere il centro stabile o abituale dei propri interessi. Si tratta di una valutazione di fatto, nella quale conta l’insieme degli elementi concreti e non il solo tempo trascorso in un Paese.

Il Tribunale osserva che il ricorrente non aveva ottenuto un certificato di residenza dalle autorità svedesi, nonostante la Commissione glielo avesse richiesto espressamente. Sebbene tale certificato sia un elemento formale, esso conserva rilevanza perché riflette la posizione delle autorità nazionali e, in questo caso, la loro valutazione era coerente nel negare il trasferimento effettivo della residenza.

Valutazione degli elementi di prova prodotti dal ricorrente

Il Tribunale esamina i documenti presentati dal ricorrente, tra cui:

  • domanda di iscrizione nel registro della popolazione svedese;
  • bollette e fatture relative all’immobile in Svezia;
  • polizza di assicurazione casa;
  • fatture per lavori e arredamento;
  • iscrizione dell’auto in Svezia;
  • certificato medico svedese;
  • conto bancario in Svezia;
  • pagamento di imposte e abbonamenti.

Secondo il Tribunale, tali elementi possono mostrare un legame autentico con la Svezia, ma non dimostrano da soli che il centro principale degli interessi del ricorrente sia stato trasferito lì. Al più, confermano una situazione di doppia residenza, che però non è contemplata dalle disposizioni statutarie applicabili per ottenere la resettlement allowance e il coefficiente di ponderazione.

Rilevanza della situazione familiare in Belgio

Un elemento decisivo è la permanenza della moglie del ricorrente in Belgio, prima per ragioni di lavoro e poi anche dopo il pensionamento. Il Tribunale ricorda che la residenza effettiva deve essere valutata anche alla luce della resettlement con la famiglia e della continuità di vita sociale. Poiché la moglie è rimasta a Waterloo, ciò conferma che il centro abituale degli interessi del ricorrente non era stato trasferito in Svezia, ma restava in Belgio.

Interpretazione autonoma del diritto UE e rapporti con il diritto svedese

Il ricorrente sosteneva che la Commissione avesse subordinato la propria valutazione al diritto e alle decisioni svedesi, senza interpretare autonomamente la nozione di residenza. Il Tribunale respinge la censura: la Commissione non si è limitata a recepire meccanicamente il diritto nazionale, ma ha considerato anche altri elementi fattuali e le osservazioni del ricorrente.

Il Tribunale precisa che l’istituzione non era tenuta a svolgere una propria indagine materiale in loco e poteva legittimamente basarsi sulle conclusioni fattuali delle autorità nazionali, pur restando libera di applicare autonomamente lo Statuto. Quanto alle allegazioni sulla violazione della direttiva 2004/38/CE e dell’articolo 267 TFUE da parte delle autorità svedesi, esse sono ritenute generiche e comunque irrilevanti per censurare il comportamento della Commissione.

Recupero delle somme ex articolo 85 dello Statuto

Quanto al recupero delle somme, il Tribunale ricorda che l’articolo 85 dello Statuto consente il recupero di somme indebitamente pagate se il beneficiario ne era consapevole oppure se l’errore era così manifesto che non poteva ignorarlo usando l’ordinaria diligenza.

Nel caso concreto, la Commissione non aveva dimostrato che il ricorrente fosse effettivamente consapevole dell’indebito; è quindi la seconda condizione a rilevare. Il Tribunale ritiene che il ricorrente, funzionario di lunga esperienza, non potesse ignorare che la concessione delle somme dipendeva dalla prova effettiva del trasferimento della residenza e dall’esito della procedura svedese. Inoltre, il PMO aveva sempre qualificato il diritto come condizionato e aveva chiesto la documentazione necessaria. Ne consegue che l’indebito era manifestamente riconoscibile e il recupero era legittimo.

Obbligo di motivazione e diritto di essere ascoltato

Sulla motivazione, il Tribunale ritiene che la Commissione abbia fornito una spiegazione sufficiente, soprattutto nella decisione di rigetto dei reclami, chiarendo perché gli elementi prodotti non bastavano a provare la residenza in Svezia e perché i risultati delle procedure svedesi erano rilevanti come dati fattuali.

Quanto al diritto di essere ascoltato, il Tribunale constata una violazione, poiché il ricorrente non era stato invitato a presentare osservazioni prima dell’adozione della prima decisione contestata. Tuttavia, l’irregolarità non conduce all’annullamento, perché il ricorrente aveva già esposto le proprie tesi in precedenti osservazioni e nel reclamo; non ha dimostrato che, se ascoltato formalmente, avrebbe presentato argomenti diversi capaci di portare a un esito differente.

Termine ragionevole e duty of care

Il Tribunale esclude anche la violazione del termine ragionevole: la durata della procedura è stata influenzata, da un lato, dalle cause promosse in Svezia dal ricorrente e, dall’altro, dalla complessità della vicenda, dai numerosi reclami e dai vari atti di riesame. Il superamento del termine di risposta al reclamo non è bastato, da solo, a incidere sulla legittimità finale della decisione.

Quanto al duty of care, il Tribunale osserva che la Commissione ha tenuto conto degli interessi del ricorrente lasciando aperta la possibilità di riesaminare la sua posizione in caso di esito favorevole delle controversie in Svezia. Non può invece invocarsi il dovere di tutela del funzionario per ottenere prestazioni non previste dallo Statuto.

Domanda di risarcimento

La domanda di danni è respinta perché strettamente collegata alla domanda di annullamento, a sua volta rigettata. Il Tribunale rileva inoltre che il ricorrente non ha provato in modo autonomo l’illegittimità del comportamento imputato alla Commissione né il nesso causale con il danno lamentato.

Dispositivo

Il Tribunale dichiara che non vi è più luogo a statuire sui provvedimenti del 27 marzo 2024 e dell’8 maggio 2024, perché il ricorrente aveva perso interesse ad ottenerne l’annullamento. Per il resto, respinge integralmente il ricorso e condanna GW alle spese.

Come è indicizzato

Materiediritto della funzione pubblica dell’unionepensioni dei funzionarirecupero di somme indebitamente versatediritto al contraddittorio e buona amministrazionecooperazione con le autorità nazionali

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.