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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-224/25

Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione ampliata) del 3 giugno 2026. — VÁM4ALL Kft. "felszámolás alatt" contro Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da Kúria. — Rinvio pregiudiziale – Unione doganale – Codice doganale dell’Unione – Metodo di determinazione del valore in dogana – Valore di transazione dichiarato – Articolo 15 del regolamento (UE) n. 952/2013 – Articolo 140 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 – Metodi secondari – Articolo 74 del regolamento n. 952/2013 – Metodo residuale o “fall back” – Articolo 144 del regolamento di esecuzione 2015/2447 – Importazione di merci alla rinfusa – Assenza di prova dell’effettivo pagamento – Insufficienza di dati sulle caratteristiche essenziali delle merci – Utilizzo dei dati disponibili nella banca dati nazionale – Media aritmetica semplice dei prezzi unitari. — Causa T-224/25

Giurisprudenza europea62025TJ0224

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale interpreta le norme del codice doganale dell’Unione in un caso relativo alla valorizzazione di merci alla rinfusa importate dalla Cina. Conferma che il rappresentante doganale indiretto deve poter produrre la documentazione sul pagamento e che l’assenza di tale prova può far venir meno il valore di transazione. Precisa inoltre che i metodi secondari vanno esaminati in ordine e possono essere esclusi se mancano dati sufficienti sulle merci; in tal caso è ammissibile il ricorso al metodo residuale basato su dati di banca dati nazionale e media aritmetica semplice.

Valore in dogana di merci importate alla rinfusa: ammissibilità della prova del pagamento, esclusione dei metodi secondari e uso di dati di banca dati nazionale per il metodo residuale

La questione giuridica

Se, in materia di determinazione del valore in dogana di merci alla rinfusa importate dalla Cina, il rappresentante doganale indiretto debba poter produrre documenti attestanti il pagamento effettivo del prezzo; se l’assenza di prova del pagamento consenta di respingere il valore di transazione; se ciò legittimi l’esclusione dei metodi secondari di cui all’articolo 74, paragrafo 2, del codice doganale; e se, in ultima istanza, il metodo residuale dell’articolo 144, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione possa fondarsi su dati tratti da una banca dati nazionale e sulla media aritmetica semplice dei prezzi unitari.

Principio di diritto

Il Tribunale afferma che il rappresentante doganale indiretto, in quanto dichiarante, deve poter fornire su richiesta delle autorità doganali tutti i documenti relativi alle merci importate, inclusa la prova del prezzo effettivamente pagato. In caso di importazioni di merci alla rinfusa prive di caratteristiche uniche, l’assenza di prova affidabile del pagamento può fondare i dubbi di cui all’articolo 140, paragrafo 1, e giustificare il rigetto del valore di transazione; se, dopo aver esaminato con diligenza ciascun metodo, i metodi secondari dell’articolo 74, paragrafo 2, non sono applicabili per insufficienza di dati sulle caratteristiche essenziali delle merci, le autorità possono ricorrere al metodo residuale dell’articolo 144, paragrafo 2, anche sulla base esclusiva di dati di una banca dati doganale nazionale relativi a merci dello stesso paese e codice TARIC, usando la media aritmetica semplice dei prezzi unitari, senza che rilevi il mancato previo esercizio dei poteri di campionamento ex articolo 188.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 15 del regolamento (UE) n. 952/2013
  • Articolo 18 del regolamento (UE) n. 952/2013
  • Articolo 48 del regolamento (UE) n. 952/2013
  • Articolo 70 del regolamento (UE) n. 952/2013
  • Articolo 74 del regolamento (UE) n. 952/2013
  • Articolo 163 del regolamento (UE) n. 952/2013
  • Articolo 188 del regolamento (UE) n. 952/2013
  • Articolo 140 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447
  • Articolo 144 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447
  • Articolo 325 TFUE

Valore in dogana di merci importate alla rinfusa: prova del pagamento, metodi secondari e metodo residuale

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della Kúria (Corte suprema ungherese) in una controversia tra un rappresentante doganale indiretto e l’autorità doganale ungherese. Il tema centrale è la determinazione del valore in dogana di merci alla rinfusa importate dalla Cina e la legittimità del metodo utilizzato dalle autorità nazionali dopo il rigetto del valore di transazione dichiarato.

Fatti e procedimento principale

La VÁM4ALL Kft. "felszámolás alatt", quale rappresentante doganale indiretto dell’importatore, aveva presentato dichiarazioni in dogana per varie merci alla rinfusa. Il valore era stato inizialmente dichiarato secondo il metodo del valore di transazione dell’articolo 70, paragrafo 1, del regolamento n. 952/2013, con fatture recanti termine di pagamento a 120 giorni dalla consegna.

Durante un controllo a posteriori, l’autorità doganale di primo grado ha chiesto più volte documenti attestanti il valore dichiarato, ma tali richieste non sono state soddisfatte in modo ritenuto sufficiente. L’istituto finanziario dell’importatore ha fornito dati di pagamento che non consentivano di accertare l’effettivo pagamento del prezzo. Le merci, nel frattempo, erano già state vendute e non era possibile il controllo fisico.

Sulla base di tali elementi, l’autorità doganale ha escluso il valore di transazione, ha ritenuto non applicabili i metodi secondari di cui all’articolo 74, paragrafo 2, e ha determinato il valore in dogana con il metodo residuale dell’articolo 74, paragrafo 3, integrato dall’articolo 144 del regolamento di esecuzione 2015/2447, utilizzando dati tratti dalla banca dati doganale nazionale.

Questioni pregiudiziali

La Kúria ha chiesto, in sostanza:

  • se il rappresentante doganale indiretto debba detenere e produrre non solo i documenti necessari allo sdoganamento, ma anche quelli relativi alla transazione commerciale, compresa la prova del pagamento;
  • se l’assenza di prova documentale dell’effettivo pagamento del prezzo, in caso di merci alla rinfusa senza caratteristiche specifiche, sia sufficiente per nutrire i "fondati dubbi" di cui all’articolo 140, paragrafo 1;
  • se la mancanza di dati sulle caratteristiche essenziali delle merci consenta di escludere i metodi secondari dell’articolo 74, paragrafi 1 e 2;
  • se il mancato utilizzo dei poteri di campionamento previsti dall’articolo 188 impedisca tale esclusione;
  • se, in via residuale, l’articolo 144, paragrafo 2, consenta di usare solo dati di banca dati nazionale, relativi a merci dello stesso paese e codice TARIC, e la media aritmetica semplice dei prezzi unitari.

Normativa rilevante

Il Tribunale richiama, tra le altre, le seguenti disposizioni:

  • articolo 15 del codice doganale dell’Unione, sugli obblighi di informazione e documentazione;
  • articolo 18, sulla rappresentanza doganale indiretta;
  • articolo 48, sul controllo a posteriori;
  • articolo 70, sul valore di transazione;
  • articolo 74, sui metodi secondari e sul metodo residuale;
  • articolo 163, sui documenti di accompagnamento;
  • articolo 188, sulla verifica della dichiarazione in dogana;
  • articoli 140 e 144 del regolamento di esecuzione 2015/2447;
  • articolo 325 TFUE, richiamato per la tutela degli interessi finanziari dell’Unione.

Ragionamento della Corte sulla prima questione

Il Tribunale osserva che il rappresentante doganale indiretto agisce in nome proprio ma per conto dell’importatore e, quando presenta la dichiarazione, opera come dichiarante. Di conseguenza, su di lui gravano gli obblighi di cui all’articolo 15, paragrafo 1, del codice doganale dell’Unione.

Inoltre, i documenti di accompagnamento devono essere messi a disposizione delle autorità quando siano necessari ai controlli doganali, ai sensi dell’articolo 163, paragrafo 2. Poiché il valore di transazione presuppone il prezzo effettivamente pagato o da pagare, il rappresentante doganale indiretto deve essere in grado, se richiesto in sede di controllo, di dimostrare anche l’effettivo pagamento del prezzo, eventualmente tramite la persona rappresentata.

Ragionamento sulla seconda questione

Il Tribunale chiarisce che l’articolo 140, paragrafo 1, consente alle autorità doganali di nutrire fondati dubbi sul valore dichiarato quando vi sono elementi che ne mettono in discussione l’attendibilità. Tale norma si applica indipendentemente dalla natura delle merci.

Nel caso di merci alla rinfusa prive di caratteristiche uniche o particolari, l’assenza di prova affidabile dell’effettivo pagamento, nonostante la richiesta dell’autorità, è sufficiente a fondare i dubbi sulla realtà della transazione e, dunque, sulla correttezza del valore di transazione dichiarato.

Ragionamento sulle questioni terza e quarta

Il Tribunale ribadisce che la valutazione in dogana segue una gerarchia rigida: prima il valore di transazione, poi i metodi secondari dell’articolo 74, paragrafo 2, e solo in via residua il metodo dell’articolo 74, paragrafo 3.

Le autorità devono esaminare uno per uno i metodi secondari e possono escluderli se, pur avendo agito con diligenza, non dispongono di dati sufficienti sulle caratteristiche essenziali delle merci, fisiche o qualitative. Nel caso di merci alla rinfusa già rivendute e con descrizione documentale sommaria o incompleta, può mancare la base informativa necessaria per applicare, ad esempio, il metodo delle merci identiche o similari.

Il mancato uso preventivo dei poteri di verifica dell’articolo 188, compreso il campionamento, non impedisce tale conclusione: la procedura di verifica della dichiarazione e il controllo a posteriori sono strumenti autonomi e non alternativi in senso esclusivo.

Ragionamento sulla quinta questione

Il Tribunale precisa che l’articolo 144 del regolamento di esecuzione opera in due livelli. Il paragrafo 1 consente una ragionevole flessibilità nell’applicazione dei metodi di cui agli articoli 70 e 74, paragrafo 2; solo se questo non è possibile, il paragrafo 2 autorizza altri metodi appropriati.

Quando sia dimostrato in modo circostanziato che il paragrafo 1 non è applicabile, l’uso di dati estratti da una banca dati doganale nazionale per merci dello stesso paese e con lo stesso codice TARIC è compatibile con l’articolo 74, paragrafo 3, poiché si tratta di dati disponibili nel territorio doganale dell’Unione e di mezzi ragionevoli.

Il ricorso alla media aritmetica semplice dei prezzi unitari per chilogrammo non viola il divieto di utilizzare il più elevato dei due valori possibili, perché la media produce un valore unico e non seleziona sistematicamente il valore massimo. Inoltre, l’impiego di un intervallo di 90 giorni complessivi, con 45 giorni prima e 45 dopo l’accettazione della dichiarazione, è ritenuto idoneo a limitare il rischio di alterazioni rilevanti delle condizioni di mercato.

Dispositivo e principio affermato

Il Tribunale risponde in senso sostanzialmente favorevole all’operato delle autorità doganali, a condizione che abbiano motivato l’impossibilità di applicare i metodi precedenti e abbiano esaminato correttamente l’ordine dei metodi previsti dal codice.

La sentenza conferma quindi la legittimità:

  • dell’obbligo del rappresentante doganale indiretto di produrre la prova del pagamento effettivo;
  • del rigetto del valore di transazione in mancanza di detta prova;
  • dell’esclusione dei metodi secondari se mancano dati sufficienti sulle merci;
  • del ricorso al metodo residuale basato su banca dati nazionale e media aritmetica semplice, purché non si usino valori arbitrari o fittizi e sia esclusa l’applicabilità del paragrafo 1 dell’articolo 144.

Come è indicizzato

Materieunione doganalevalore in doganarappresentanza doganalecontrolli doganalidazi all’importazione

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