Tribunale, Sentenza T-1137/23
Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 3 giugno 2026. — UF contro Parlamento europeo. — Funzione pubblica – Assistenti parlamentari accreditati – Contratto a tempo determinato – Articolo 2, lettera c), del RAA – Risoluzione del contratto – Articolo 139, paragrafo 1, lettera d), del RAA – Cessazione del rapporto di fiducia – Obbligo di motivazione – Errore manifesto di valutazione – Errore di diritto – Diritti della difesa – Diritto di essere ascoltato – Imparzialità – Presunzione d’innocenza – Sviamento di potere – Responsabilità – Danni materiali e morali. — Causa T-1137/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha respinto il ricorso di un assistente parlamentare accreditato licenziato dal Parlamento europeo per cessazione del rapporto di fiducia con la deputata di riferimento. Ha ritenuto sufficiente la motivazione della decisione, ha escluso violazioni decisive dei diritti della difesa e ha confermato che l’AACC dispone di un controllo limitato alla verifica della plausibilità dei fatti e dell’assenza di errore manifesto. È stata altresì respinta la domanda di risarcimento, in quanto strettamente collegata alla domanda di annullamento.
Annullamento del licenziamento di un assistente parlamentare accreditato per cessazione del rapporto di fiducia e domanda risarcitoria correlata.
La questione giuridica
Se la risoluzione anticipata del contratto di un assistente parlamentare accreditato, adottata ai sensi dell’articolo 139, paragrafo 1, lettera d), del RAA per cessazione del rapporto di fiducia, fosse sufficientemente motivata e rispettasse i diritti della difesa, il diritto di essere ascoltato, i principi di imparzialità e uguaglianza, la presunzione di innocenza, nonché se l’AACC avesse commesso errori manifesti di valutazione, sviamento di potere o violazioni delle norme sulla tutela contro i licenziamenti ingiustificati.
Principio di diritto
Il Tribunale ha stabilito che la risoluzione del contratto di un assistente parlamentare accreditato per cessazione del rapporto di fiducia è legittima se l’AACC verifica l’effettiva invocazione della perdita di fiducia, accerta la materialità dei fatti posti a base della richiesta e ritiene plausibile, senza errore manifesto di valutazione, che tali fatti giustifichino la cessazione del rapporto; non è invece necessario che il licenziamento sia fondato su un comportamento direttamente imputabile all’APA. La motivazione può essere sintetica ma deve consentire di comprendere le ragioni della decisione, e la violazione di talune irregolarità procedurali non comporta annullamento se il ricorrente non dimostra che, in loro assenza, l’esito avrebbe potuto essere diverso. Nel caso concreto, il ricorso è stato respinto integralmente, poiché non sono emersi difetti di motivazione, violazioni decisive dei diritti di difesa, errori manifesti, sviamento di potere o violazioni delle norme invocate sulla tutela contro i licenziamenti.
Norme richiamate
- Articolo 270 TFUE
- Articolo 296 TFUE
- Articolo 263, secondo comma, TFUE
- Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 30 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 139, paragrafo 1, lettera d), del RAA
- Articolo 139, paragrafo 3 bis, del RAA
- Articolo 138 del RAA
- Articolo 127 del RAA
- Articolo 5 bis del RAA
- Articolo 20 delle misure di applicazione del titolo VII del RAA
- Articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 25, secondo comma, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 84, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 89 del regolamento di procedura del Tribunale
- Convenzione n. 158 dell’OIL
- Articolo 4 della Convenzione n. 158 dell’OIL
- Carta sociale europea
- Articolo 24, lettera a), della Carta sociale europea
- Articolo 6, paragrafo 1, CEDU
Risoluzione del contratto di un assistente parlamentare accreditato per cessazione del rapporto di fiducia
La sentenza riguarda un ricorso ex articolo 270 TFUE proposto da un assistente parlamentare accreditato contro la decisione del Parlamento europeo che ha risolto il suo contratto prima della scadenza, ai sensi dell’articolo 139, paragrafo 1, lettera d), del RAA. Il contenzioso verte sulla legittimità del licenziamento per perdita del rapporto di fiducia tra l’APA e la deputata di riferimento, nonché su una domanda risarcitoria per danni materiali e morali.
Fatti e procedimento amministrativo
Il ricorrente era stato assunto il 5 dicembre 2022 come APA per assistere una deputata del Parlamento europeo fino al 29 febbraio 2024. Pochi giorni dopo, la deputata ha presentato una domanda di risoluzione del contratto, indicando il venir meno del rapporto di fiducia e, in particolare, un danno alla propria immagine. Il Parlamento ha convocato il ricorrente a un colloquio preliminare il 14 dicembre 2022, nel corso del quale egli ha chiesto di accedere alla procedura di conciliazione prevista dall’articolo 139, paragrafo 3 bis, del RAA; la deputata ha però rifiutato la conciliazione.
Con osservazioni scritte del 3 gennaio 2023, il ricorrente ha contestato la richiesta di risoluzione. Il 30 gennaio 2023 l’AACC ha adottato la decisione impugnata, risolvendo il contratto per cessazione del rapporto di fiducia. Successivamente, il ricorrente ha presentato reclamo ex articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, respinto con decisione esplicita del segretario generale del Parlamento del 28 agosto 2023.
Oggetto delle conclusioni e portata della decisione sul reclamo
Il Tribunale ha chiarito che la decisione implicita di rigetto del reclamo, formatasi per silenzio dell’amministrazione, è stata sostituita dalla decisione esplicita e non richiede autonoma pronuncia. Ha inoltre rilevato che la decisione esplicita di rigetto del reclamo non costituisce un atto lesivo autonomo, poiché si limita a confermare la decisione impugnata, integrandone la motivazione. Di conseguenza, il ricorso è stato esaminato sostanzialmente come diretto solo contro la decisione dell’AACC.
Primo motivo: obbligo di motivazione
Il ricorrente sosteneva che la decisione impugnata fosse insufficientemente motivata e che il Parlamento non avesse preso in considerazione i suoi argomenti. Il Tribunale ha richiamato l’articolo 41 della Carta, l’articolo 296 TFUE e l’articolo 25 dello Statuto, applicabile per analogia agli APA in forza dell’articolo 127 del RAA, ribadendo che la motivazione deve rendere chiaro il ragionamento dell’istituzione e consentire al giudice il controllo di legittimità.
Ha ritenuto che, nel contesto specifico di una risoluzione per cessazione del rapporto di fiducia, non sia necessaria una descrizione analitica di tutti i fatti, ma occorre comunque che siano indicate le circostanze che giustificano la perdita di fiducia. Nel caso concreto, la motivazione della decisione impugnata, integrata dalla decisione esplicita di rigetto del reclamo, è stata giudicata sufficientemente chiara e comprensibile. Il Tribunale ha inoltre osservato che il fatto che l’amministrazione non risponda a tutti gli argomenti del dipendente non integra, di per sé, un difetto di motivazione.
Secondo motivo: diritti della difesa, diritto di essere ascoltato, imparzialità, uguaglianza e presunzione di innocenza
Il ricorrente lamentava varie irregolarità procedurali, in particolare:
- la presunta irregolarità del colloquio del 12 dicembre 2022 tra la deputata e l’AACC;
- l’assenza di un resoconto di quel colloquio;
- il mancato accesso a un avvocato al colloquio del 14 dicembre 2022;
- la mancata trasmissione del resoconto di quest’ultimo colloquio.
Il Tribunale ha ricordato che il diritto di essere ascoltato, sancito dall’articolo 41 della Carta, impone che l’interessato possa esprimere utilmente il proprio punto di vista prima dell’adozione di una decisione lesiva. Tuttavia, ha sottolineato che, per le risoluzioni dei contratti degli APA, l’articolo 20 delle misure di applicazione del titolo VII del RAA attribuisce all’AACC la competenza a decidere e a fissare la motivazione dell’atto, mentre il membro del Parlamento può solo presentare la richiesta di risoluzione.
Quanto al colloquio del 12 dicembre 2022, il Tribunale ha considerato che esso serviva a consentire all’AACC di acquisire ulteriori elementi dalla deputata e non sostituiva il contraddittorio con l’APA. Il ricorrente è stato poi informato delle ragioni della richiesta di risoluzione nel colloquio del 14 dicembre 2022 e ha potuto replicare per iscritto il 3 gennaio 2023. L’assenza del resoconto del colloquio del 12 dicembre non è stata ritenuta decisiva, poiché il ricorrente non ha dimostrato che un verbale avrebbe potuto modificare l’esito.
Quanto all’assistenza legale, il Tribunale ha rilevato che la presenza di un avvocato non era vietata, ma il ricorrente non aveva neppure chiesto formalmente di esserne assistito. Sul resoconto del 14 dicembre 2022, il Tribunale ha accertato che esso era stato effettivamente redatto e che le osservazioni del ricorrente vi erano state riportate, senza che la normativa imponesse la trasmissione del verbale all’APA.
La censura relativa all’imparzialità oggettiva è stata respinta perché il colloquio del 12 dicembre 2022 si inseriva nel funzionamento della procedura e non rivelava un rischio di pregiudizio sufficiente a generare un dubbio legittimo sull’imparzialità dell’amministrazione. Le censure fondate sul principio di uguaglianza delle parti e sulla parità delle armi sono state dichiarate inoperanti, poiché la procedura davanti all’AACC è amministrativa e non giudiziaria; l’articolo 6 CEDU e l’articolo 47 della Carta non sono quindi applicabili come se l’AACC fosse un tribunale. La doglianza sulla presunzione di innocenza è stata respinta perché la decisione impugnata non afferma una colpevolezza penale, ma si limita a constatare la perdita di fiducia.
Terzo motivo: errori manifesti di valutazione
Il Tribunale ha ricordato che la cessazione del rapporto di fiducia è, per sua natura, legata a una valutazione ampiamente discrezionale che il giudice dell’Unione non può sostituire con la propria, limitandosi a verificare l’esattezza materiale dei fatti e la plausibilità del motivo addotto. Nel caso concreto, i fatti posti a base della decisione erano materialmente esatti e non contestati in sostanza dal ricorrente, e risultavano idonei a giustificare la perdita di fiducia, tenuto conto del ruolo pubblico e politico del deputato e del fatto che l’immagine dell’APA è associata al suo superiore.
Il Tribunale ha escluso che fosse necessario provare un comportamento direttamente imputabile al ricorrente o un danno all’immagine della deputata secondo uno standard probatorio ulteriore: ciò che conta, ai fini dell’articolo 139, paragrafo 1, lettera d), del RAA, è che i fatti siano materialmente esatti e plausibili come fondamento della cessazione del rapporto fiduciario. Ha anche respinto la censura secondo cui l’AACC avrebbe fatto ricorso a fatti successivi alla domanda di risoluzione, osservando che la legittimità della decisione va valutata alla data di adozione e che gli elementi considerati erano già intervenuti o comunque acquisiti prima del 30 gennaio 2023.
Quarto motivo: tutela contro i licenziamenti ingiustificati
Il ricorrente invocava l’articolo 30 della Carta, l’articolo 4 della Convenzione OIL n. 158 e l’articolo 24 della Carta sociale europea, sostenendo che il licenziamento sarebbe stato ingiustificato in mancanza di una condotta a lui imputabile.
Il Tribunale ha respinto tali censure. Ha affermato che l’articolo 30 della Carta non enuncia obblighi sufficientemente precisi per imporre un controllo più intenso o per richiedere che la risoluzione del contratto di un APA sia necessariamente fondata su un comportamento direttamente imputabile all’interessato. Analogamente, il testo dell’articolo 4 della Convenzione OIL e dell’articolo 24 della Carta sociale europea non consente di ricavare un obbligo tale da impedire la risoluzione di un contratto di APA per perdita di fiducia, nell’ambito particolare del rapporto tra deputato e assistente.
Quinto motivo: sviamento di potere
Il ricorrente sosteneva che la decisione fosse stata adottata per uno scopo diverso da quello previsto dall’articolo 139, paragrafo 1, lettera d), del RAA, ossia per difendere l’immagine della deputata in un contesto personale. Il Tribunale ha ricordato che lo sviamento di potere richiede indizi oggettivi, pertinenti e concordanti dell’uso del potere per fini diversi da quelli dichiarati.
Nel caso di specie, gli elementi addotti, compresa una dichiarazione di un terzo, non sono stati ritenuti sufficienti a dimostrare che l’AACC avesse perseguito un fine diverso dalla cessazione del rapporto di fiducia. Anche qualora vi fossero state tensioni personali o questioni interne diverse, ciò non incideva sulla valutazione della perdita di fiducia, che resta distinta da eventuali altri profili di conflitto tra deputata e assistente.
Domanda di risarcimento del danno
La domanda di risarcimento per danni materiali e morali è stata respinta perché strettamente connessa alla domanda di annullamento, già rigettata. Il Tribunale ha ricordato che la responsabilità extracontrattuale dell’Unione richiede cumulativamente illegittimità, danno e nesso causale, ma nel caso concreto non sussisteva la premessa dell’illegittimità dell’atto.
Dispositivo e principi utili
Il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso e condannato il ricorrente alle spese. La pronuncia ribadisce che, nelle controversie sugli APA, la cessazione del rapporto di fiducia è soggetta a un controllo giurisdizionale limitato, centrato su motivazione, esattezza materiale dei fatti, plausibilità e assenza di errore manifesto, senza che sia necessario un comportamento colpevole del lavoratore in senso stretto.
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