Tribunale, Sentenza T-198/25
Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione ampliata) del 3 giugno 2026. — G Kft. contro Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da Fővárosi Törvényszék. — Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Sistema comune dell’IVA – Direttiva 2006/112/CE – Rettifica dell’IVA indebitamente fatturata – Operazioni che rientrano in un periodo concluso con una verifica fiscale – Normativa nazionale che subordina l’avvio di una ripetizione della verifica a un fatto nuovo rivelato dal contribuente – Principio di effettività – Principio di neutralità fiscale – Proporzionalità. — Causa T-198/25
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha esaminato la compatibilità con il diritto UE della disciplina ungherese che consente la ripetizione di una verifica fiscale solo in presenza di fatti nuovi non conoscibili in buona fede dal contribuente. Ha ritenuto che, nel caso di specie, il contribuente avesse avuto un lasso di tempo ragionevole per rettificare l’IVA indebitamente fatturata prima, durante e dopo la verifica. Di conseguenza, la normativa nazionale non rendeva impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio del diritto alla rettifica e non violava i principi di neutralità fiscale, effettività e proporzionalità.
Rettifica dell’IVA indebitamente fatturata dopo una verifica fiscale chiusa: compatibilità con il diritto UE della normativa ungherese che subordina la ripetizione della verifica alla sopravvenienza di fatti nuovi.
La questione giuridica
Se la direttiva IVA e i principi di neutralità fiscale, effettività e proporzionalità ostino a una normativa nazionale che consente la rettifica e il rimborso dell’IVA indebitamente fatturata, relativamente a un periodo già chiuso con verifica fiscale, solo se il contribuente deduce fatti o circostanze nuovi, di cui prima non disponeva né poteva avere conoscenza in buona fede, anche quando non sussiste alcun rischio di perdita di gettito fiscale perché l’imposta è stata versata all’Erario.
Principio di diritto
La direttiva 2006/112/CE, insieme ai principi di effettività, neutralità fiscale e proporzionalità, non osta a una normativa nazionale che limiti l’accesso alla rettifica dell’IVA indebitamente fatturata, per un periodo già oggetto di verifica fiscale, alla sopravvenienza di fatti o circostanze nuovi idonei a modificare gli esiti della verifica, anche quando non vi sia rischio di perdita di gettito fiscale, purché il soggetto passivo abbia avuto un periodo ragionevole e concretamente utilizzabile per esercitare prima il proprio diritto alla rettifica.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2006/112/CE
- Articolo 167 della direttiva 2006/112/CE
- Articolo 168 della direttiva 2006/112/CE
- Articolo 179 della direttiva 2006/112/CE
- Articolo 180 della direttiva 2006/112/CE
- Articolo 183 della direttiva 2006/112/CE
- Articolo 203 della direttiva 2006/112/CE
- Articolo 250 della direttiva 2006/112/CE
- Articolo 252 della direttiva 2006/112/CE
- Articolo 50 ter dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 54, paragrafo 5, della legge n. CL del 2017 che istituisce il codice di procedura tributaria
- Articolo 89, paragrafo 2, della legge n. CLI del 2017 recante disciplina dell’amministrazione tributaria
- Articolo 92, lettera b), della legge n. CLI del 2017 recante disciplina dell’amministrazione tributaria
Rettifica dell’IVA indebitamente fatturata dopo una verifica fiscale chiusa
La pronuncia concerne un rinvio pregiudiziale in materia di IVA proposto dalla Fővárosi Törvényszék (Corte di Budapest-Capitale, Ungheria) nella controversia tra G Kft. e l’amministrazione tributaria ungherese. Il nodo è la compatibilità con la direttiva 2006/112/CE e con i principi di neutralità fiscale, effettività e proporzionalità della disciplina nazionale che limita la ripetizione di una verifica fiscale e, quindi, la rettifica dell’IVA indebitamente fatturata.
Fatti e procedimento principale
G Kft. svolgeva attività di noleggio di vassoi e contenitori a deposito e riutilizzabili, fatturando ai clienti spese di deposito sulle quali indicava l’IVA. In seguito a decisioni anticipate del 1º giugno 2015, l’autorità ungherese aveva ritenuto che tali operazioni non rientrassero nell’ambito dell’IVA e che la società potesse rettificare le fatture e le dichiarazioni tramite autorettifica.
Successivamente, il 12 dicembre 2017 era stata avviata una verifica fiscale sul periodo gennaio 2015-luglio 2017. Una volta chiusa senza accertamenti in materia di IVA, tale verifica aveva reso il periodo un "periodo concluso con una verifica". La società aveva quindi chiesto una ripetizione della verifica per ottenere il rimborso dell’IVA indebitamente fatturata, ma l’amministrazione aveva respinto l’istanza perché non ricorrevano "fatti o circostanze nuovi" ai sensi dell’articolo 92, lettera b), della normativa nazionale.
Normativa rilevante
La Corte richiama anzitutto l’articolo 203 della direttiva 2006/112/CE, secondo cui l’IVA è dovuta da chiunque la indichi in fattura. Richiama inoltre, nel contesto del rinvio, gli articoli 167, 168, 179, 180, 183, 250 e 252 della direttiva, ma precisa che, poiché il procedimento principale riguarda solo la rettifica dell’IVA indebitamente fatturata, tali disposizioni non sono decisive per la soluzione.
Nel diritto ungherese, l’articolo 54, paragrafo 5, della legge n. CL del 2017 impedisce l’autorettifica dopo l’avvio della verifica fiscale per il periodo controllato. L’articolo 92, lettera b), della legge n. CLI del 2017 consente la ripetizione della verifica solo se il contribuente fa valere un fatto o una circostanza nuovi, di cui prima non disponeva e che non poteva conoscere o avere in buona fede.
Ragionamento del Tribunale
Il Tribunale ricorda che, in materia di IVA indebitamente fatturata, spetta in linea di principio all’emittente della fattura procedere alla rettifica; in mancanza di disciplina UE specifica sulle modalità di rettifica, sono gli Stati membri a stabilire le condizioni applicabili, nel rispetto della neutralità dell’IVA e dell’esigenza di evitare la perdita di gettito fiscale.
Tuttavia, la Corte ha già affermato che la rettifica deve essere possibile se il rischio di perdita di gettito è stato completamente eliminato o se il soggetto passivo ha agito in buona fede. Nel caso esaminato, però, il giudice del rinvio aveva costruito la questione assumendo che non vi fosse rischio di perdita di gettito, perché l’IVA era stata versata all’Erario.
Il Tribunale inquadra quindi la questione sotto il profilo dell’autonomia procedurale nazionale e del principio di effettività: le modalità nazionali non devono rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio del diritto alla rettifica. In concreto, rileva che G Kft. aveva a disposizione più di due anni e mezzo prima dell’avvio della verifica per effettuare l’autorettifica, poteva chiedere la rettifica anche durante la verifica stessa e, inoltre, poteva far valere le fatture rettificative in un eventuale ricorso contro il verbale conclusivo.
Secondo il Tribunale, questo arco temporale complessivo è, in linea di principio, ragionevole. La sola circostanza che il termine di prescrizione generale non fosse ancora scaduto non basta a rendere incompatibile la disciplina nazionale, poiché gli Stati membri possono prevedere condizioni procedurali ulteriori. Né le sentenze Zabrus Siret e Terracult mutano il giudizio, perché in quelle cause il tempo a disposizione del contribuente era molto più breve.
Quanto ai principi di neutralità fiscale e di proporzionalità, il Tribunale osserva che il primo opera come criterio interpretativo, ma non consente di superare regole procedurali nazionali che non rendano impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio del diritto. Quanto al secondo, non vi è un diniego assoluto sproporzionato, perché il contribuente ha avuto effettive possibilità di rettifica in un periodo ragionevole.
Decisione e dispositivo
Il Tribunale conclude che la direttiva 2006/112/CE e i principi di effettività, neutralità fiscale e proporzionalità non ostano a una normativa nazionale che subordina la rettifica dell’IVA indebitamente fatturata, per un periodo già sottoposto a verifica, alla presentazione di un nuovo elemento idoneo a modificare le conclusioni della verifica, anche in assenza di rischio di perdita di gettito fiscale, purché il contribuente abbia potuto esercitare effettivamente il proprio diritto alla rettifica per un periodo ragionevole.
Principio affermato
In presenza di un periodo già chiuso con verifica fiscale, uno Stato membro può esigere, per avviare una ripetizione della verifica finalizzata alla rettifica dell’IVA indebitamente fatturata, che il contribuente alleghi fatti o circostanze nuovi nei limiti previsti dal diritto nazionale, se la disciplina complessiva lascia al soggetto passivo un tempo effettivo e ragionevole per far valere il proprio diritto prima, durante o dopo la verifica.
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