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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-104/25

Judgment of the General Court (Seventh Chamber, Extended Composition) of 3 June 2026. — Lami Packaging (Kunshan) Co. Ltd v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Invalidity proceedings – Three-dimensional mark – Shape of octagonal carton – Sign consisting exclusively of the shape of goods which is necessary to obtain a technical result – Manufacturing process – Use of the product – Article 7(1)(e)(ii) and Article 51(1)(a) of Regulation (EC) No 40/94. — Case T-104/25

Giurisprudenza europea62025TJ0104

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale accoglie il ricorso di Lami Packaging e annulla la decisione della Quarta Commissione di ricorso EUIPO, alterandola nel senso di respingere l'appello di Tetra Laval contro la decisione di nullità. La Corte chiarisce che la forma tridimensionale di un contenitore può ricadere nel divieto dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), quando i suoi elementi essenziali producono un risultato tecnico rilevante nell'uso del prodotto, non solo nel suo processo di fabbricazione. In concreto, la forma del cartone ottagonale era idonea a garantire funzione, stabilità, maneggevolezza e minore uso di materiale, così da giustificare la nullità del marchio.

Marchio tridimensionale UE costituito dalla forma di un cartone ottagonale: applicabilità del motivo di nullità per forma necessaria a ottenere un risultato tecnico ex articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), del regolamento n. 40/94.

La questione giuridica

Se la forma tridimensionale del cartone contestato rientri nel divieto di registrazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), del regolamento n. 40/94 perché consiste esclusivamente nella forma dei prodotti necessaria a ottenere un risultato tecnico, e in particolare se il "risultato tecnico" debba riferirsi solo al modo in cui il prodotto funziona/è usato dal consumatore oppure anche al processo di fabbricazione; inoltre, se i caratteri essenziali della forma producano in concreto un risultato tecnico rilevante ai fini della nullità ex articolo 51, paragrafo 1, lettera a).

Principio di diritto

Il Tribunale afferma che, ai fini dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), del regolamento n. 40/94, il "risultato tecnico" deve essere valutato in relazione alla funzione del prodotto nel suo uso, ma la forma è altresì rilevante se, pur incidendo sul processo di fabbricazione, produce effetti tecnici oggettivi nella normale utilizzazione del prodotto da parte degli utenti cui esso è destinato. Nel caso concreto, i caratteri essenziali della forma del cartone erano necessari a ottenere un risultato tecnico relativo alla capacità del contenitore di svolgere la propria funzione, alla stabilità/maneggevolezza e alla riduzione di peso e materiale, sicché la Board of Appeal ha errato nel limitare il risultato tecnico al solo processo produttivo; il marchio è quindi invalido e il ricorso davanti alla commissione di ricorso doveva essere respinto.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), del regolamento (CE) n. 40/94
  • Articolo 51, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 40/94
  • Regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 72, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2017/1001
  • Regolamento (CE) n. 40/94

Marchio tridimensionale UE costituito dalla forma di un cartone ottagonale

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE contro la decisione della Quarta commissione di ricorso dell'EUIPO in materia di nullità di un marchio tridimensionale. Oggetto del contendere è la forma di un contenitore in cartone per imballaggi di classe 16, registrato a nome di Tetra Laval Holdings & Finance SA.

Fatti e procedimento amministrativo

Lami Packaging aveva chiesto la nullità del marchio UE tridimensionale sostenendo, tra l'altro, che il segno fosse esclusivamente costituito dalla forma del prodotto necessaria a ottenere un risultato tecnico, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), del regolamento n. 40/94, in combinato disposto con l'articolo 51, paragrafo 1, lettera a). La Cancellation Division aveva accolto la domanda di nullità, ma la Board of Appeal aveva poi ribaltato tale esito, ritenendo che il risultato tecnico individuato riguardasse soltanto il processo di fabbricazione e non la funzione del prodotto nell'uso.

Normativa applicabile

Il Tribunale precisa che, poiché la domanda di registrazione del marchio risale al 19 aprile 2000, la disciplina sostanziale applicabile è quella del regolamento (CE) n. 40/94. Le norme procedurali applicabili sono invece quelle del regolamento (UE) 2017/1001. Sono richiamati, in particolare, l'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), e l'articolo 51, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento n. 40/94, oltre all'articolo 72, paragrafi 2 e 3, del regolamento 2017/1001 in tema di potere di annullamento e riforma.

Questioni giuridiche esaminate

La controversia ruota attorno a due profili principali:

  • se il concetto di "risultato tecnico" ex articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), riguardi solo il funzionamento del prodotto durante l'uso o anche la sua fabbricazione;
  • se, nel caso concreto, gli elementi essenziali della forma contestata producano effettivamente un risultato tecnico rilevante per la funzione del contenitore.

Principi richiamati dalla giurisprudenza

Il Tribunale ricorda che i motivi di rifiuto ex articolo 7 devono essere interpretati alla luce dell'interesse pubblico sottostante. Per l'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), tale interesse consiste nell'evitare che il diritto dei marchi conferisca un monopolio su soluzioni tecniche o caratteristiche funzionali del prodotto, eludendo la durata limitata di altri diritti di esclusiva come brevetti e disegni.

Viene inoltre ribadito che l'analisi deve seguire due fasi:

  • identificare le caratteristiche essenziali del segno tridimensionale;
  • verificare se tali caratteristiche svolgano tutte una funzione tecnica del prodotto.

Interpretazione del "risultato tecnico"

Il Tribunale conferma che la distinzione tracciata dalla giurisprudenza, in particolare dalla sentenza Société des Produits Nestlé, tra uso del prodotto e sua fabbricazione, è corretta in diritto: il risultato tecnico rilevante ai fini della norma è quello che emerge nell'utilizzazione del prodotto e non la mera modalità produttiva. Tuttavia, ciò non significa che siano irrilevanti gli effetti tecnici della forma che si manifestano nella normale utilizzazione del bene da parte dei destinatari, anche quando la forma consenta altresì un processo produttivo più efficiente.

Il Tribunale sottolinea che la valutazione deve essere oggettiva e basata su elementi affidabili, come documentazione tecnica, brevetti, cataloghi o siti web, e non su percezioni soggettive del pubblico.

Valutazione concreta della forma contestata

Quanto al caso specifico, il Tribunale considera che la forma del cartone:

  • definisce la struttura del contenitore e ne assicura la chiusura ermetica;
  • contribuisce alla stabilità e alla maneggevolezza del packaging;
  • migliora il rapporto tra volume del contenitore e quantità di materiale necessario per fabbricarlo;
  • rende il contenitore più leggero e meno ingombrante.

Tali effetti sono ritenuti tecnici e rilevanti non solo per il produttore, ma anche per i destinatari professionali del prodotto, che riempiono, movimentano, immagazzinano e trasportano i contenitori. Il Tribunale valorizza inoltre la documentazione tecnica e commerciale prodotta, compresi i riferimenti del titolare del marchio che descrivono la minore quantità di materiale, la leggerezza e l'efficienza del prodotto, nonché la sua ergonomicità per il consumatore finale.

Errori della Board of Appeal

Secondo il Tribunale, la Commissione di ricorso ha errato nel ritenere che il risultato tecnico fosse limitato al solo processo di fabbricazione. Ha inoltre erroneamente svalutato i benefici relativi a peso, volume, stabilità, maneggevolezza e usabilità, trattandoli come meri vantaggi commerciali o ipotetici. Il Tribunale chiarisce che l'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), non richiede di dimostrare un miglioramento innovativo rispetto ad altre forme, né impone un confronto con soluzioni alternative presenti sul mercato.

Aesthetic value and technical function

Il Tribunale osserva infine che l'eventuale valore estetico di un elemento essenziale non esclude l'applicazione della norma, se quello stesso elemento è comunque necessario a ottenere un risultato tecnico. In altre parole, un carattere della forma può essere insieme tecnico e gradevole, senza che ciò impedisca la nullità.

Decisione e dispositivo

Il Tribunale accoglie il motivo unico dedotto da Lami Packaging, annulla la decisione della Board of Appeal e la altera nel senso di respingere il ricorso proposto da Tetra Laval avverso la decisione di nullità della Cancellation Division. Ne consegue che il marchio tridimensionale resta dichiarato nullo sulla base dell'articolo 51, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), del regolamento n. 40/94.

Spese

Poiché sono risultate soccombenti EUIPO e l'interveniente Tetra Laval, il Tribunale dispone che EUIPO sopporti le proprie spese e quelle sostenute da Lami Packaging, mentre Tetra Laval sopporta le proprie spese.

Come è indicizzato

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