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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23179/2022 del 25/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Il cliente aveva convenuto in giudizio la banca chiedendo la restituzione di due somme, pari a euro 25.800,00 e euro 25.500,00, oltre interessi e danno non patrimoniale, sostenendo di aver sottoscritto, tramite un promotore finanziario operante per l'istituto, un investimento in titoli e di aver consegnato al promotore assegni circolari per l'importo di euro 25.800,00; inoltre assumeva che un prelievo di euro 25.500,00 fosse stato effettuato da soggetto ignoto mediante falsa sottoscrizione di una contabile bancaria. La domanda era fondata sulla responsabilità solidale della banca per il fatto illecito del promotore ai sensi dell'art. 31 d.lgs. n. 58/1998 e dell'art. 2049 c.c. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d'appello aveva riformato la decisione ritenendo non provata la consegna degli assegni circolari e, quindi, non provato il fatto costitutivo dell'investimento; aveva inoltre ritenuto autentica la sottoscrizione della distinta di prelievo, valorizzando una serie di elementi indiziari contrari alle allegazioni attoree. In cassazione il ricorrente articolava otto motivi: contestava la valutazione della contestazione bancaria e la dedotta non contestazione dei fatti costitutivi; lamentava l'omesso esame del modulo di investimento e l'uso di presunzioni ritenute illegittime; censurava la mancata ammissione dell'interrogatorio formale del promotore; contestava la tardività del disconoscimento della distinta di prelievo; denunciava infine il dissenso della corte territoriale rispetto alla consulenza grafologica d'ufficio e l'adesione alle conclusioni del consulente di parte della banca.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato tutti gli otto motivi. Ha ritenuto che la banca avesse contestato in modo sufficientemente analitico il nucleo dei fatti costitutivi dedotti dall'attore; che l'omesso esame del modulo di investimento non fosse decisivo, poiché la decisione d'appello si fondava su plurimi elementi indiziari ritenuti complessivamente idonei a escludere la consegna degli assegni; che i motivi diretti a rivalutare il compendio istruttorio fossero inammissibili in sede di legittimità; che l'interrogatorio formale del promotore fosse irrilevante, poiché l'attore non aveva formulato domande nei suoi confronti; che la censura sulla distinta di prelievo non fosse decisiva, essendo la sentenza sorretta anche dall'autonoma ratio della ritenuta autenticità della firma; che il giudice di merito potesse legittimamente discostarsi dalla consulenza tecnica d'ufficio, purché motivando, come avvenuto nel caso di specie. Le spese sono state poste a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 31 d.lgs. n. 58/1998

    richiamato quale base della responsabilità solidale dell'intermediario per i fatti illeciti del promotore finanziario

  • art. 2049 c.c.

    invocato come ulteriore fondamento della responsabilità della banca per fatto del preposto

  • art. 115 c.p.c.

    la non contestazione opera solo quando la parte convenuta non prenda posizione in modo analitico sulle allegazioni avversarie

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato nei motivi, ma la Corte ribadisce che la valutazione delle prove resta affidata al giudice di merito se sorretta da motivazione

  • art. 111 Cost.

    richiamato nei motivi in relazione al dovere di motivazione della sentenza

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato nei motivi in relazione alla motivazione della decisione

  • art. 167 c.p.c.

    il convenuto ha l'onere di contestare in modo analitico i fatti costitutivi allegati dall'attore, senza necessità di formulare una versione alternativa

  • artt. 221-227 c.p.c.

    richiamati nei motivi con riferimento alla querela di falso, ma non ritenuti decisivi

  • art. 2727 c.c.

    richiamato in tema di presunzioni semplici utilizzate dal giudice di merito

  • art. 2729 c.c.

    le presunzioni sono utilizzabili se gli indizi sono complessivamente gravi, precisi e concordanti

  • art. 2697 c.c.

    richiamato nei motivi, ma la Corte conferma il corretto riparto dell'onere della prova a carico dell'attore sul fatto costitutivo

  • art. 1218 c.c.

    richiamato nei motivi in relazione alla responsabilità per inadempimento e alla prova liberatoria

  • art. 21 d.lgs. n. 58/1998

    richiamato nei motivi in tema di obblighi dell'intermediario, ma non accolto

  • art. 106 c.p.c.

    richiamato nei motivi con riferimento alla chiamata in causa del promotore

  • art. 232 c.p.c.

    l'interrogatorio formale è irrilevante se la persona interrogata non è parte nei cui confronti siano formulate domande nel processo

  • art. 214 c.p.c.

    richiamato nei motivi in tema di disconoscimento di scrittura privata

  • art. 215 c.p.c.

    richiamato nei motivi in tema di efficacia della scrittura riconosciuta

  • art. 216 c.p.c.

    richiamato nei motivi in tema di verificazione della scrittura

  • art. 2719 c.c.

    richiamato in tema di efficacia della copia fotografica o fotostatica, ma ritenuto non decisivo rispetto all'accertamento dell'autenticità della firma

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per il contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Il convenuto soddisfa l'onere di contestazione ex art. 167 c.p.c. quando prende posizione in modo chiaro e specifico sul nucleo dei fatti costitutivi allegati dall'attore; non è necessario che offra anche una ricostruzione alternativa completa dei fatti.
  • In cassazione, il mancato esame di un documento determina cassazione solo se il documento sia decisivo in senso stretto, cioè idoneo da solo a vincere con certezza la ratio decidendi fondata su altre prove o indizi.
  • La valutazione delle prove indiziarie è censurabile in sede di legittimità solo nei limiti del vizio di motivazione o della violazione dei canoni legali della prova presuntiva; non è consentito ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio.
  • L'interrogatorio formale è utile solo se può incidere sui fatti rilevanti della domanda o della difesa nei confronti della parte da interrogare; è irrilevante quando non sia proposta una domanda verso di essa e l'esito non possa produrre effetti confessorii utili.
  • Se la sentenza d'appello è sorretta da rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente da sola a giustificare il decisum, la censura che colpisce solo una di esse non è idonea a determinare la cassazione della decisione.
  • Il giudice di merito può discostarsi dalle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, purché indichi le ragioni del dissenso e valorizzi elementi probatori congrui; tale valutazione è insindacabile in cassazione se adeguatamente motivata.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaProveImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieObblighi informativi MIFID
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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