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Ordinanza

Ordinanza n. 420/2026 - Catanzaro, Sezione 2

per l’esecuzione del giudicato derivante dal decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Catanzaro il 7 novembre 2017, n. 1404.

Giustizia amministrativa202001576

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IIOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Catanzaro il 7 novembre 2017, n. 1404

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del decreto ingiuntivo. Il Commissario ad acta precedentemente nominato dal TAR, individuato nel Segretario generale del Comune di Soverato, non ha depositato la relazione richiesta con una precedente ordinanza e, secondo quanto rilevato dal Collegio, non risulta essersi concretamente adoperato per assicurare l’esecuzione del titolo esecutivo. Non risultava inoltre che l’interesse della società creditrice fosse stato altrimenti soddisfatto.

La decisione

Il TAR ha ritenuto necessario assicurare l’esecuzione del decreto ingiuntivo e ha sostituito il precedente ausiliario del giudice, nominando quale nuovo Commissario ad acta il Segretario del Comune di Chiaravalle Centrale, con facoltà di delega a un funzionario del Comune. Il Commissario dovrà provvedere, su apposita istanza della società ricorrente, a dare esecuzione al decreto ingiuntivo entro quaranta giorni dalla richiesta. Il Collegio ha inoltre disposto la trasmissione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro di copia dell’ordinanza e del fascicolo, affinché valuti se l’inerzia del precedente Commissario ad acta possa configurare un reato. La pronuncia non definisce l’ottemperanza con una decisione di merito sul soddisfacimento del credito, ma dispone ulteriori misure esecutive.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    La pronuncia è resa per l’esecuzione del giudicato e del titolo esecutivo nell’ambito del giudizio di ottemperanza.

  • art. 114 c.p.a.

    Il giudice dell’ottemperanza esercita i poteri necessari per assicurare l’esecuzione del titolo, compresa la sostituzione del Commissario ad acta precedentemente nominato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, qualora il Commissario ad acta nominato dal giudice non provveda agli adempimenti richiesti e non assicuri l’esecuzione del titolo, il giudice può sostituirlo nominando un nuovo Commissario ad acta e fissando un termine per l’adempimento.
  • Il nuovo Commissario ad acta può essere autorizzato dal giudice a delegare le proprie funzioni a un funzionario dell’amministrazione di appartenenza, nei limiti stabiliti dal provvedimento di nomina.
  • Quando l’inerzia del Commissario ad acta nominato per l’esecuzione di un titolo giudiziale possa astrattamente assumere rilievo penale, il giudice amministrativo può trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica per le valutazioni di competenza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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