Cassazione Civile, Ordinanza n. 10568/2026 del 21/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia della ricorrente, con adesione dei controricorrenti. La Corte ha inoltre escluso la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione ai sensi dell'art. 391, comma 4, c.p.c.
Esito
Favorevole al resistente (parti private)
La controversia
La parte soccombente nel merito in appello ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 1108/2024, affidandolo a un unico motivo. I controricorrenti si sono costituiti e hanno resistito al ricorso. Prima dell'udienza, tuttavia, la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso per cassazione, cui i controricorrenti hanno aderito. La Corte ha quindi preso atto della rinuncia e dell'adesione, rilevando che il giudizio di legittimità doveva essere dichiarato estinto.
Norme richiamate
richiamato per la costituzione in proprio delle parti
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
richiamato per la definizione in camera di consiglio
richiamato per escludere la pronuncia sulle spese in caso di rinuncia al ricorso
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se depositata prima dell'udienza e accettata dalle controparti costituite, comporta l'estinzione del giudizio di legittimità.
- In caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia, la Corte non provvede sulle spese quando la disciplina processuale richiamata esclude tale pronuncia.
- La definizione del ricorso per rinuncia assorbe ogni ulteriore valutazione sul merito delle censure proposte.
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