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Sentenza

Sentenza n. 868/2026 - Cagliari, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600390

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Cagliari che aveva condannato il Ministero all’accredito della Carta elettronica del docente per cinque anni scolastici

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, passata in giudicato, che aveva condannato il Ministero all’emissione in suo favore della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, con accredito di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023, per complessivi euro 2.500,00. La sentenza era stata notificata al Ministero il 12 marzo 2024, ma l’Amministrazione non aveva dato esecuzione al comando giudiziale, salvo il pagamento delle spese legali. Il ricorrente ha dedotto l’inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, e ha chiesto la condanna del Ministero all’esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, l’applicazione dell’astreinte ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. e la condanna alle spese.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, rilevando che il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato regolarmente notificato al Ministero e che il termine dilatorio di 120 giorni era inutilmente decorso. Ha quindi ordinato al Ministero di dare piena e completa esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro entro 120 giorni dalla comunicazione della decisione, o dalla sua notificazione se anteriore, riconoscendo il beneficio della Carta elettronica del docente secondo quanto stabilito nel titolo esecutivo. Per l’eventuale persistente inadempimento ha nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della Direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega e termine di 90 giorni dalla richiesta della parte. Il commissario potrà utilizzare, ove necessario per incapienza dei capitoli di bilancio, il pagamento in conto sospeso previsto dall’art. 14, comma 2, d.l. 669/1996. È stata invece respinta la domanda di astreinte. Il TAR ha ritenuto assorbente la nomina del commissario e, comunque, ha ravvisato altre ragioni ostative ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., valorizzando la complessità e articolazione del procedimento di attivazione della Carta, il coinvolgimento di più soggetti e strutture, l’eccezionale mole del contenzioso seriale e la natura non essenziale del beneficio, destinato alla formazione continua e di utilizzazione facoltativa. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Consentono di agire per l’ottemperanza ai giudicati e impongono al giudice di assicurare l’attuazione concreta del comando giudiziale rimasto ineseguito.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente al giudice dell’ottemperanza di imporre, per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell’esecuzione, una somma di denaro; la misura può tuttavia essere esclusa quando ricorrano ragioni ostative, oltre alla manifesta iniquità.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l’ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo rende procedibile l’azione esecutiva e consente di promuovere il giudizio di ottemperanza.

  • art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. 28 febbraio 1997, n. 30

    In caso di incapienza dei fondi dell’Amministrazione debitrice nei capitoli specificamente destinati ai pagamenti, consente il ricorso al pagamento in conto sospeso.

  • art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107

    Costituisce la base normativa del beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti, riconosciuto nel caso concreto dal titolo giudiziale da eseguire.

  • art. 4 D.P.C.M. 28 novembre 2016

    Prevede l’utilizzo di soggetti quali SO.GE.I. e CONSAP per la predisposizione e l’attivazione della Carta elettronica in forma di applicazione web, elemento considerato dal TAR nella valutazione delle difficoltà esecutive.

Massime di principio

  • Quando una sentenza passata in giudicato che impone a un’amministrazione statale l’attribuzione di un beneficio non viene eseguita, e sono decorsi i 120 giorni dalla notificazione del titolo previsti dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione di adempiere entro un nuovo termine e adottare ogni misura necessaria a rendere effettivo il giudicato.
  • Nel giudizio di ottemperanza il commissario ad acta può essere nominato sin dalla sentenza per il caso di persistente inadempimento, con fissazione del termine entro cui dovrà provvedere su richiesta della parte; quando il commissario è un dipendente dell’amministrazione debitrice, non spetta un compenso autonomo per l’attività commissariale.
  • L’astreinte prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è automatica: anche in presenza di un’inottemperanza dell’amministrazione, può essere negata quando la nomina del commissario ad acta assicura già l’esecuzione oppure sussistono altre ragioni ostative riconducibili alla specialità del debitore pubblico.
  • Tra le altre ragioni ostative all’astreinte nei confronti della pubblica amministrazione possono rilevare la complessità organizzativa e procedimentale dell’adempimento, il coinvolgimento di più strutture e soggetti esterni, i tempi tecnici necessari e l’eccezionale serialità del contenzioso, purché tali elementi siano valutati in concreto.
  • La natura non essenziale e l’utilizzabilità facoltativa del beneficio riconosciuto dal giudicato possono essere valorizzate, insieme agli altri elementi del caso, per escludere l’applicazione della penalità di mora.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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