Cassazione Civile, Ordinanza n. 32895/2023 del 27/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratrice)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una lavoratrice che chiedeva di accertare la natura subordinata del rapporto intercorso con un ente pubblico di ricerca, fondato su una serie di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati dal 15.10.2004 e su un successivo contratto a tempo determinato per il periodo 1.4.2008-31.12.2013, con conseguente conversione del rapporto a tempo indeterminato, attribuzione della qualifica e del trattamento economico di collaboratore amministrativo di 7° livello CCNL Enti di Ricerca e riconoscimento del diritto alla stabilizzazione. La Corte d'appello aveva riconosciuto la subordinazione, negato la conversione per la natura pubblica del rapporto, ma aveva riconosciuto differenze retributive ex art. 2126 c.c. parametrate al livello richiesto. L'ente ricorre in cassazione con quattro motivi: (1) violazione degli artt. 2094 e 2086 c.c., 409 c.p.c. e 7 d.lgs. n. 165/2001, lamentando l'erronea qualificazione del rapporto come subordinato; (2) violazione delle stesse norme, oltre agli artt. 1325 e 1362 c.c., per avere la Corte d'appello trascurato la volontà negoziale e il nomen iuris di co.co.co.; (3) illegittimità della condanna alle differenze retributive quale conseguenza dell'accertata subordinazione; (4) violazione degli artt. 2094, 2086 c.c., 409 c.p.c., 7 d.lgs. n. 165/2001, 1325 e 1362 c.c., 36 commi 2 e 5 d.lgs. n. 165/2001, per aver riconosciuto differenze retributive a titolo risarcitorio ex art. 2126 c.c. nonostante l'ente non avesse mai chiesto tale tutela ma solo la conversione del rapporto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi non denunciassero un errore nell'interpretazione della norma, ma una contestazione sulla ricostruzione della fattispecie concreta, censura non proponibile come vizio di violazione di legge. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mera conseguenza dei primi due. Anche il quarto motivo è stato ritenuto inammissibile, essendo articolato in via subordinata. Il ricorso è stato quindi integralmente respinto sul piano processuale; la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2094 c.c.
richiamato come parametro per la qualificazione della subordinazione del rapporto di lavoro
art. 2086 c.c.
richiamato insieme all'art. 2094 c.c. nella doglianza sulla natura del rapporto
art. 409 c.p.c.
richiamato per contestare l'inquadramento della controversia
art. 7 d.lgs. n. 165/2001
richiamato per la disciplina degli incarichi nel pubblico impiego
artt. 1325 e 1362 c.c.
richiamati per la pretesa rilevanza della volontà negoziale e del nomen iuris dei contratti
art. 2126 c.c.
richiamato dalla Corte territoriale come base del riconoscimento delle differenze retributive per prestazione lavorativa resa in un contesto contrattuale illegittimo
art. 36, commi 2 e 5, d.lgs. n. 165/2001
richiamato nel quarto motivo per contestare la condanna al pagamento delle differenze retributive nel pubblico impiego
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- In sede di legittimità, la violazione di legge è deducibile solo quando si contesti l'erronea ricognizione della fattispecie astratta; se la censura mira in realtà a contestare la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove, essa è estranea al vizio di violazione di legge e può essere proposta, nei limiti di rito, solo come vizio motivazionale.
- La qualificazione di un rapporto di lavoro non può essere aggredita in cassazione, sotto la rubrica della violazione di legge, quando il ricorrente si limiti a sostenere una diversa lettura delle risultanze istruttorie sulla concreta modalità di esecuzione del rapporto.
- La censura proposta in via meramente consequenziale rispetto all'accoglimento di motivi inammissibili è essa stessa inammissibile se non contiene un'autonoma critica giuridica alla decisione impugnata.
- L'art. 2126 c.c. può essere richiamato per regolare gli effetti economici della prestazione lavorativa resa in un contesto contrattuale invalido o illegittimo, ma la sua applicazione non può essere utilmente contestata in cassazione senza una critica autonoma della ratio decidendi posta a base della statuizione di merito.
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