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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34844/2025 del 27/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza confermata dalla Corte d'appello che l'aveva riconosciuta colpevole del reato di calunnia (art. 368 c.p.) e della conseguente applicazione del concorso formale di reati (art. 81 c.p.). Ha dedotto: (1) che le sue precarie condizioni psicofisiche all'epoca dei fatti avrebbero inciso sulla percezione della realtà, rendendo ingiustificata la responsabilità; (2) che era errata l'applicazione del concorso formale tra più reati di calunnia, poiché la denuncia falsa era stata rivolta unicamente contro un solo operante e la partecipazione degli altri agenti è mera congettura.

La decisione

Il ricorso è stato parzialmente accolto. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché riproponeva questioni di fatto già valutate dalla sentenza impugnata e, secondo la Corte di cassazione, la sentenza d'appello ha risposto senza vizi logici o giuridici, escludendo incidenza delle condizioni psicologiche della ricorrente sulla condotta deliberata. Il secondo motivo è stato invece ritenuto fondato: la Corte ha ritenuto inesistente prova del concorso formale fra più autori della calunnia, atteso che l'accusa era univoca nei confronti di un unico operante e le risultanze indicavano solo valutazioni postume o una generica condivisione. Ne è conseguito l'annullamento limitato alla qualificazione ex art. 81 c.p. e il rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Torino per nuovo giudizio su quel punto; il resto della sentenza è stato rigettato.

Norme richiamate

  • Codice penale

    L'art. 81 (concorso formale) richiede la sussistenza di una pluralità di reati tutti posti in essere con unità di volizione o contesto tali da farli concorrenti; secondo la Corte, non sussiste prova della partecipazione e della volontà comune di più operatori nella falsa denuncia, quindi la qualificazione ex art. 81 non può reggere senza elementi probatori specifici.

  • Codice penale

    Il reato di calunnia presidia la condotta di chi, consapevole dell'innocenza dell'altrui persona, artatamente attribuisce a questa un fatto costituente reato; la Corte sottolinea l'elemento soggettivo (volontà cosciente e consapevolezza dell'innocenza) come requisito centrale per la responsabilità, mentre l'estensione dell'accusa a più soggetti richiede prova dell'effettiva condivisione dell'operazione.

Massime di principio

  • Le deduzioni che si fondano sulla riconsiderazione dei fatti (es. valutazione delle condizioni psicofisiche) sono difficilmente ammissibili in Cassazione se non si fa valere un vizio logico-giuridico nella motivazione.
  • Per invocare un'incidenza dello stato psicofisico sulla imputabilità è necessario produrre elementi probatori e, se del caso, perizie che colleghino lo stato alle specifiche capacità percettive e volitive al momento del fatto.
  • Il reato di calunnia richiede la consapevolezza dell'innocenza dell'accusato e la volontà di attribuirgli falsamente un reato; la valutazione dell'elemento soggettivo è decisiva per la condanna.
  • L'applicazione dell'art. 81 c.p. (concorso formale) presuppone prova della pluralità degli autori e della loro effettiva partecipazione o volontà comune; non è sufficiente una generica ipotesi di condivisione dell'operazione investigativa.
  • Se la falsa accusa è diretta a un unico soggetto, il giudice non può estendere automaticamente la responsabilità a più agenti senza riscontri concreti: in tali casi è possibile l'annullamento parziale della sentenza con rinvio per la rinnovata qualificazione giuridica.

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