Cassazione Penale, Sentenza n. 3311/2023 del 25/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Mazzeo impugna la sentenza della Corte di appello che lo ha ritenuto responsabile del concorso nella resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) per fatti avvenuti il 28/09/2020: non si era fermato all'alt della polizia, ha accelerato e si è dato alla fuga compiendo manovre di sorpasso azzardate, omettendo di rallentare in prossimità di incroci e occupando la corsia opposta; durante l'inseguimento il passeggero si è disfatto della cocaina. In cassazione il ricorrente deduce un unico motivo: violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza del reato di resistenza a pubblico ufficiale, sostenendo che la sua condotta fosse una mera disobbedienza priva di contenuto violento e quindi priva del dolo richiesto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e manifesta infondatezza, rilevando che le censure riproducono argomentazioni già respinte in appello e non si confrontano con la motivazione congrua della Corte di appello. I giudici di legittimità hanno ritenuto provato che il ricorrente non si limitò a sottrarsi all'inseguimento ma adottò manovre deliberatamente pericolose che ostacolarono concretamente l'esercizio della funzione pubblica e indussero negli agenti una percezione di pericolo per la propria incolumità; non era quindi mera disobbedienza. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e a versare in via equitativa 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 337 cod. pen.
La Corte interpreta il reato di resistenza a pubblico ufficiale includendo anche la condotta di chi, per sottrarsi alle forze di polizia durante la fuga in auto, compie manovre finalizzate a impedire l'inseguimento e a ostacolare concretamente l'esercizio della funzione pubblica, creando una percezione di pericolo per l'incolumità degli agenti e degli utenti della strada
Sentenza della Corte di cassazione, Sez. 2, n. 44860 del 17/10/2019 (Besana, Rv. 277765 - 01)
Richiamata come precedente giurisprudenziale che conferma l'indirizzo secondo cui la resistenza può integrarsi anche mediante la fuga in auto con manovre idonee a ostacolare il perseguimento da parte delle forze dell'ordine
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Applicata sul piano delle conseguenze processuali: quando l'inammissibilità del ricorso è determinata da ragioni imputabili a colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, è possibile imputare al ricorrente il pagamento di una somma a favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- La mera inosservanza dell'alt (ferma restando la fuga) non esclude automaticamente la configurabilità del reato di resistenza: sono rilevanti le manovre pericolose e l'ostruzione concreta all'azione degli agenti.
- In caso di ricorso in cassazione, le censure che si limitano a riproporre un diverso apprezzamento dei fatti già motivato dalla corte di merito sono spesso inammissibili: la Corte di cassazione non riesamina i fatti se la motivazione di merito è congrua.
- Per integrare l'art. 337 c.p. non è necessario un contatto fisico o una violenza diretta: è sufficiente una condotta che, volontariamente, crei un pericolo concreto e ostacoli l'esercizio della funzione pubblica.
- Quando la decisione di merito evidenzia chiaramente elementi concreti (pericolosità delle manovre, rischio per l'incolumità), il dolo può essere desunto dalla condotta complessiva, non solo da atti di violenza esplicita.
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile per colpa o superficialità nella sua predisposizione, il ricorrente può essere condannato a versare somme alla Cassa delle ammende; quindi è importante formulare motivi specifici e confrontarsi nel merito con le argomentazioni della corte d'appello.
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