Sentenza del 04/08/2017 n. 19559 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente ha impugnato un avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2005, con cui erano stati contestati maggiori redditi ai fini IRPEF, un maggiore valore della produzione ai fini IRAP e un maggiore volume d'affari ai fini IVA. L'accertamento traeva origine dall'esame delle movimentazioni dei suoi conti correnti bancari, comprendenti versamenti e prelevamenti ritenuti non giustificati. In Cassazione la ricorrente ha articolato dieci motivi, contestando, tra l'altro, l'utilizzo dell'accertamento induttivo e parziale, l'applicazione delle presunzioni bancarie, il mancato riconoscimento di costi inerenti, il trattamento dell'IVA, l'omessa allegazione dell'autorizzazione alle indagini bancarie, la legittimazione del funzionario firmatario, l'omessa indicazione dell'autorità cui ricorrere e il calcolo delle sanzioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il sesto motivo, relativo alla mancata allegazione dell'autorizzazione alle indagini bancarie, e il nono motivo, relativo al potere del direttore dell'ufficio locale di sottoscrivere l'avviso di accertamento, sono stati ritenuti infondati. Tutti gli altri motivi sono stati dichiarati inammissibili, principalmente per violazione dei principi di specificità e autosufficienza del ricorso, per errata individuazione del vizio denunciato o per mancata dimostrazione che le questioni fossero state ritualmente riproposte in appello. È stata confermata la validità dell'accertamento fondato sulle movimentazioni bancarie, dell'operato dell'ufficio locale e delle statuizioni dei giudici di merito. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 13.000 euro oltre alle spese prenotate a debito, nonché al versamento di un ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32
presunzione legale in materia di accertamenti bancari
Le movimentazioni bancarie possono fondare l'accertamento dei maggiori ricavi o redditi, salvo che il contribuente dimostri in modo puntuale che i versamenti e i prelevamenti hanno una diversa giustificazione.
D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 38 e 39
L'accertamento parziale non è un metodo autonomo di accertamento, ma una modalità procedurale che può utilizzare le regole dell'accertamento analitico o induttivo previste dalle norme reddituali.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41-bis
L'accertamento parziale non è soggetto, in linea generale, a limiti incompatibili con l'accertamento induttivo e può seguire le medesime regole sostanziali degli altri accertamenti.
D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 51, comma 2, n. 7, e 54-55
L'autorizzazione alle indagini bancarie ha funzione organizzativa interna e la sua mancata allegazione all'avviso non determina automaticamente l'illegittimità dell'accertamento. Occorre che l'autorizzazione sia materialmente mancante e che ciò abbia arrecato un concreto pregiudizio al contribuente.
D.P.R. n. 300 del 1999 e regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate
Gli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate hanno competenza operativa in materia di gestione dei tributi, accertamento, riscossione e contenzioso; pertanto il direttore dell'ufficio locale è legittimato a emettere e sottoscrivere gli atti impositivi di competenza.
Art. 360 c.p.c.
I motivi di ricorso per cassazione devono essere ricondotti con chiarezza a uno specifico vizio tra quelli tassativamente previsti. Non è ammissibile una commistione indistinta tra violazione di legge, vizio motivazionale e omessa pronuncia.
Art. 112 c.p.c.
L'omessa pronuncia su una domanda o eccezione deve essere denunciata come error in procedendo ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, e il ricorrente deve dimostrare che la questione era stata effettivamente proposta e riproposta nei precedenti gradi.
Art. 2697 c.c.
Chi intende contestare l'utilizzo fiscale delle movimentazioni bancarie deve fornire la prova concreta della natura non reddituale delle operazioni o dell'inerenza dei costi dedotti.
D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 12
Le contestazioni sul cumulo e sulla quantificazione delle sanzioni devono essere formulate mediante la riproduzione o l'indicazione precisa degli elementi dell'atto impositivo necessari a consentire il controllo della censura.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, il ricorrente è tenuto al pagamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Massime di principio
- Le movimentazioni bancarie non giustificate possono costituire una base probatoria rilevante per un accertamento fiscale; il contribuente deve fornire giustificazioni analitiche, documentate e riferibili alle singole operazioni.
- L'accertamento parziale è una modalità procedurale e non un metodo autonomo: può essere accompagnato, ricorrendone i presupposti, anche da ricostruzioni induttive o presuntive.
- La mancata allegazione all'avviso dell'autorizzazione alle indagini bancarie non comporta automaticamente la nullità dell'atto. È necessario dimostrare l'assenza materiale dell'autorizzazione e un concreto pregiudizio difensivo.
- Nel ricorso per cassazione ogni censura deve essere formulata in modo specifico, indicando la norma violata, il punto della sentenza censurato e la conseguenza giuridica dell'errore.
- L'omessa pronuncia deve essere contestata come violazione dell'art. 112 c.p.c. e il ricorrente deve indicare dove la relativa questione è stata proposta nei precedenti gradi di giudizio.
- Non è sufficiente richiamare documenti, sentenze o avvisi di accertamento non trascritti o non prodotti: il ricorso per cassazione deve rispettare il principio di autosufficienza.
- Gli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate sono normalmente legittimati a emettere e sottoscrivere gli atti impositivi in base alla disciplina organizzativa dell'Agenzia.
- Il divieto di doppia presunzione non è, di per sé, una regola generale dell'ordinamento: una presunzione può costituire il fatto noto su cui fondare un'ulteriore inferenza, purché ciascun passaggio sia adeguatamente giustificato.
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