Direttiva 2002/55
Direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva codifica e sostituisce la precedente disciplina comunitaria sulla commercializzazione delle sementi di ortaggi, armonizzando le condizioni di ammissione delle varietà, i controlli ufficiali, la certificazione e la libera circolazione nel mercato interno. Il fulcro del sistema è il catalogo comune delle varietà, alimentato dai cataloghi nazionali, cui si collega il principio per cui le sementi ammesse non subiscono restrizioni di commercializzazione per la varietà. La direttiva prevede inoltre regole specifiche per varietà geneticamente modificate, per sementi trattate chimicamente, per deroghe temporanee in caso di scarsità di approvvigionamento e per la tutela delle risorse fitogenetiche.
Disciplina la produzione a fini di commercializzazione e la commercializzazione delle sementi di ortaggi nell'Unione, fissando requisiti comuni di ammissione delle varietà, certificazione, etichettatura, controlli e deroga per talune situazioni particolari.
Ambito di applicazione
Si applica alla produzione a fini di commercializzazione e alla commercializzazione delle sementi di ortaggi all'interno della Comunità/Unione europea (art. 1), con esclusione delle sementi di ortaggi per le quali sia provata la destinazione all'esportazione in paesi terzi. Copre le sementi di specie di ortaggi elencate nell'art. 2, par. 1, lett. b), e include, in specifiche condizioni, varietà geneticamente modificate, sementi trattate chimicamente, sementi destinate alla coltivazione biologica e misure per la conservazione delle risorse fitogenetiche. In taluni casi gli Stati membri possono ottenere deroghe o dispensare l'applicazione della direttiva a specie non normalmente riprodotte o commercializzate sul loro territorio (art. 49).
Direttiva 2002/55/CE sulla commercializzazione delle sementi di ortaggi
La direttiva codifica la disciplina comunitaria sulla produzione a fini di commercializzazione e sulla commercializzazione delle sementi di ortaggi, sostituendo la precedente direttiva 70/458/CEE. Il sistema è costruito attorno all'ammissione ufficiale delle varietà, alla certificazione delle sementi e al catalogo comune delle varietà, con l'obiettivo di favorire la produttività agricola e la libera circolazione nel mercato interno.
Finalità e ratio della disciplina
La direttiva muove dall'idea che la qualità e l'uniformità delle sementi siano decisive per il rendimento delle colture orticole. Per questo impone norme comuni e rigorose sulla selezione delle varietà ammissibili, sulla loro valutazione e sulla loro tracciabilità, con particolare attenzione alla protezione della salute umana, dell'ambiente e delle risorse fitogenetiche.
Ambito di applicazione
L'art. 1 riguarda la produzione a fini di commercializzazione e la commercializzazione delle sementi di ortaggi all'interno della Comunità, escludendo le sementi per le quali sia provata la destinazione all'esportazione in paesi terzi. L'art. 2 chiarisce che il regime si applica alle specie di ortaggi elencate nella direttiva e definisce le principali categorie di sementi: sementi di base, sementi certificate e sementi standard.
Definizioni essenziali
Ai fini della direttiva, la "commercializzazione" comprende vendita, conservazione a fini di vendita, offerta in vendita, fornitura o trasferimento a terzi a fini di sfruttamento commerciale. Non rientrano nella nozione alcune forniture a organismi ufficiali, ai prestatori di servizi per lavorazione o imballaggio, o ai prestatori di servizi per la produzione di materie prime agricole a fini industriali, purché non acquisiscano diritti sulle sementi o sul prodotto del raccolto.
Le sementi di base devono essere prodotte sotto la responsabilità del costitutore o selezionatore e destinate alla produzione di sementi certificate; le sementi certificate devono provenire da sementi di base o da una generazione precedente autorizzata, essere destinate soprattutto alla produzione di ortaggi e superare esami ufficiali; le sementi standard devono presentare sufficiente identità e purezza varietale e sono soggette a controllo ufficiale a posteriori.
Ammissione delle varietà e cataloghi nazionali
Gli Stati membri devono consentire la certificazione, il controllo come sementi standard e la commercializzazione solo per varietà ufficialmente ammesse almeno in uno Stato membro. Ogni Stato membro deve tenere uno o più cataloghi nazionali delle varietà ammesse, consultabili da chiunque; tali cataloghi alimentano il catalogo comune delle varietà delle specie di ortaggi.
È inoltre possibile che uno Stato membro consideri l'ammissione in un altro Stato membro o nel catalogo comune come equivalente alla propria ammissione, con conseguente esonero da alcuni obblighi procedurali. Il catalogo comune è pubblicato dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale, serie C.
Criteri di ammissione e cautele specifiche
Una varietà può essere ammessa solo se è distinta, stabile e sufficientemente omogenea. Per la cicoria industriale è richiesto anche un valore agronomico e di utilizzazione soddisfacente.
Per le varietà geneticamente modificate, l'ammissione è subordinata all'adozione di misure appropriate per evitare effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente. Inoltre, se il materiale derivato dalla varietà è destinato all'uso come alimento o ingrediente alimentare ai sensi del regolamento (CE) n. 258/97, non deve presentare rischi per il consumatore, né indurlo in errore, né determinare svantaggi nutrizionali.
La direttiva prevede anche una possibilità di deroga nell'interesse della conservazione delle risorse fitogenetiche, da attuarsi mediante condizioni specifiche fissate con la procedura di comitato.
Esami ufficiali, valutazione del rischio e riservatezza
L'ammissione presuppone esami ufficiali, principalmente in campo, basati su metodi precisi e provati e su un numero sufficiente di caratteri. Per la distinzione si prendono in considerazione le varietà comparabili disponibili e note nella Comunità.
Per le varietà geneticamente modificate è richiesta una valutazione del rischio ambientale analoga a quella prevista dalla direttiva 90/220/CEE. Fino all'adozione del regolamento del Consiglio previsto dalla direttiva, tali varietà possono essere incluse nei cataloghi nazionali solo dopo l'autorizzazione alla commercializzazione secondo la stessa direttiva 90/220/CEE. Sono inoltre previste regole di riservatezza per i componenti genealogici di ibridi e varietà sintetiche.
Denominazione, pubblicità e informazione reciproca
Il richiedente deve dichiarare se la stessa varietà è già stata oggetto di domanda in un altro Stato membro e con quale esito. Gli Stati membri devono pubblicare il catalogo delle varietà ammesse e, se del caso, il nome dei responsabili della selezione conservatrice. Quando possibile, la varietà deve conservare la stessa denominazione negli Stati membri; eventuali denominazioni alternative già usate in altri paesi devono anch'esse figurare nel catalogo.
Le varietà geneticamente modificate devono essere chiaramente indicate come tali nel catalogo. Inoltre, gli Stati membri devono notificare immediatamente domande, iscrizioni, modifiche e ritiri agli altri Stati membri e alla Commissione, e mettere a disposizione i fascicoli di ammissione, con i limiti di segretezza previsti dalla direttiva.
Mantenimento varietale, durata e revoca dell'ammissione
Le varietà ammesse devono essere mantenute mediante selezione conservatrice. Questa deve essere controllabile tramite registrazioni conservate dal responsabile della varietà, incluse quelle relative alle generazioni precedenti le sementi di base; possono essere richiesti campioni, anche con prelievo ufficiale.
L'ammissione ha durata ordinaria fino alla fine del decimo anno civile successivo all'ammissione, con possibilità di rinnovo se persiste l'interesse alla coltivazione o se la coltura deve essere mantenuta per la conservazione delle risorse genetiche. Se emergono dubbi successivi sull'ammissibilità, gli Stati membri devono intervenire; se la distinzione non era soddisfatta sin dall'origine, l'ammissione è sostituita da un'altra decisione, eventualmente di annullamento.
L'ammissione deve essere revocata se la varietà non è più distinta, stabile o sufficientemente omogenea, oppure su richiesta del responsabile se la selezione conservatrice resta assicurata. Può altresì essere revocata in caso di violazione della normativa attuativa o di informazioni false o fraudolente.
Libera circolazione e restrizioni territoriali
Le sementi di varietà ammesse non sono soggette, dal momento della pubblicazione nel catalogo comune, a restrizioni di commercializzazione per quanto riguarda la varietà. Tuttavia, uno Stato membro può chiedere di vietare o limitare in tutto o in parte il proprio territorio la coltivazione o la commercializzazione quando vi siano rischi fitosanitari, per la salute umana o per l'ambiente. Per le varietà geneticamente modificate si applica una procedura specifica più rigorosa.
Certificazione e categorie di sementi
Per la cicoria industriale è ammessa solo la commercializzazione di sementi di base o certificate; per le altre specie sono ammesse anche le sementi standard. In determinate ipotesi la direttiva consente di imporre, da una certa data, la sola commercializzazione di sementi certificate o di base.
Sono previste deroghe per sementi selezionate di generazioni anteriori alle sementi di base e per sementi in natura destinate al condizionamento, purché sia garantita l'individualità delle sementi. Altre deroghe riguardano sementi con germinabilità non ancora definitivamente accertata, piccoli quantitativi per scopi scientifici o di selezione e commercializzazione limitata da parte dei costitutori.
Campionamento, imballaggio, chiusura ed etichettatura
I campioni devono essere prelevati ufficialmente con metodi adeguati, da lotti omogenei, secondo pesi massimi e minimi fissati nell'allegato III. Le sementi di base, certificate e standard possono essere commercializzate solo in partite omogenee e in imballaggi chiusi, con sistemi di chiusura e contrassegno conformi agli articoli 27 e 28.
L'allegato IV distingue tra etichetta ufficiale per sementi di base e certificate e etichetta del fornitore per sementi standard e piccoli imballaggi di sementi certificate. Sono previsti contenuti minimi obbligatori, colori diversi, dimensioni minime e regole speciali per ibridi, linee inbred, rianalisi e trattamenti chimici.
L'art. 31 impone, per le varietà geneticamente modificate, un'indicazione chiara su ogni etichetta e su ogni documento che accompagni la partita. L'art. 32 richiede che ogni trattamento chimico sia menzionato sull'etichetta o sull'imballaggio.
Controlli ufficiali e controlli a posteriori
Gli Stati membri devono effettuare controlli ufficiali sulla commercializzazione, almeno mediante sondaggi, per verificare la conformità ai requisiti della direttiva. Devono inoltre garantire controlli a posteriori su pianta per le sementi certificate e standard, per accertare identità e purezza varietale rispetto a campioni testimoni.
Se i controlli evidenziano ripetute non conformità, la commercializzazione può essere vietata totalmente o parzialmente, anche per un periodo determinato, per il responsabile della commercializzazione. La misura cessa quando vi sia ragionevole certezza che le sementi future saranno conformi.
Sementi importate e equivalenza con paesi terzi
Le sementi raccolte in altri Stati membri o in paesi terzi possono essere certificate ufficialmente alle condizioni stabilite dalla direttiva, anche come sementi di base in casi specifici. Per le sementi provenienti da paesi terzi, il Consiglio può riconoscere l'equivalenza degli esami varietali, dei controlli sulla selezione conservatrice, delle ispezioni in campo e delle garanzie offerte dalle sementi raccolte fuori dalla Comunità.
Per i quantitativi importati da paesi terzi superiori a 2 kg, gli Stati membri devono raccogliere e ricevere informazioni dettagliate su specie, varietà, categoria, paese di produzione, paese speditore, importatore e quantitativo.
Sementi pre-base, piccoli imballaggi e controlli speciali
L'art. 35 disciplina le sementi selezionate di generazioni anteriori alle sementi di base, imponendo controllo ufficiale, imballaggio conforme e un'etichetta specifica bianca barrata diagonalmente in viola. L'art. 29 richiede misure per garantire l'identità delle sementi nei piccoli imballaggi di sementi certificate, in particolare durante il frazionamento dei lotti.
Sperimentazioni temporanee e conservazione delle risorse fitogenetiche
La direttiva consente esperimenti temporanei a livello comunitario per individuare migliori soluzioni e modificare talune disposizioni. La durata di ciascun esperimento non può superare sette anni.
Gli artt. 44 e 48 consentono di stabilire condizioni specifiche per le sementi trattate chimicamente, per la conservazione in situ e l'utilizzazione sostenibile delle risorse fitogenetiche, per le varietà e gli ecotipi tradizionali minacciati da erosione genetica, per le varietà prive di valore intrinseco ma utili in condizioni particolari, per i miscugli connessi a specifici habitat naturali o seminaturali e per le sementi adatte alla produzione biologica. Tali misure possono includere restrizioni quantitative e, per le varietà da conservazione, il riconoscimento nel catalogo comune.
Recepimento e abrogazione della disciplina precedente
La direttiva è entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e gli Stati membri ne sono i destinatari. Essa abroga la direttiva 70/458/CEE, mantenendo salvi gli obblighi relativi ai termini di attuazione delle direttive elencate nell'allegato VI, parte B. Gli Stati membri devono comunicare alla Commissione le disposizioni nazionali adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.
Disposizioni principali
Oggetto, esclusioni e definizioni
L'art. 1 delimita l'ambito alla produzione a fini di commercializzazione e alla commercializzazione delle sementi di ortaggi, escludendo le sementi destinate all'esportazione verso paesi terzi. L'art. 2 definisce, tra l'altro, "commercializzazione", "sementi di base", "sementi certificate", "sementi standard", "disposizioni ufficiali" e "piccoli imballaggi CE"; l'elenco delle specie di ortaggi può essere aggiornato con la procedura di comitato di cui all'art. 46, par. 2.
Ammissione delle varietà e cataloghi nazionali/comune
L'art. 3 richiede che le sementi possano essere certificate, controllate come sementi standard e commercializzate solo se la varietà è ufficialmente ammessa almeno in uno Stato membro. Ogni Stato membro deve compilare uno o più cataloghi nazionali delle varietà ammesse, consultabili da chiunque; il catalogo comune delle varietà è costruito sulla base dei cataloghi nazionali. Gli Stati membri possono riconoscere come equivalente l'ammissione in un altro catalogo, con parziale esonero da alcuni obblighi procedurali.
Criteri di ammissione e regole speciali per OGM e prodotti alimentari
L'art. 4 stabilisce che una varietà è ammessa solo se è distinta, stabile e sufficientemente omogenea; per la cicoria industriale è richiesto anche un valore agronomico e di utilizzazione soddisfacente. Per le varietà geneticamente modificate, l'ammissione è subordinata all'adozione di misure idonee a evitare effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente. Per varietà destinate a essere utilizzate come alimenti o ingredienti alimentari ai sensi del regolamento (CE) n. 258/97, non devono sussistere rischi per il consumatore, inganno del consumatore o svantaggi nutrizionali. È prevista inoltre una deroga per la conservazione delle risorse fitogenetiche, con condizioni specifiche da stabilire in comitato.
Esami ufficiali, valutazione del rischio e segretezza dei dati
L'art. 7 subordina l'ammissione a esami ufficiali, principalmente in campo, fondati su caratteri sufficienti e metodi precisi e provati; per la distinzione si considerano varietà comparabili note nella Comunità. Per le varietà geneticamente modificate è richiesta una valutazione del rischio ambientale analoga a quella della direttiva 90/220/CEE; fino all'adozione del regolamento del Consiglio previsto, tali varietà possono essere incluse in cataloghi nazionali solo dopo l'autorizzazione alla commercializzazione ai sensi della direttiva 90/220/CEE. Sono previste regole di riservatezza per i componenti genealogici di ibridi e varietà sintetiche. Per varietà destinate a impieghi alimentari si richiede che l'alimento o ingrediente sia già autorizzato ai sensi del regolamento (CE) n. 258/97, oppure che l'autorizzazione sia adottata secondo procedura di comitato.
Denominazione varietale, pubblicità e comunicazioni tra Stati membri
Gli artt. 8-10 impongono che il richiedente indichi eventuali domande presentate in altri Stati membri; che i cataloghi e, se del caso, i responsabili della selezione conservatrice siano pubblicati ufficialmente; che le varietà abbiano, se possibile, la stessa denominazione negli Stati membri; e che le varietà geneticamente modificate siano chiaramente indicate. Gli Stati membri devono notificare immediatamente domande, iscrizioni, modifiche e ritiri, e mettere a disposizione i fascicoli di ammissione, nel rispetto della segretezza delle informazioni sensibili.
Mantenimento della varietà, durata, rinnovo, ritiro e revoca dell'ammissione
L'art. 11 impone la selezione conservatrice delle varietà ammesse e la tracciabilità documentale della conservazione. L'art. 12 stabilisce una validità ordinaria dell'ammissione fino alla fine del decimo anno civile successivo all'ammissione, con possibilità di rinnovo se persiste l'interesse alla coltivazione e sono soddisfatti i requisiti previsti. Gli artt. 13-15 disciplinano correzione di errori emersi dopo l'ammissione, revoca dell'ammissione, cancellazione dal catalogo e periodi transitori per certificazione, controllo e commercializzazione; per alcune varietà storiche vi sono termini speciali e proroghe eccezionali.
Libera circolazione nel mercato interno e restrizioni territoriali
L'art. 16 dispone che le sementi di varietà ammesse non siano soggette a restrizioni di commercializzazione per ragioni varietali a partire dalla pubblicazione nel catalogo comune. Sono tuttavia possibili, su autorizzazione e con procedura di comitato, divieti o condizioni di coltivazione/uso in caso di rischio fitosanitario, per la salute umana o l'ambiente; per le varietà geneticamente modificate è prevista la procedura rafforzata di cui all'art. 46, par. 3. L'art. 18 consente analogo divieto di commercializzazione in caso di rischio fitosanitario, ambientale o sanitario e prevede una decisione entro tre mesi nei casi di pericolo imminente.
Certificazione, categorie di sementi e condizioni di commercializzazione
Gli artt. 20-24 fissano il principio secondo cui le sementi di cicoria industriale devono essere commercializzate solo come sementi di base o certificate, mentre per le altre specie sono ammesse anche sementi standard; in taluni casi può essere imposto che solo sementi certificate o di base possano essere commercializzate da una certa data. Sono ammesse deroghe per sementi pre-base, sementi in natura, sementi con germinabilità non ancora definitiva, piccoli quantitativi per scopi scientifici o di selezione e piccoli quantitativi per costitutori, con condizioni specifiche e assistenza amministrativa tra Stati membri. Gli Stati membri possono applicare condizioni più rigorose per la propria produzione.
Campionamento, imballaggio, chiusura ed etichettatura
Gli artt. 25-32 disciplinano il prelievo ufficiale di campioni, i lotti omogenei, i pesi massimi e minimi (allegato III), la chiusura ufficiale degli imballaggi e le etichette ufficiali o del fornitore per sementi di base, certificate e standard (allegato IV). Sono previste etichette di colore diverso, indicazioni obbligatorie, regole specifiche per piccoli imballaggi, per sementi non definitivamente certificate (allegato V), per varietà geneticamente modificate e per trattamenti chimici delle sementi.
Controlli ufficiali, controlli a posteriori e comparativi comunitari
Gli artt. 39, 40, 42 e 43 prevedono controlli ufficiali sulla commercializzazione, controlli a posteriori su pianta per verificare identità e purezza varietale, misure restrittive in caso di ripetute non conformità e esami comparativi comunitari per armonizzare metodi tecnici e risultati di certificazione e controllo. I quantitativi importati da paesi terzi superiori a 2 kg devono essere accompagnati da specifiche informazioni sull'identità del lotto.
Sementi di paesi terzi ed equivalenza
Gli artt. 36 e 37 disciplinano la certificazione di sementi raccolte in altri Stati membri o in paesi terzi e il riconoscimento di equivalenza da parte del Consiglio, su proposta della Commissione, per esami varietali, controlli di selezione conservatrice, ispezioni in campo e garanzie equivalenti delle sementi importate.
Deroghe per scarsità di approvvigionamento, sperimentazioni e risorse genetiche
Gli artt. 33, 38, 44 e 48 prevedono esperimenti temporanei, misure provvisorie in caso di difficoltà di approvvigionamento generale, e condizioni specifiche per sementi trattate chimicamente, sementi per la conservazione in situ e l'uso sostenibile delle risorse fitogenetiche, sementi adatte alla produzione biologica e miscugli associati a habitat naturali o seminaturali minacciati da erosione genetica. Tali misure e deroghe sono subordinate a decisioni adottate in procedura di comitato.
Recepimento, abrogazione della direttiva 70/458/CEE ed entrata in vigore
L'art. 50 impone agli Stati membri di comunicare alla Commissione le disposizioni nazionali adottate nel settore. L'art. 51 abroga la direttiva 70/458/CEE, fatti salvi gli obblighi relativi ai termini di attuazione indicati nell'allegato VI, parte B, e rinvia alla tavola di concordanza. L'art. 52 dispone l'entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale; l'art. 53 designa gli Stati membri come destinatari.
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