Direttiva 2002/57
Direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva codifica e sostituisce la precedente disciplina sulla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra, stabilendo un sistema armonizzato di certificazione, controllo e etichettatura per garantire qualità, identità varietale e libera circolazione nel mercato interno. Prevede categorie di sementi, condizioni tecniche per coltura e lotto, regole su imballaggio e contrassegno, deroghe limitate e controlli anche su materiali provenienti da paesi terzi. Gli Stati membri devono recepire la direttiva nei propri ordinamenti e possono introdurre solo limitati margini di discrezionalità o condizioni supplementari nei casi espressamente previsti.
Commercializzazione, certificazione e controllo delle sementi di piante oleaginose e da fibra destinate alla produzione agricola, con armonizzazione delle norme tecniche e delle etichettature nel mercato interno.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica alla produzione a fini di commercializzazione e alla commercializzazione all'interno della Comunità delle sementi di piante oleaginose e da fibra destinate alla produzione agricola, esclusi gli usi ornamentali (art. 1). Non si applica alle sementi per le quali sia provata la destinazione all'esportazione in paesi terzi. Sono inclusi i controlli su sementi di base, sementi certificate e sementi commerciali, nonché alcune deroghe per sementi selezionate di generazioni anteriori, sementi in natura, piccoli quantitativi per fini scientifici/sperimentali, e casi di carenza di approvvigionamento.
Direttiva 2002/57/CE sulla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra
La direttiva codifica la disciplina comunitaria sulla produzione a fini di commercializzazione e sulla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra destinate alla produzione agricola. L'obiettivo è assicurare un livello uniforme di qualità, identità varietale, controllo ufficiale e libera circolazione nel mercato interno, attraverso categorie di sementi, standard tecnici minimi e regole armonizzate di certificazione ed etichettatura.
Finalità e quadro generale
La direttiva muove dall'esigenza di razionalizzare la precedente direttiva 69/208/CEE, più volte modificata, e di consolidare un sistema comunitario fondato su norme unificate e rigorose. I considerando evidenziano che la produttività delle colture dipende in larga misura dall'uso di sementi adeguate e che il mercato interno richiede un sistema di certificazione unico, applicabile alla produzione in vista della commercializzazione e alla commercializzazione all'interno della Comunità, senza deroghe unilaterali idonee a ostacolare la libera circolazione.
Ambito di applicazione
L'art. 1 delimita l'applicazione alla produzione e commercializzazione di sementi di piante oleaginose e da fibra per uso agricolo, escludendo gli usi ornamentali. La direttiva non si applica alle sementi destinate all'esportazione in paesi terzi quando tale destinazione sia provata. Il sistema riguarda sia le sementi prodotte nell'Unione sia talune sementi raccolte o moltiplicate in paesi terzi, nei casi di equivalenza o di specifiche deroghe previste dagli artt. 19 e 20.
Definizioni e categorie di sementi
L'art. 2 contiene le definizioni fondamentali. Per "commercializzazione" si intende una nozione ampia, comprensiva di vendita, conservazione a fini di vendita, offerta in vendita, fornitura o trasferimento a terzi orientati allo sfruttamento commerciale, con alcune esclusioni per operazioni non commerciali o per forniture a organismi ufficiali, prestatori di servizi di lavorazione/imballaggio e, a condizioni specifiche, prestatori di servizi per produzioni industriali.
Sono poi definite le categorie di sementi: sementi di base, sementi certificate, sementi commerciali, nonché le categorie speciali per talune specie e generazioni, incluse sementi certificate di prima, seconda e terza riproduzione, e le regole per gli ibridi di girasole. La direttiva disciplina anche le "disposizioni ufficiali" e consente agli Stati membri, in alcuni casi, di articolare la categoria delle sementi di lino per generazioni o di modulare gli esami ufficiali su Brassica napus.
Requisito di certificazione e condizioni di commercializzazione
L'art. 3 costituisce il cuore del sistema: per le specie elencate, la commercializzazione è ammessa solo se le sementi sono state ufficialmente certificate come sementi di base o certificate; per altre specie disciplinate dal medesimo articolo possono essere ammesse anche sementi commerciali. La norma rinvia ai metodi internazionali in uso per gli esami ufficiali, ove esistano.
L'art. 4 ammette una deroga per sementi selezionate di generazioni anteriori alle sementi di base e per sementi in natura commercializzate ai fini del condizionamento, purché sia preservata l'individualità delle sementi. L'art. 18 dettaglia la disciplina delle sementi pre-base, imponendo controlli ufficiali, imballaggi conformi e una specifica etichetta bianca barrata diagonalmente in viola, con indicazioni dettagliate, tra cui la dicitura "sementi pre-base" e il numero di generazioni anteriori.
Deroghe alla certificazione e alla germinabilità
L'art. 5 introduce deroghe limitate per sementi di base non conformi alla germinabilità e per la commercializzazione anticipata di sementi prima della conclusione dell'esame di germinabilità, purché il fornitore garantisca una facoltà germinativa dichiarata e tale dato sia indicato su etichetta speciale. La disposizione esclude le sementi importate da paesi terzi, salvo i casi collegati alle riproduzioni effettuate fuori dalla Comunità ai sensi dell'art. 18. Gli Stati membri che applicano queste deroghe devono garantirsi reciproca assistenza amministrativa per i controlli.
L'art. 6 consente inoltre autorizzazioni per piccoli quantitativi a scopi scientifici o di selezione e per prove o sperimentazione su varietà per cui sia stata presentata richiesta di iscrizione al catalogo. In caso di materiale geneticamente modificato, l'autorizzazione presuppone misure idonee a evitare effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente, con rinvio alla valutazione del rischio ambientale prevista dalla direttiva 2002/53/CE.
Controlli, campionamento, imballaggio ed etichettatura
Gli artt. 9, 10, 11 e 12 disciplinano il sistema di controllo materiale e formale. Il campionamento deve essere ufficiale e conforme a metodi adeguati, su lotti omogenei, con peso massimo del lotto e peso minimo del campione fissati dall'allegato III. Le sementi di base, certificate e commerciali devono essere commercializzate in partite sufficientemente omogenee e in imballaggi chiusi, con sistemi di chiusura conformi che impediscano aperture non autorizzate o lascino tracce evidenti di manomissione.
L'etichettatura ufficiale è disciplinata in modo dettagliato dall'art. 12 e dall'allegato IV. L'etichetta deve essere esterna, ufficiale, conforme ai requisiti dell'allegato IV e redatta in una lingua ufficiale della Comunità; i colori identificano la categoria: bianco per sementi di base, azzurro per le certificate di prima riproduzione, rosso per le successive riproduzioni e bruno per le commerciali. Devono comparire, tra l'altro, servizio di certificazione, Stato membro, data di chiusura o di ultimo campionamento, numero di lotto, specie, varietà, categoria, paese di produzione, peso, eventuale trattamento con additivi e, per gli ibridi o le linee inbred, l'indicazione del componente o dell'ibrido.
Sono previste etichette e documenti specifici per le sementi non definitivamente certificate e raccolte in un altro Stato membro (allegato V), con etichetta grigia e dicitura "sementi non definitivamente certificate". L'art. 13 consente l'eventuale introduzione, in casi ulteriori, di un'etichetta del fornitore. L'art. 14 impone, per le varietà geneticamente modificate, l'indicazione chiara della modificazione genetica su etichette e documenti di accompagnamento. L'art. 15 richiede che ogni trattamento chimico sia menzionato sull'etichetta e sull'imballaggio o al suo interno.
Sanzioni, controlli ufficiali e restrizioni di commercializzazione
L'art. 11, par. 5, per l'esame sotto sorveglianza ufficiale, detta requisiti stringenti per gli ispettori e per i controlli a campione, imponendo che una parte delle colture e dei campioni sia verificata da ispettori ufficiali e prevedendo sanzioni nazionali efficaci, proporzionate e dissuasive, inclusa la revoca del riconoscimento degli ispettori in caso di violazioni. La certificazione è annullata se la violazione è accertata, salvo prova che la semente soddisfi comunque tutte le condizioni pertinenti.
L'art. 17 tutela la libera circolazione nel mercato interno stabilendo che le sementi commercializzate in base alla direttiva non possono subire restrizioni ulteriori rispetto a quelle previste dalla stessa o da altre direttive comunitarie, quanto a caratteristiche, esami, contrassegno e chiusura.
Sementi provenienti da altri Stati membri e da paesi terzi
L'art. 19 disciplina le sementi prodotte in uno Stato membro o in un paese terzo e raccolte in un diverso Stato membro, consentendone la certificazione ufficiale a condizione che siano soddisfatti i requisiti di ispezione in campo e di controllo ufficiale previsti dagli allegati. Per le sementi raccolte in paesi terzi, la certificazione è possibile se le ispezioni soddisfano condizioni di equivalenza riconosciute e se il controllo ufficiale accerta il rispetto dei requisiti tecnici.
L'art. 20 attribuisce al Consiglio il potere di riconoscere, su proposta della Commissione, l'equivalenza delle ispezioni in campo e delle sementi raccolte in paesi terzi, quando queste offrano le stesse garanzie quanto a caratteristiche, esami, identificazione, contrassegno e controllo. Tale meccanismo vale anche per i nuovi Stati membri nel periodo transitorio indicato.
Difficoltà di approvvigionamento e deroghe temporanee
L'art. 21 prevede un meccanismo di emergenza per difficoltà temporanee di approvvigionamento generale di sementi di base o certificate non altrimenti superabili. In tal caso può essere autorizzata, per un periodo determinato, la commercializzazione nell'intera Comunità di quantitativi necessari di sementi con requisiti ridotti o di varietà non presenti nei cataloghi comune o nazionali. L'etichetta deve indicare che si tratta di sementi soggette a requisiti ridotti.
Controlli di mercato e indicazioni per importazioni da paesi terzi
L'art. 22 impone controlli ufficiali sulla commercializzazione, almeno mediante sondaggi, per verificare il rispetto della direttiva. Per quantitativi superiori a 2 kg importati da paesi terzi, gli Stati membri devono ottenere e garantire specifiche informazioni: specie, varietà, categoria, paese di produzione, servizio ufficiale di controllo, paese speditore, importatore e quantità.
Esami comparativi comunitari, aggiornamento tecnico e comitologia
L'art. 23 introduce esami comparativi comunitari per il controllo a posteriori dei campioni di sementi di base e certificate, finalizzati all'armonizzazione dei metodi tecnici di certificazione e all'equivalenza dei risultati. Gli esiti sono oggetto di una relazione annuale riservata a Stati membri e Commissione. L'art. 24 stabilisce che gli allegati possono essere aggiornati in funzione dell'evoluzione scientifica e tecnica mediante procedura comitologica.
L'art. 25 disciplina il comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali e rinvia alla decisione 1999/468/CE per le modalità di esercizio delle competenze di esecuzione; il termine del periodo previsto dall'art. 4, par. 3, di tale decisione è fissato a un mese.
Tutela nazionale, biodiversità e biologico
L'art. 26 fa salve le norme nazionali giustificate da esigenze di tutela della salute e della vita umana e animale, di preservazione dei vegetali e di protezione della proprietà industriale e commerciale, nei limiti delle tolleranze dell'allegato II.
L'art. 27 prevede la possibilità di fissare condizioni specifiche per sementi trattate chimicamente, per la conservazione in situ e l'utilizzazione sostenibile delle risorse fitogenetiche, inclusi miscugli di sementi associati a specifici habitat naturali o seminaturali minacciati da erosione genetica, e per sementi adatte alla produzione biologica. Per le misure sulla conservazione in situ sono richieste provenienza nota e restrizioni quantitative.
Esenzioni per gli Stati membri
L'art. 28 consente a uno Stato membro, su richiesta e previa valutazione con la procedura comitologica, di ottenere una dispensa totale o parziale dall'applicazione della direttiva, ad eccezione dell'art. 17, per il cartamo e, più in generale, per specie rispetto alle quali non esistano normalmente riproduzione o commercializzazione nel suo territorio.
Recepimento, abrogazione ed entrata in vigore
L'art. 29 impone agli Stati membri di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni nazionali adottate in materia. L'art. 31 abroga la direttiva 69/208/CEE, con salvaguardia dei termini di attuazione delle direttive elencate nell'allegato VI, parte B, e stabilisce che i riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla nuova direttiva secondo la tavola di concordanza dell'allegato VII.
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, ai sensi dell'art. 32. Il testo fornito non riporta espressamente il termine generale di trasposizione, ma rinvia all'allegato VI, parte B, che contiene i termini di attuazione in diritto nazionale per gli atti richiamati.
Disposizioni principali
Oggetto e campo di applicazione
L'art. 1 definisce l'ambito: produzione a fini di commercializzazione e commercializzazione all'interno della Comunità di sementi di piante oleaginose e da fibra per uso agricolo, esclusi gli usi ornamentali; esclusione per sementi destinate all'esportazione in paesi terzi provata come tale.
Definizioni e categorie di sementi
L'art. 2 contiene le definizioni di commercializzazione, piante oleaginose e da fibra, sementi di base, sementi certificate, sementi commerciali e disposizioni ufficiali; disciplina inoltre le generazioni per specifiche specie e i casi di esame sotto sorveglianza ufficiale. Sono previste facoltà per gli Stati membri in tema di generazioni del lino e di controlli su Brassica napus.
Condizione generale di commercializzazione
L'art. 3 stabilisce che le specie elencate possono essere commercializzate solo se ufficialmente certificate come sementi di base o certificate; per altre specie elencate e, in taluni casi, a decorrere da date determinate, sono ammesse anche sementi commerciali. Gli esami ufficiali devono seguire metodi internazionali in uso, ove esistano.
Deroghe per sementi pre-base e sementi in natura
L'art. 4 consente, in deroga all'art. 3, la commercializzazione di sementi selezionate di generazioni anteriori alle sementi di base e di sementi in natura destinate al condizionamento, purché sia garantita l'individualità delle sementi.
Deroghe su germinabilità e commercializzazione anticipata
L'art. 5 permette agli Stati membri di autorizzare la certificazione e la commercializzazione di sementi di base non conformi ai requisiti di germinabilità, purché il fornitore indichi una germinabilità garantita su etichetta speciale. Consente anche, per esigenze di rapido approvvigionamento, la commercializzazione prima della conclusione dell'esame di germinabilità, con rapporto analitico provvisorio e etichetta speciale. Tali deroghe non si applicano alle sementi importate da paesi terzi, salvo i casi dell'art. 18; è prevista reciproca assistenza amministrativa tra Stati membri che utilizzano le deroghe.
Sementi per prove, sperimentazione e selezione
L'art. 6 consente autorizzazioni per piccoli quantitativi a fini scientifici o di selezione e per quantitativi adeguati per prove o sperimentazione, purché la varietà abbia richiesto l'iscrizione nel catalogo nazionale. Per materiali geneticamente modificati è richiesta l'adozione di misure appropriate per evitare effetti nocivi su salute e ambiente. Le condizioni applicative e il contrassegno sono demandati alla procedura comitologica.
Condizioni supplementari nazionali
L'art. 7 consente agli Stati membri di stabilire condizioni supplementari o più rigorose, con riferimento agli allegati I e II, per la certificazione e per l'esame delle sementi commerciali della loro produzione.
Segreto sui componenti genealogici
L'art. 8 prevede che, su richiesta del costitutore, la descrizione eventualmente richiesta dei componenti genealogici sia mantenuta segreta.
Campionamento ufficiale
L'art. 9 impone il prelievo ufficiale dei campioni, secondo metodi adeguati, nella procedura di controllo varietale e negli esami per certificazione e per sementi commerciali; i lotti devono essere omogenei e l'allegato III fissa peso massimo del lotto e peso minimo del campione.
Imballaggio, chiusura e contrassegno
Gli artt. 10 e 11 prescrivono che le sementi siano commercializzate in partite sufficientemente omogenee e in imballaggi chiusi con sistemi di chiusura che impediscano aperture senza tracce; sono previste regole sulle nuove chiusure e possibili deroghe per piccoli imballaggi. Gli Stati membri possono prevedere deroghe limitate per piccoli quantitativi al consumatore diretto.
Etichettatura ufficiale
L'art. 12 impone un'etichetta ufficiale esterna e un attestato ufficiale all'interno, conformi all'allegato IV. Sono stabiliti colori diversi per categoria: bianco per sementi di base, azzurro per certificate di prima riproduzione, rosso per certificate successive, bruno per commerciali. Sono previsti contenuti minimi, anche per ibridi e linee inbred, e possibilità di stampa indelebile sull'imballaggio. Sono contemplate deroghe per piccoli imballaggi.
Etichetta del fornitore
L'art. 13 consente, con procedura comitologica, di imporre un'etichetta del fornitore in casi ulteriori rispetto a quelli già disciplinati, definendone anche il contenuto.
Ogm e trattamento chimico
L'art. 14 impone, per varietà geneticamente modificate, l'indicazione chiara della modificazione genetica su ogni etichetta e documento di accompagnamento. L'art. 15 richiede che ogni trattamento chimico delle sementi sia menzionato sull'etichetta ufficiale o del fornitore e sull'imballaggio o all'interno dello stesso.
Esperimenti temporanei comunitari
L'art. 16 consente esperimenti temporanei a livello comunitario per testare alternative a talune disposizioni della direttiva, con possibile esenzione da obblighi per gli Stati membri coinvolti; la durata massima è di sette anni.
Libera circolazione e limiti alle restrizioni
L'art. 17 vieta restrizioni alla commercializzazione diverse da quelle previste dalla direttiva o da altre direttive comunitarie, quanto a caratteristiche, esami, contrassegno e chiusura delle sementi commercializzate in applicazione della disciplina.
Sementi pre-base
L'art. 18 disciplina la commercializzazione delle sementi selezionate di generazioni anteriori alle sementi di base, richiedendo controllo ufficiale, imballaggio conforme e etichetta ufficiale bianca barrata diagonalmente in viola, con indicazioni specifiche tra cui dicitura 'sementi pre-base' e numero di generazioni anteriori.
Sementi prodotte in altri Stati membri o in paesi terzi
L'art. 19 disciplina la certificazione in Stati membri diversi da quello di produzione per sementi provenienti da materiale certificato in uno Stato membro o in un paese terzo con equivalenza. Prevede requisiti di ispezione in campo e di verifica ufficiale, nonché l'etichettatura e il documento ufficiale per sementi non definitivamente certificate. Per sementi raccolte in paesi terzi sono richieste condizioni di equivalenza ai sensi dell'art. 20.
Equivalenza con paesi terzi
L'art. 20 attribuisce al Consiglio, su proposta della Commissione, il potere di dichiarare equivalenti le ispezioni in campo o le sementi raccolte in paesi terzi, se offrono garanzie equivalenti quanto a caratteristiche, esami, identità, contrassegno e controllo. La previsione si applica anche ai nuovi Stati membri per il periodo transitorio indicato.
Gestione di carenze di approvvigionamento
L'art. 21 consente, per difficoltà temporanee di approvvigionamento generale non superabili altrimenti, la commercializzazione nell'intera Comunità di quantitativi necessari di sementi con requisiti ridotti o di varietà non iscritte nei cataloghi, per un periodo determinato. È prevista un'etichetta che segnali la deroga.
Controlli ufficiali in commercio e indicazioni per importazioni
L'art. 22 impone controlli ufficiali sulla commercializzazione, anche mediante sondaggi. Per quantitativi superiori a 2 kg importati da paesi terzi devono essere fornite informazioni su specie, varietà, categoria, paese di produzione, servizio di controllo, paese speditore, importatore e quantità.
Esami comparativi comunitari
L'art. 23 prevede esami comparativi comunitari su campioni di sementi di base e certificate, per armonizzare i metodi tecnici e verificare a posteriori i risultati di certificazione. Possono includere anche sementi provenienti da paesi terzi.
Aggiornamento degli allegati e comitologia
Gli artt. 24 e 25 rinviano alla procedura comitologica della decisione 1999/468/CE per modifiche tecniche degli allegati, misure applicative e funzionamento del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali. Il termine del periodo di cui all'art. 4, par. 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.
Tutela salute, proprietà industriale e norme nazionali
L'art. 26 fa salve le disposizioni nazionali giustificate da tutela della salute e della vita di persone e animali, preservazione dei vegetali e protezione della proprietà industriale e commerciale, nei limiti delle tolleranze sull'allegato II.
Sementi trattate chimicamente, biodiversità e biologico
L'art. 27 consente di stabilire condizioni specifiche per la commercializzazione di sementi trattate chimicamente, per la conservazione in situ e l'utilizzazione sostenibile delle risorse fitogenetiche, inclusi miscugli di sementi associati a specifici habitat e minacciati da erosione genetica, nonché per sementi adatte alla produzione biologica. Per la conservazione in situ si richiedono provenienza nota e restrizioni quantitative.
Esenzione per gli Stati membri in casi particolari
L'art. 28 consente, su richiesta e previa esame secondo la procedura comitologica, una dispensa totale o parziale dall'applicazione della direttiva, ad eccezione dell'art. 17, per il cartamo e per altre specie rispetto alle quali non esistano normalmente riproduzione o commercializzazione nel territorio dello Stato membro.
Recepimento, abrogazione e entrata in vigore
L'art. 29 impone agli Stati membri di comunicare alla Commissione le disposizioni nazionali adottate. L'art. 31 abroga la direttiva 69/208/CEE, fatti salvi i termini di attuazione richiamati nell'allegato VI, e stabilisce che i riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva. L'art. 32 prevede l'entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GUCE; l'art. 33 indica che gli Stati membri sono destinatari della direttiva. Il termine di trasposizione non è espresso nel testo fornito ma è richiamato nell'allegato VI, parte B.
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