Direttiva 2002/39
Direttiva 2002/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda l'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2002/39/CE modifica la direttiva 97/67/CE per proseguire l’apertura graduale e controllata del mercato postale alla concorrenza, bilanciandola con la salvaguardia del servizio universale. Riduce i limiti di peso e di prezzo dei servizi che gli Stati membri possono riservare ai fornitori del servizio universale, disciplina alcune categorie di invii e rafforza gli obblighi di trasparenza, non discriminazione e gestione dei reclami. Introduce inoltre un riesame periodico del settore da parte della Commissione e fissa il termine di recepimento al 31 dicembre 2002.
Ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali comunitari mediante modifica della direttiva 97/67/CE, con riduzione dei servizi riservati e rafforzamento delle regole su trasparenza, reclami e vigilanza.
Ambito di applicazione
Si applica ai servizi postali nella Comunità, in particolare alla corrispondenza interna e transfrontaliera in entrata e in uscita, alla pubblicità diretta per corrispondenza, allo scambio di documenti e ai meccanismi tariffari e di compensazione dei fornitori del servizio universale. Riguarda gli Stati membri, le autorità nazionali di regolamentazione, i fornitori del servizio universale e gli eventuali operatori concorrenti titolari di licenze o autorizzazioni; lascia impregiudicate le procedure di autorizzazione previste dalla direttiva 97/67/CE. Sono previste esclusioni/deroghe puntuali per il servizio postale gratuito per persone non vedenti o ipovedenti e per i casi in cui sia necessario garantire il servizio universale.
Ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali comunitari
La direttiva 2002/39/CE interviene sulla direttiva 97/67/CE per proseguire l’apertura progressiva del mercato postale europeo, in linea con l’obiettivo di conciliare liberalizzazione controllata e tutela duratura del servizio universale. I considerando richiamano l’importanza sociale ed economica dei servizi postali, il ruolo della coesione territoriale e sociale, nonché l’esigenza di un quadro normativo moderno che accompagni l’evoluzione tecnologica e concorrenziale del settore.
Obiettivi e logica della modifica
La direttiva muove dall’idea che il servizio universale possa essere salvaguardato mantenendo una riserva limitata di alcuni servizi postali, ma consentendo al tempo stesso un grado sufficiente di apertura del mercato. L’apertura deve essere graduale e controllata, così da dare ai fornitori del servizio universale il tempo di modernizzare e ristrutturare le proprie attività e agli Stati membri il tempo di adattare i propri sistemi normativi.
Ambito materiale della disciplina
La modifica riguarda soprattutto:
- la corrispondenza interna;
- la corrispondenza transfrontaliera in entrata e in uscita;
- la pubblicità diretta per corrispondenza;
- lo scambio di documenti;
- i regimi tariffari speciali e i meccanismi di finanziamento del servizio universale;
- le procedure di reclamo e i poteri delle autorità nazionali di regolamentazione.
Restano centrali gli effetti sull’equilibrio economico dei fornitori del servizio universale e sulla tenuta del servizio universale stesso, che costituisce il limite principale all’apertura del mercato.
Servizi riservati e riduzione dei limiti di peso e prezzo
Il nuovo articolo 7 della direttiva 97/67/CE consente agli Stati membri di riservare al fornitore o ai fornitori del servizio universale, nella misura necessaria al mantenimento del servizio universale, attività di raccolta, smistamento, trasporto e consegna di corrispondenza interna e di corrispondenza transfrontaliera in entrata.
La riserva è però circoscritta da limiti oggettivi:
- limite di peso di 100 grammi dal 1° gennaio 2003;
- limite di peso di 50 grammi dal 1° gennaio 2006;
- esclusione del limite di peso se il prezzo è almeno tre volte la tariffa pubblica nella prima categoria di peso della categoria più rapida dal 1° gennaio 2003;
- esclusione del limite di peso se il prezzo è almeno due volte e mezzo tale tariffa dal 1° gennaio 2006.
Sono previste eccezioni per il servizio postale gratuito per persone non vedenti o ipovedenti. Inoltre, lo scambio di documenti può non essere riservato.
Pubblicità diretta e posta transfrontaliera
La direttiva conferma che la pubblicità diretta per corrispondenza può restare riservata entro gli stessi limiti di peso e di prezzo, ma solo nella misura necessaria a garantire il servizio universale. Anche la corrispondenza transfrontaliera in uscita può essere mantenuta nella riserva quando ciò sia necessario per assicurare il servizio universale, ad esempio nei casi in cui il mercato nazionale abbia già conosciuto liberalizzazioni o presenti caratteristiche specifiche.
I considerando sottolineano che l’apertura della posta transfrontaliera in uscita ha rilievo economico limitato ma significativo e può essere gestita senza compromettere la fornitura del servizio universale.
Riesame del mercato e possibile completamento nel 2009
La Commissione è incaricata di elaborare uno studio prospettico sull’incidenza, per ciascuno Stato membro, del pieno completamento del mercato interno postale nel 2009 sul servizio universale. Entro il 31 dicembre 2006 deve presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio con eventuale proposta che:
- confermi la data del 2009 per il completamento del mercato interno postale; oppure
- definisca una fase alternativa, alla luce delle risultanze dello studio.
La direttiva, quindi, non dispone direttamente il completamento finale del mercato, ma prevede un meccanismo di riesame politico e tecnico prima dell’eventuale fase successiva.
Trasparenza, non discriminazione e tariffe speciali
L’articolo 12, come modificato, rafforza i principi di trasparenza e non discriminazione per le tariffe speciali applicate dai fornitori del servizio universale a soggetti commerciali, utenti all’ingrosso o consolidatori postali.
Le tariffe devono:
- riflettere i costi evitati rispetto a un servizio ordinario completo;
- applicarsi con condizioni equivalenti tra terzi;
- applicarsi anche nei rapporti tra terzi e fornitori del servizio universale che offrano servizi equivalenti;
- essere accessibili anche ai clienti privati in condizioni simili.
È inoltre vietato il trasferimento di sovvenzioni dalle attività non riservate alle attività competitive del servizio universale quando tali sovvenzioni derivino da entrate dei servizi riservati, salvo dimostrazione della stretta necessità per specifici obblighi di servizio universale nel mercato competitivo. Le autorità nazionali di regolamentazione devono adottare i provvedimenti necessari e notificarli alla Commissione, salvo negli Stati membri privi di servizi riservati.
Reclami, responsabilità e compensazioni
L’articolo 19 viene riscritto per imporre agli Stati membri di garantire procedure di reclamo:
- trasparenti;
- semplici;
- poco onerose.
Le procedure devono coprire, in particolare, smarrimento, furto, danneggiamento e mancato rispetto delle norme di qualità del servizio, compresa la determinazione della responsabilità quando sono coinvolti più operatori. Gli Stati membri possono estendere tali tutele anche a servizi non inclusi nel servizio universale e ai servizi del servizio universale non offerti dal fornitore universale. Le procedure devono consentire la soluzione equa e rapida delle controversie e prevedere, nei casi giustificati, rimborsi e/o compensazioni.
Autorità nazionali di regolamentazione
L’articolo 22 rafforza il ruolo delle autorità nazionali di regolamentazione, che devono assicurare il rispetto degli obblighi derivanti dalla direttiva e, se del caso, adottare controlli e procedure specifiche per garantire l’osservanza dei servizi riservati. Esse possono anche essere chiamate a vigilare sul rispetto delle norme in materia di concorrenza postale.
Relazioni periodiche della Commissione
La Commissione deve presentare ogni due anni una relazione sull’applicazione della direttiva, a partire dal 31 dicembre 2004, con informazioni sullo sviluppo del settore sotto il profilo economico, sociale, occupazionale e tecnologico, oltre che sulla qualità del servizio. La relazione può essere accompagnata da proposte al Parlamento europeo e al Consiglio.
Durata del regime e termine finale
L’articolo 27, come modificato, prevede che le disposizioni della direttiva 97/67/CE, salvo l’articolo 26, si applichino fino al 31 dicembre 2008, salvo diversa decisione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3. La data lascia impregiudicate le procedure di autorizzazione previste dall’articolo 9.
Recepimento negli Stati membri
La direttiva vincola gli Stati membri quanto al risultato da raggiungere e richiede recepimento entro il 31 dicembre 2002. Gli Stati devono notificare alla Commissione le misure di attuazione e trasmettere il testo delle disposizioni interne essenziali adottate nel settore disciplinato.
Per gli operatori e i professionisti, il punto centrale è che la direttiva non introduce soltanto una liberalizzazione ulteriore, ma anche un rafforzamento dei presidi regolatori: limiti alla riserva, controllo sulle tariffe speciali, divieto di sovvenzioni incrociate ingiustificate, tutela degli utenti e vigilanza delle autorità nazionali. Il tutto è costruito in modo da preservare la sostenibilità economica del servizio universale durante la transizione verso un mercato più aperto.
Disposizioni principali
Riduzione dei servizi riservati e criteri di riserva
L’articolo 7 della direttiva 97/67/CE è sostituito: gli Stati membri possono continuare a riservare al fornitore o ai fornitori del servizio universale, nella misura necessaria al mantenimento del servizio universale, la raccolta, lo smistamento, il trasporto e la consegna di invii di corrispondenza interna e di corrispondenza transfrontaliera in entrata. I limiti di peso sono fissati a 100 grammi dal 1° gennaio 2003 e a 50 grammi dal 1° gennaio 2006; tali limiti non si applicano se il prezzo è almeno tre volte la tariffa pubblica nella prima categoria di peso della categoria più rapida dal 1° gennaio 2003, e almeno due volte e mezzo tale tariffa dal 1° gennaio 2006. Sono previste eccezioni per il servizio postale gratuito per persone non vedenti o ipovedenti.
Pubblicità diretta per corrispondenza e corrispondenza transfrontaliera in uscita
La pubblicità diretta per corrispondenza può continuare a essere riservata entro i medesimi limiti di peso e di prezzo, se necessario per garantire il servizio universale. Anche la corrispondenza transfrontaliera in uscita può restare riservata entro gli stessi limiti, ove occorra per assicurare la fornitura del servizio universale, ad esempio nei casi di liberalizzazioni pregresse o di caratteristiche specifiche del mercato nazionale. Lo scambio di documenti può non essere riservato.
Riesame prospettico e possibile completamento del mercato interno nel 2009
La Commissione deve elaborare uno studio prospettico sull’incidenza, per ciascuno Stato membro, del pieno completamento del mercato interno postale nel 2009 sul servizio universale. Sulla base dello studio, entro il 31 dicembre 2006 deve presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione con proposta che confermi, se del caso, la data del 2009 oppure determini un’altra eventuale fase.
Tariffe speciali, trasparenza e non discriminazione
All’articolo 12 sono aggiunte disposizioni che impongono, per le tariffe speciali applicate dai fornitori del servizio universale a utenti commerciali, utenti all’ingrosso o consolidatori postali, il rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione sia nelle tariffe sia nelle condizioni associate. Le tariffe devono tener conto dei costi evitati rispetto a un servizio ordinario completo e devono applicarsi, con condizioni equivalenti, sia tra terzi sia tra terzi e fornitori del servizio universale che offrano servizi equivalenti; devono inoltre essere accessibili ai clienti privati in condizioni simili. È vietato il trasferimento di sovvenzioni da elementi del servizio universale non compresi nel settore riservato a partire dalle entrate dei servizi riservati, salvo prova della stretta necessità per specifici obblighi nel settore competitivo; le autorità nazionali di regolamentazione devono adottare i provvedimenti necessari e notificarli alla Commissione, salvo negli Stati membri privi di servizi riservati.
Gestione dei reclami e tutela degli utenti
L’articolo 19 impone agli Stati membri di assicurare procedure di reclamo trasparenti, semplici e poco onerose per gli utenti, in particolare per smarrimento, furto, danneggiamento o mancato rispetto delle norme di qualità, incluse le regole per stabilire la responsabilità quando sono coinvolti più operatori. Gli Stati membri possono estendere tale principio anche a servizi non compresi nel servizio universale o comunque non offerti dal fornitore del servizio universale. Le procedure devono consentire una soluzione equa e celere delle controversie e, nei casi giustificati, un sistema di rimborso e/o compensazione.
Ruolo delle autorità nazionali di regolamentazione
L’articolo 22 rafforza i compiti delle autorità nazionali di regolamentazione, alle quali spetta in particolare garantire l’osservanza degli obblighi derivanti dalla direttiva e, se del caso, predisporre controlli e procedure specifiche per assicurare il rispetto dei servizi riservati. Esse possono anche essere incaricate di garantire il rispetto delle norme in materia di concorrenza postale.
Relazioni periodiche della Commissione
L’articolo 23 prevede che, fatto salvo l’articolo 7, la Commissione presenti ogni due anni una relazione sull’applicazione della direttiva, per la prima volta entro il 31 dicembre 2004, con informazioni sullo sviluppo del settore, in particolare sugli aspetti economici, sociali, occupazionali e tecnologici, nonché sulla qualità dei servizi, corredata di eventuali proposte.
Durata del regime e fine validità della direttiva modificata
L’articolo 27 stabilisce che le disposizioni della direttiva 97/67/CE, come modificate, si applicano fino al 31 dicembre 2008, salvo diversa decisione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3. Tale data lascia impregiudicate le procedure di autorizzazione di cui all’articolo 9.
Recepimento e notifica
Gli Stati membri devono adottare entro il 31 dicembre 2002 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e informare immediatamente la Commissione. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate all’atto della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.
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