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direttiva

Direttiva 2002/54

Direttiva 2002/54/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole

Normativa europea32002L0054

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva codifica la disciplina comunitaria sulla commercializzazione delle sementi di barbabietole, sostituendo la previgente direttiva 66/400/CEE. Stabilisce che, in linea generale, possono essere commercializzate solo sementi ufficialmente certificate come sementi di base o sementi certificate, con regole dettagliate su controlli, imballaggio, chiusura, etichettatura e condizioni di qualità. Prevede deroghe limitate per sementi selezionate di generazioni anteriori, sementi in natura, prove sperimentali, difficoltà temporanee di approvvigionamento, nonché disposizioni specifiche per sementi geneticamente modificate, trattate chimicamente, biologiche e per la conservazione in situ delle risorse fitogenetiche. Gli Stati membri conservano margini di discrezionalità su condizioni supplementari, deroghe autorizzate e sanzioni, ma devono assicurare l'effettività dei controlli e il rispetto del risultato armonizzato.

Codificazione delle regole UE sulla commercializzazione e certificazione delle sementi di barbabietole (barbabietola da zucchero e da foraggio) nel mercato interno.

Ambito di applicazione

Si applica alle sementi di barbabietole commercializzate all'interno della Comunità, ossia alle sementi di Beta vulgaris L. destinate alla vendita, offerta, fornitura o altro trasferimento a fini di sfruttamento commerciale. Restano escluse le sementi per le quali sia provata la destinazione all'esportazione in paesi terzi. La disciplina riguarda produzione, certificazione, imballaggio, etichettatura, controlli e commercio di sementi di base, sementi certificate, sementi pre-base e piccoli imballaggi CE, nonché talune deroghe per prove, ricerca, emergenze di approvvigionamento, materiali geneticamente modificati e conservazione di risorse genetiche.

Commercializzazione delle sementi di barbabietole

La direttiva 2002/54/CE codifica la disciplina comunitaria applicabile alle sementi di barbabietole da zucchero e da foraggio, con l'obiettivo di garantire qualità, identità varietale e libera circolazione nel mercato interno. Il testo si inserisce nel processo di razionalizzazione e chiarificazione della normativa precedente, sostituendo la direttiva 66/400/CEE.

Ambito di applicazione e definizioni

L'articolo 1 circoscrive la disciplina alle sementi di barbabietole commercializzate nella Comunità, escludendo quelle di cui sia provata la destinazione all'esportazione verso paesi terzi. L'articolo 2 fornisce le definizioni operative essenziali: in particolare, chiarisce cosa debba intendersi per commercializzazione, sementi di base, sementi certificate, sementi monogermi, sementi di precisione, disposizioni ufficiali e piccoli imballaggi CE.

Ai fini della nozione di commercializzazione, sono ricompresi vendita, conservazione a fini di vendita, offerta in vendita e ogni altro trasferimento a fini di sfruttamento commerciale. Non vi rientrano, invece, alcune ipotesi di fornitura a organismi ufficiali, o a prestatori di servizi per lavorazione o imballaggio, purché questi non acquisiscano diritti sulle sementi. Una particolare disciplina è prevista per la fornitura a prestatori di servizi destinata alla produzione di materie prime agricole a fini industriali, con obbligo di trasmissione al servizio di certificazione del contratto pertinente.

Regola generale di certificazione e qualità

L'articolo 3 stabilisce il principio cardine: gli Stati membri devono consentire la commercializzazione solo di sementi ufficialmente certificate come "sementi di base" o "sementi certificate". Gli esami ufficiali devono essere svolti, ove esistano, secondo i metodi internazionali in uso.

La direttiva allega a tale regola un insieme di condizioni tecniche e qualitative: l'allegato I richiede, tra l'altro, che il campo di produzione sia idoneo sotto il profilo dei precedenti colturali, che la coltura presenti identità e purezza varietale sufficienti e che siano rispettate specifiche distanze di isolamento dalle fonti di polline vicine. Per le sementi si richiedono identità e purezza varietale, contenimento delle malattie e, per le sementi monogermi e di precisione, standard specifici di germinazione e di numero di plantule per glomerulo.

Deroghe alla regola generale

La direttiva ammette alcune deroghe limitate. L'articolo 4 consente la commercializzazione di sementi selezionate di generazioni anteriori alle sementi di base e di sementi in natura destinate al condizionamento, purché sia garantita la loro individualità.

L'articolo 5 autorizza gli Stati membri, a determinate condizioni, a certificare e commercializzare sementi di base non conformi ai requisiti di germinabilità, o sementi delle categorie base e certificate per le quali l'esame ufficiale di germinazione non sia ancora concluso. In tali casi sono richieste etichette speciali e l'indicazione della germinabilità garantita dal fornitore; la deroga non si applica alle sementi importate da paesi terzi, salvo le eccezioni connesse alle moltiplicazioni effettuate fuori dalla Comunità. Gli Stati membri che fanno ricorso a tali deroghe devono assicurare reciproca assistenza amministrativa per i controlli.

L'articolo 6 consente inoltre di autorizzare produttori stabiliti nel territorio nazionale a commercializzare piccoli quantitativi per scopi scientifici, di selezione, di prova o sperimentazione. Per i materiali geneticamente modificati, l'autorizzazione è subordinata all'adozione di misure idonee a evitare effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente; per la valutazione del rischio ambientale si applica l'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2002/53/CE.

Possibili scelte nazionali e tutela della segretezza

L'articolo 7 riconosce agli Stati membri la facoltà di introdurre, in relazione all'allegato I, condizioni supplementari o più rigorose per la certificazione della loro produzione. L'articolo 8 consente, su richiesta del costitutore, di mantenere segreta la descrizione eventualmente richiesta dei componenti genealogici.

Campionamento, lotti e controlli ufficiali

L'articolo 9 impone che il controllo delle varietà e l'esame delle sementi per la certificazione avvengano mediante prelievo ufficiale di campioni con metodi adeguati. I campioni devono essere tratti da lotti omogenei; l'allegato II fissa un peso massimo del lotto di 20 tonnellate e un peso minimo del campione di 500 grammi.

L'articolo 25 obbliga gli Stati membri a effettuare controlli ufficiali sulla commercializzazione, anche per sondaggi, al fine di verificare il rispetto dei requisiti della direttiva. Per le sementi importate da paesi terzi in quantitativi superiori a 2 kg, gli Stati membri devono raccogliere e gestire informazioni minime su specie, varietà, categoria, paese di produzione e servizio di controllo, paese speditore, importatore e quantità.

Imballaggio, chiusura ed etichettatura

Gli articoli 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 costruiscono un sistema dettagliato di tracciabilità e integrità del prodotto. Le sementi di base e certificate possono essere commercializzate solo in partite sufficientemente omogenee e in imballaggi chiusi con sistemi di chiusura idonei a impedire l'apertura senza danni o senza tracce di manomissione.

Per le sementi di base e certificate, l'etichetta ufficiale deve essere esterna, non ancora utilizzata, redatta in una lingua ufficiale della Comunità, di colore bianco per le sementi di base e azzurro per le certificate. Deve riportare le indicazioni dell'allegato III, parte A, tra cui la dicitura "Normativa CE", il servizio di certificazione, il numero di lotto, la specie, la varietà, la categoria, il paese di produzione, il peso o il numero di glomeruli o semi, nonché eventuali indicazioni su monogermia, precisione e rianalisi.

Per i piccoli imballaggi CE, l'articolo 13 richiede l'etichetta o la scritta del fornitore, il numero d'ordine attribuito ufficialmente e, secondo i casi, colori bianco o blu. L'articolo 14 ammette che essi siano chiusi e contrassegnati ufficialmente o sotto controllo ufficiale su richiesta. L'articolo 15 impone misure per garantire l'identità delle sementi, soprattutto quando i lotti vengono frazionati. L'articolo 16 permette, in casi ulteriori, di imporre un'etichetta del fornitore distinta da quella ufficiale.

Sementi geneticamente modificate e trattamenti chimici

L'articolo 17 impone, per le sementi di varietà geneticamente modificata, l'indicazione chiara di tale carattere su ogni etichetta e documento accompagnatorio. L'articolo 18 dispone che ogni trattamento chimico sia menzionato sull'etichetta ufficiale o su quella del fornitore, nonché sull'imballaggio o al suo interno.

Sementi pre-base e sementi non definitivamente certificate

L'articolo 21 disciplina la commercializzazione delle sementi selezionate di generazioni anteriori alle sementi di base. Queste devono essere state ufficialmente controllate, essere in imballaggi conformi e recare un'etichetta bianca barrata diagonalmente in viola, con indicazioni specifiche sul servizio di certificazione, il lotto, la specie, la varietà, la dicitura "sementi pre-base" e il numero delle generazioni precedenti alle sementi certificate.

L'articolo 22 regola le sementi non definitivamente certificate raccolte in un altro Stato membro: esse devono essere confezionate e accompagnate da etichetta grigia e da un documento ufficiale contenente le informazioni indicate nell'allegato IV. La stessa disposizione disciplina anche le sementi raccolte in paesi terzi, prevedendo la possibilità di certificazione negli Stati membri se siano rispettate condizioni equivalenti e siano state svolte le ispezioni richieste.

Equivalenza con paesi terzi e circolazione transfrontaliera

L'articolo 23 attribuisce al Consiglio, su proposta della Commissione e a maggioranza qualificata, il potere di riconoscere che le ispezioni in campo in un paese terzo soddisfano le condizioni dell'allegato I, parte A, e che le sementi raccolte in un paese terzo offrono garanzie equivalenti a quelle comunitarie per caratteristiche, esame, identità, contrassegno e controllo. La disposizione si applica anche ai nuovi Stati membri nel periodo transitorio indicato.

Misure temporanee in caso di difficoltà di approvvigionamento

L'articolo 24 consente, quando nella Comunità emergano difficoltà temporanee di approvvigionamento di sementi di base o certificate non superabili in altro modo, di autorizzare per un periodo determinato la commercializzazione di sementi a requisiti ridotti o di varietà non incluse nei cataloghi. In tali casi è prevista un'etichetta ufficiale specifica; per le varietà non iscritte ai cataloghi l'etichetta è marrone e deve indicare che si tratta di una categoria soggetta a requisiti ridotti.

Prove comparative, aggiornamenti tecnici e comitologia

L'articolo 26 prevede esami comparativi comunitari per il controllo a posteriori delle sementi certificate, con l'obiettivo di armonizzare i metodi tecnici di certificazione e ottenere equivalenza dei risultati. La Commissione deve adottare le misure necessarie per tali esami e può includervi sementi provenienti da paesi terzi.

L'articolo 27 consente l'aggiornamento degli allegati in funzione dell'evoluzione scientifica e tecnica. L'articolo 28 istituisce il ricorso al Comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali e rinvia alla procedura di comitologia della decisione 1999/468/CE, con termine di un mese per il parere di cui all'articolo 4, paragrafo 3, di tale decisione.

Clausole di salvaguardia, risorse genetiche e produzioni particolari

L'articolo 29 salva le disposizioni nazionali giustificate da motivi di tutela della salute e della vita di persone e animali, di preservazione dei vegetali o di protezione della proprietà industriale e commerciale.

L'articolo 30 consente l'adozione di condizioni specifiche per: sementi trattate chimicamente; sementi destinate alla conservazione in situ e all'uso sostenibile delle risorse fitogenetiche, inclusi miscugli di sementi associati a habitat naturali o seminaturali minacciati da erosione genetica; sementi adatte alla produzione biologica. Per le misure sulle risorse fitogenetiche, le sementi devono avere provenienza nota e approvata dall'autorità competente e possono essere soggette a restrizioni quantitative.

Recepimento, valutazione e abrogazione della normativa previgente

L'articolo 31 impone agli Stati membri di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni nazionali di recepimento. L'articolo 32 prevede che la Commissione effettui entro il 1o febbraio 2004 una valutazione dettagliata delle semplificazioni delle procedure di certificazione introdotte dalla direttiva 98/96/CE, con particolare riguardo agli effetti sulla qualità delle sementi.

L'articolo 33 abroga la direttiva 66/400/CEE, fatta salva la permanenza degli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione elencati nell'allegato V, parte B, e dispone che i riferimenti alla direttiva abrogata si intendano fatti alla presente direttiva secondo la tavola di concordanza dell'allegato VI.

Entrata in vigore

L'articolo 34 stabilisce che la direttiva entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. L'articolo 35 indica gli Stati membri quali destinatari del provvedimento.

Disposizioni principali

Oggetto, esclusioni e definizioni

L'articolo 1 delimita il campo alle sementi di barbabietole commercializzate nella Comunità, escludendo quelle destinate all'esportazione verso paesi terzi. L'articolo 2 definisce nozioni centrali: commercializzazione, barbabietole, sementi di base, sementi certificate, sementi monogermi, sementi di precisione, disposizioni ufficiali e piccoli imballaggi CE, con precisazioni sulle attività che non costituiscono commercializzazione.

Regola generale di certificazione e controlli

L'articolo 3 impone agli Stati membri di consentire la commercializzazione solo di sementi ufficialmente certificate come "sementi di base" o "sementi certificate" e di usare metodi internazionali di esame ove disponibili. L'articolo 20 vieta ulteriori restrizioni di commercializzazione rispetto a quelle previste dalla direttiva o da altre direttive UE per caratteristiche, esami, contrassegno e chiusura.

Deroghe alla certificazione ordinaria

L'articolo 4 consente la commercializzazione di sementi selezionate di generazioni anteriori alle sementi di base e di sementi in natura destinate al condizionamento, purché ne sia garantita l'individualità. L'articolo 5 autorizza, in deroga, la commercializzazione di sementi di base con facoltà germinativa non conforme e di partite non ancora pienamente esaminate per la germinazione, con etichetta speciale e garanzie del fornitore; tali deroghe non si applicano alle importazioni da paesi terzi, salvo l'articolo 22. L'articolo 6 consente piccoli quantitativi per ricerca, selezione, prova o sperimentazione, anche per materiali geneticamente modificati, subordinatamente a misure idonee di tutela della salute e dell'ambiente.

Condizioni nazionali aggiuntive e segretezza di alcuni dati

L'articolo 7 permette agli Stati membri di fissare condizioni supplementari o più rigorose per la certificazione in relazione all'allegato I. L'articolo 8 consente, su richiesta del costitutore, di mantenere segreta l'eventuale descrizione dei componenti genealogici.

Campionamento e requisiti di lotto

L'articolo 9 impone il prelievo ufficiale dei campioni secondo metodi adeguati durante il controllo delle varietà e l'esame per la certificazione, da lotti omogenei. L'allegato II fissa il peso massimo di un lotto in 20 tonnellate e il peso minimo del campione in 500 grammi, con superamento consentito del 5% del peso massimo del lotto.

Imballaggio, chiusura ed etichettatura delle sementi certificate

Gli articoli 10, 11 e 12 richiedono che le sementi di base e certificate siano commercializzate in partite sufficientemente omogenee e in imballaggi chiusi, con sistemi di chiusura ufficiali o sotto controllo ufficiale, non riutilizzabili o tali da lasciare tracce di manomissione. L'etichetta ufficiale deve essere esterna, non utilizzata, in una lingua ufficiale dell'UE, bianca per le sementi di base e azzurra per le certificate, e recare le indicazioni dell'allegato III, parte A; l'attestato ufficiale accompagna l'imballaggio salvo casi di stampa indelebile o etichetta adesiva/non lacerabile.

Piccoli imballaggi CE e contrassegno del fornitore

L'articolo 13 disciplina i piccoli imballaggi CE, imponendo etichetta o scritta del fornitore in una lingua ufficiale, numero d'ordine attribuito ufficialmente, e colori bianco o blu a seconda della categoria. L'articolo 14 consente, su richiesta, la chiusura e il contrassegno ufficiale anche per tali piccoli imballaggi. L'articolo 15 impone misure per garantire l'identità delle sementi, specie nel frazionamento dei lotti. L'articolo 16 consente, in altri casi, un'etichetta del fornitore per gli imballaggi di sementi di base o certificate.

Obblighi informativi particolari

L'articolo 17 impone, per le varietà geneticamente modificate, l'indicazione chiara della modifica genetica su ogni etichetta e documento accompagnatorio. L'articolo 18 prescrive che ogni trattamento chimico delle sementi di base o certificate sia menzionato sull'etichetta ufficiale o su quella del fornitore e sull'imballaggio o al suo interno.

Sementi pre-base e sementi non definitivamente certificate

L'articolo 21 consente la commercializzazione di sementi selezionate di generazioni anteriori alle sementi di base, a condizioni di controllo ufficiale, imballaggio conforme ed etichetta bianca barrata diagonalmente in viola. L'articolo 22 disciplina la certificazione di sementi prodotte in altri Stati membri o in paesi terzi a partire da sementi di base certificate, nonché l'imballaggio, l'etichetta grigia e il documento ufficiale per le sementi non definitivamente certificate raccolte in un altro Stato membro.

Equivalenza con paesi terzi

L'articolo 23 attribuisce al Consiglio, su proposta della Commissione, il potere di accertare l'equivalenza delle ispezioni in campo in paesi terzi e l'equivalenza delle sementi ivi raccolte rispetto a quelle UE, anche per nuovi Stati membri nel periodo transitorio indicato.

Misure temporanee per difficoltà di approvvigionamento

L'articolo 24 consente, per difficoltà temporanee di approvvigionamento generale non altrimenti superabili, di autorizzare la commercializzazione nell'intera Comunità di sementi a requisiti ridotti o di varietà non presenti nei cataloghi. È prevista un'etichetta ufficiale specifica, marrone per le varietà non iscritte ai cataloghi, che segnali la deroga.

Controlli ufficiali, importazioni e prove comparative

L'articolo 25 obbliga gli Stati membri a svolgere controlli ufficiali sulla commercializzazione, anche per sondaggi, e a raccogliere per le importazioni da paesi terzi sopra i 2 kg una serie di indicazioni informative. L'articolo 26 prevede esami comparativi comunitari per il controllo a posteriori delle sementi certificate, con relazione annuale e possibilità di includere sementi di paesi terzi.

Aggiornamenti tecnici, comitato e procedura di comitologia

L'articolo 27 consente l'adeguamento degli allegati all'evoluzione scientifica e tecnica. L'articolo 28 istituisce il sostegno del Comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali e rinvia agli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, fissando a un mese il termine di cui all'articolo 4, paragrafo 3, di tale decisione.

Clausola di salvaguardia nazionale e protezioni ulteriori

L'articolo 29 fa salve le disposizioni nazionali giustificate da motivi di tutela della salute e della vita di persone e animali, di preservazione dei vegetali o di protezione della proprietà industriale e commerciale.

Sementi trattate chimicamente, biologiche e risorse genetiche

L'articolo 30 consente condizioni specifiche per la commercializzazione di sementi trattate chimicamente, per la conservazione in situ e l'uso sostenibile delle risorse fitogenetiche, compresi miscugli di sementi associati a habitat minacciati da erosione genetica, e per le sementi adatte alla produzione biologica. Per le misure sulle risorse fitogenetiche, la provenienza deve essere nota e approvata dall'autorità competente e possono essere previste restrizioni quantitative.

Comunicazioni, valutazioni e abrogazione della direttiva previgente

L'articolo 31 impone agli Stati membri di comunicare alla Commissione le disposizioni nazionali di recepimento. L'articolo 32 impone alla Commissione una valutazione, entro il 1o febbraio 2004, delle semplificazioni introdotte dalla direttiva 98/96/CE. L'articolo 33 abroga la direttiva 66/400/CEE, fatti salvi gli obblighi relativi ai termini di attuazione elencati nell'allegato V, parte B, e sostituisce i riferimenti con quelli alla presente direttiva.

Entrata in vigore e destinatari

L'articolo 34 dispone che la direttiva entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. L'articolo 35 indica gli Stati membri come destinatari della direttiva.

Come è indicizzato

Materieagricolturasementi e materiale di propagazionemercato internocontrolli ufficialiprotezione delle risorse genetiche

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